Coordinazione genitoriale: istruzioni per l’uso
di Marino Maglietta e Ilaria Fuccaro* – La coordinazione genitoriale(CG) è strumento di promettente e sempre più ampia applicazione anche in Italia. Si possono ricordare, a tale proposito, non solo i tribunali di Milano, Brescia, Pavia e Mantova, tutti lombardi, ma anche altri sparsi per l’Italia, come quelli di Civitavecchia, Reggio Emilia, Messina e Trieste, a testimonianza di un interesse non localizzato.
A dispetto della sua recente introduzione e dell’ancor limitato impiego, su una quantità di sostanziali aspetti si è già osservata una differenziazione così vistosa (leggi in merito Coordinatore genitoriale: un nuovo “tutore” per la coppia? di M. Maglietta e C. Piccinelli pubblicato su questo quotidiano) da far ritenere utile la proposizione di un plausibile modello che, sulla base di considerazioni ispirate alla logica e alla funzionalità – oltre che alle linee guida americane (AFCC), del resto tuttora non univoche – possa rappresentare un contributo alla unificazione delle prassi.
In discussione, infatti, con divergenze anche abissali, sono la volontarietà o meno del processo, il ruolo del coordinatore entro di esso, i suoi poteri, la sua partecipazione alla redazione del piano genitoriale, i requisiti di ammissione alla professione, la gratuità o meno della CG, il grado di segretezza o riservatezza alla quale si è tenuti e via dicendo.
Sono state fatte necessariamente, pertanto, delle scelte, ognuna delle quali ha delle precise motivazioni, delle quali verrà fornita la giustificazione in un successivo intervento.
Coordinazione genitoriale: il vademecum
Fase preliminare: piano genitoriale
– 1. Presso il tribunale viene istituito un sportello informativo, collegato con servizi di mediazione familiare e coordinazione gestita da una struttura pubblica o convenzionata
– 2. Il giudice valuta i ricorsi prima dell’udienza presidenziale e in sede di udienza applica l’art. 337-octies c.c. se il disaccordo appare non risolvibile in quella sede, suggerendo la mediazione familiare
– 3A. La coppia accetta di andare in mediazione: a) la mediazione ha successo: si omologa l’accordo ed il procedimento si conclude; b) la mediazione fallisce
– 3B. La coppia non accetta di andare in mediazione, oppure siamo nel caso 3 A b): il giudice chiede loro di elaborare un piano genitoriale (di seguito PG), da soli o congiuntamente, con l’ausilio del personale dello sportello
– 4. La coppia va allo sportello dove riceve ogni informazione e spiegazione relative al PG
– 5A. La coppia incontra difficoltà tali a costruire congiuntamente il PG che ognuno elabora il suo
– 5B. La coppia chiede aiuto all’operatore, con il cui intervento di tipo mediativo riesce a completare il PG
– 5C. Un solo genitore elabora il PG
– 5D. Nessuno dei due lo costruisce
– 6. Al giudice arriva: a) un PG congiunto; b) un solo PG; c) nessun PG; d) un PG congiunto ed inaccettabile perché, ad es., non rispetta i diritti dei figli
– 7. Il giudice: a), b) approva il PG com’è o lo modifica; c) e d) con o senza l’aiuto dell’operatore costruisce un valido PG, ex novo o con parziale modifica
Fase introduttiva alla coordinazione genitoriale: investitura del CG
– 8. Il giudice segnala alle parti la necessità di giovarsi di un CG
– 9A. La coppia accetta e concorda a chi rivolgersi, attingendo al servizio pubblico oppure firmando un contratto con il CG e in questo caso sopportandone i relativi costi
– 9B. La coppia subisce, senza condividerla, la decisione del giudice oppure, comunque, non riesce ad accordarsi sulla scelta del CG
– 10. Il giudice nomina come CG, senza oneri per la coppia: a) l’operatore, del servizio pubblico o no, indicato dalla coppia; b) se questi accetta, lo stesso esperto che ha assistito la coppia nella costruzione del PG; c) se non accetta, un soggetto individuato in una lista preesistente
– 11. Il PG viene trasfuso nel provvedimento del giudice ovvero questi rimanda al PG nella sua ordinanza quale allegato, conferendo i relativi poteri di controllo al CG
Fase applicativa
– 12. Modalità dell’intervento. La provenienza dell’incarico (dal giudice o dalle parti) può modificare alcuni aspetti secondari ed essenzialmente formali dell’attività del CG – nel senso che in sede contrattuale possono essere convenute, ad integrazione del PG, regole specifiche, ad es., modalità dei contatti tra le parti e il CG e tra questi e i soggetti terzi ovvero limiti di flessibilità rispetto a questioni di secondaria importanza o anche condizioni particolari rispetto alla riservatezza e/o rispetto alla frequentazione di altri soggetti. In altre parole, se la coppia non ha aderito spontaneamente alla CG (magari suggerita al giudice dal CTU) e si trova a dover attuare un PG che non ha personalmente elaborato, ma che ha ricevuto ex novo all’interno della decisione del giudice, i contenuti dello stesso non saranno, probabilmente, adeguati alle aspirazioni di ognuno e, pertanto, avranno una maggiore propensione a confrontarsi nella stesura del contratto
– 13. Collocazione temporale e durata dell’intervento. Il CG può essere chiamato a intervenire sia in fase istruttoria (dopo i provvedimenti provvisori ex art. 337 ter c.c.) sia al termine del procedimento giudiziale. La durata dell’intervento, che ha il senso di accompagnare e sostenere la coppia fino al raggiungimento della capacità di autogestione, non è predeterminata ma, a partire da un minimo di sei mesi può aversi il rinnovo del mandato entro limiti indicati nella nomina del giudice o, se CG volontaria, previsti nel contratto
– 14. Poteri del Coordinatore. Assicura il rispetto del PG, dandone alle parti l’interpretazione autentica. Può, inoltre, decidere su aspetti secondari, soprattutto se non considerati nel PG, mentre su aspetti principali che risultino disciplinati in modo inidoneo può segnalare gli inconvenienti al giudice e chiederne la modifica. Gli accordi stabiliti con le parti nel contratto non possono porre limiti alle possibilità di intervento del CG che confliggano con i suoi doveri istituzionali, quali gli derivano dal provvedimento di incarico
– 15. Interazione del Coordinatore con soggetti terzi. Oltre ad avere accesso integrale alla documentazione completa (diritto/dovere) relativa al caso, il CG ha titolo per interagire con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel caso, coordinandosi con essi. Quindi, oltre ai Servizi e all’eventuale CTU, ai figli e ai parenti, con i nuovi partner, gli insegnanti, i terapeuti di genitori e figli
– 16. Riservatezza. La coordinazione genitoriale non è un processo riservato sia per le comunicazioni tra le parti e i loro figli verso il CG, che per le comunicazioni tra il CG e altre parti rilevanti per il processo di CG o per le comunicazioni con il tribunale. Sia il CG che le parti potranno testimoniare riguardo a circostanze emerse nell’ambito della CG nel caso in cui la testimonianza o la prova siano necessarie ai sensi di legge oppure siano richieste dal giudice
– 17. Contestabilità delle decisioni. Allorché il CG sia stato nominato dalle parti anche una sola di esse ha facoltà di congedarlo ove non sia soddisfatta della sua gestione dell’incarico, fermo restando che ciò non mette fine alla coordinazione stessa, in quanto recepita dal giudice. Si procede a quel punto alla nomina di un altro CG, secondo le modalità sopra descritte. La contestazione deve, in ogni caso, essere dalle parti interessate segnalata al giudice, il quale valuta le relative motivazioni.
– 18. Violazioni del Piano Genitoriale o delle decisioni del Coordinatore Genitoriale. A seconda del tipo di violazione, il CG segnala l’accaduto al giudice del procedimento, al giudice tutelare, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, alla questura o ai Servizi sociali. A seguito di ciò, ha facoltà di rimettere il mandato al giudice o di ritenere risolto il contratto.
– 19. Incompatibilità. Un Coordinatore Genitoriale non può operare all’interno di ruoli multipli che possano creare conflitti anche solo di tipo deontologico
* Avvocato (Camera Minorile di Firenze) e Mediatrice Familiare
Fonte:https://www.studiocataldi.it/articoli/29140-coordinazione-genitoriale-istruzioni-per-l-uso.asp
C’era una volta il CTU, con relativi CTP. Poi vennero i servizi sociali con relative psicologhe e neuropsichiatri. Indi arrivò il mediatore familiare e poscia il coordinatore genitoriale. Che non è trendy, perchè nel frattempo in qualche tribunale è già arrivato il supervisore alla relazione della coppia separata! E vedrete che altre figure si aggiungeranno perchè dove c’è cibo per 10 ce n’è anche per 11. Se andassi a un convegno internazionale a raccontare questi arzigogolati bizantinismi italioti mi riderebbero in faccia per due settimane.Basta!