730/2015, l’assegno di mantenimento e le altre spese deducibili per separazione e divorzio
PeTra gli oneri deducibili più frequenti nelle dichiarazioni dei redditi degli italiani vi è l’assegno di mantenimento stabilito dall’autorità giudiziaria, che un coniuge passa all’altro coniuge dopo una sentenza di separazione e divorzio. L’assegno di mantenimento periodico che un contribuente dà al suo ex congiunto può essere dedotto per intero dal reddito complessivo abbattendone il montante su cui poi si calcolerà l’imposta.r l’anno 2015 l’Agenzia delle Entrate inserisce il “Contributo casa” per l’ex coniuge tra gli oneri deducibili.
Per contro il coniuge che riceve l’assegno è tenuto a dichiararlo nella sua dichiarazione dei redditi tra i redditi assimilabili a quelli per lavoro dipendente.
Fatta questa premessa, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n° 17/E dell’aprile scorso ha chiarito alcuni quesiti su questo tipo di onere deducibile.
Ha espressamente detto che l’assegno deve avere il carattere di periodicità, deve essere stabilito dal giudice e deve essere espressamente per il coniuge. Quindi non si possono dedurre versamenti in unica soluzione e versamenti non autorizzati da un giudice.
Inoltre l’assegno che serve per il mantenimento dei figli non è deducibile. In presenza dei figli, nel caso in cui il giudice non abbia sottolineato che l’assegno è esclusivamente per il mantenimento del coniuge, l’assegno si può portare in deduzione al 50%.
Nella stessa circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sul cosiddetto “contributo casa”, cioè il contributo che il coniuge dà all’altro per permetter a quest’ultimo di avere una dimora.
Per l’Agenzia, questa tipologia di spese, sempre che siano state stabilite da un giudice e sempre che siano di carattere periodico, possono essere dedotte come l’assegno. Infatti una sentenza del 2013 della Corte di Cassazione ha stabilito che al coniuge erogante l’assegno di mantenimento tocca la deduzione anche per gli importi elargiti a titolo di contributo per canoni di affitto e spese condominiali.
Sempre l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che non essendo stato previsto nel 730 del 2015 uno spazio apposito per questo “contributo casa”, il contribuente che lo porta in deduzione deve sommarlo all’assegno di mantenimento vero e proprio.
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