DELL’AFFIDO CONDIVISO DALLA RESIDENZA PRIVILEGIATA ALLA ……
1. Capacità genitoriali omogenee
1.1 Risposta giurisdizionale L’affido condiviso attua al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciò non di meno, ai sensi degli artt. 337 bis e ter c.c. l’affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell’interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari dovrebbero mirare alla conservazione del rapporto dei minori con entrambi i genitori, alla concessione ai medesimi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all’attribuzione loro di compiti di cura differenti. Penso quindi che oggi (dopo così tanti anni dalla sua introduzione) si dovrebbe quantomeno auspicare che il principio della responsabilità genitoriale affidata ad entrambi i genitori si esplichi con il mantenimento diretto (integrato dall’erogazione eventuale di un assegno perequativo) e con l’attribuzione ad entrambi i genitori di momenti (quand’anche differenti) di partecipazione alla quotidianità dei figli, perché altrimenti non si potrebbe realizzare una concreta bigenitorialità. Proprio perché, tanto per salvaguardare l’interesse della prole ad una relativa stabilità logistica quanto per attribuire significativi ruoli ad entrambi i genitori, nessuno pensa più di attuare l’affido condiviso mediante la [Articoli] IL Caso.it 7 aprile 2017 Riproduzione riservata 2 fiscale pariteticità tra i genitori dei tempi di fruizione della prole si debbono predisporre e proporre schemi (da adeguare al crescere ed al divenire della prole), fondati sulle pari opportunità per i figli di rapportarsi con ciascun genitore in funzione dei propri desideri e delle proprie esigenze e sulle concrete capacità dei genitori. La partecipazione, del resto, di ognuno dei due genitori ad aspetti variabili della vita quotidiana comporta che entrambi possano godere realmente di pari opportunità anche nel loro lavoro e nella loro nuova vita privata. Parimenti il coinvolgimento effettivo del padre e della madre nella vita della prole evita il veder sbiadire e pian piano scomparire la figura di uno dei genitori per effetto di una separazione che è e dovrebbe restare interna alla coppia.
1.2 Minimo sindacale o cura del minore?
Secondo una interpretazione molto restrittiva il compito di una Sezione Famiglia di fronte ad una coppia genitoriale in crisi consiste nell’individuare il genitore collocatario, nell’assegnargli la casa famigliare e nel conformare il diritto di visita del non collocatario. In tale ottica il tempo che deve passare la prole presso ciascun genitore può essere determinato attribuendo al non collocatario il minimo sindacale dei due w.e. alternati ed un pomeriggio alla settimana (vale a dire meno del 20% del tempo e solo 2 pernottamenti su 28). Oppure progressivamente si concede al collocatario circa il 35% distribuito tra due w.e. alternati dal venerdì alle ore 13 al lunedì mattina ed un notte infrasettimanale alla settimana (8 pernottamenti su 28); in altri casi si attribuiscono 2 w.e. alternati dal venerdì alle ore 13 al lunedì mattina ed un notte infrasettimanale nella settimana che si conclude con il w.e. di propria pertinenza e due notti infrasettimanali nella settimana che si conclude con il w.e. dell’altro (vale a dire circa il 40% per 12 pernottamenti su 28). Pare il caso, invece, di confrontarsi con la riflessione in corso in merito all’applicazione effettiva dell’affidamento condiviso. Tra i tanti contributi non vanno ignorati quelli resi da Giuseppe Buffone il quale auspica il passaggio dall’affidamento condiviso all’affidamento paritario (in altalex 07.07.15, Salvo diversi accordi dei genitori, i figli minori hanno diritto a trascorrere pari [Articoli] IL Caso.it 7 aprile 2017 Riproduzione riservata 3 tempi di permanenza presso l’uno e l’altro genitore, a prescindere dalla residenza), dalla sezione famiglia del Tribunale di Brindisi nelle recentissime Linee Guida ove si afferma che ciascun genitore partecipa alla quotidianità dei figli e da Marino Maglietta con particolare riguardo al significato ed agli effetti dell’introduzione nel dettato normativo della parola cura e quindi all’obbligo per l’Autorità Giudiziaria di coinvolgere entrambi i genitori nella vita quotidiana dei figli, anche spartendo tra loro compiti e specifiche responsabilità educative dei minori.
1.3 Affido condiviso senza riferimenti all’assegnazione della casa familiare
A mio parere il tema dell’assegnazione della casa familiare dovrebbe essere affrontato dal Giudice dopo quello dell’affido condiviso perché i due istituti rispondono ad esigenze del minore del tutto differenti. Infatti sul sito del Ministero della giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_3_1.page?contentId=GLO52205&previsiousPage=mg_14_7) si propone una nozione di affido condiviso senza alcun riferimento al collocatario ed all’assegnazione della casa familiare. Si leggono, dopo il titolo “Affidamento condiviso”, poche ma chiarissime espressioni indicative di una precisa interpretazione dell’istituto del tutto distaccata dalla questione della residenza abituale del minore: “E’ disciplinato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 che stabilisce l’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori ed il diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di: 1) mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore; 2) ricevere da entrambi i genitori la necessaria cura, educazione e istruzione; 3) conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il provvedimento del giudice, con esclusivo riferimento all’interesse morale o materiale del minore determina: a) tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore; b) come e in quale misura ciascun genitore contribuisce al mantenimento, cura, istruzione e educazione dei figli. Il minore è affidato ad un solo genitore (affidamento esclusivo) soltanto nel caso in cui l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore.” [Articoli] IL Caso.it 7 aprile 2017 Riproduzione riservata 4
1.4 Eventualità del collocatario
Nell’ottica qui recepita il collocamento preferenziale presso uno dei genitori è una condizione eventuale del tutto distinta da quella obbligatoria inerente la residenza abituale. Sul sito del Tribunale di Genova, appunto, (modulo separazione consensuale) si precisa che il collocamento preferenziale è una condizione particolare che va apposta quando e “se ricorre la condizione”. Quindi se l’assetto sistematico vigente promana un assoluto disfavore per l’affido esclusivo (da disporre solo se l’affidamento condiviso risulti in concreto contrario all’interesse morale e materiale del minore) vi è da chiedersi se non emergano elementi per riscontrare un disfavore in concreto anche per il collocamento, non previsto dal legislatore e più in generale una disapprovazione per ripartizioni fortemente squilibrate della frequentazione con i due genitori. Conferma di questa lettura si ha nelle decisioni merito (cfr., Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) secondo le quali i tempi di permanenza dei minori possono essere suddivisi in modo paritario tra i due genitori e ciò non di meno: a) può essere attribuita ad uno di essi la casa familiare; b) può essere attribuito ad uno di essi un assegno perequativo per il mantenimento indiretto del minore; c) può essere fissata la residenza abituale del minore.
1.5 Domicilio, residenza abituale e casa familiare
Va subito rammentato che il Tribunale può, se ne ricorrono le condizioni, disporre l’effettiva alternanza paritaria del minore presso il padre e la madre (cfr., Tribunale di Firenze, ordinanza 9 aprile 2012) e può stabilire la domiciliazione presso entrambi i genitori. Quindi la fissazione del domicilio o dei domicili del minore è un problema successivo rispetto alla determinazione dell’affido condiviso e risponde a profili del tutto interni all’organizzazione della famiglia in crisi. La determinazione della residenza abituale ha, invece, finalità pubblicistiche inerenti l’individuazione dell’Autorità Giudiziaria competente ed è quindi una clausola essenziale dei provvedimenti inerenti il minore, ma è anch’essa la conseguenza di tutte le scelte compiute con riguardo ai tempi ed ai modi dell’organizzazione della vita dei minori.
Fonte: http://www.ilcaso.it/articoli/fmi.php?id_cont=944.php