Cassazione N. 5817/18 – NIENTE ASSEGNO ALLA EX MOGLIE CHE RIFIUTA IL LAVORO
No all’assegno di mantenimento se l’ex moglie rifiuta proposte di lavoro. Lo ribadisce la Cassazione, nella sentenza 5817/2018 del 9 marzo. Nel 2015 la Corte territoriale di Roma aveva respinto la domanda di una donna per il ripristino del sostentamento, in quanto separata dal marito. Il motivo principale del rifiuto consistenza nel rifiuto delle proposte di lavoro che le venivano offerte: la Corte d’appello romana, infatti, affermava che la donna «aveva ammesso di aver rifiutato varie proposte di lavoro, di cui aveva peraltro allegato la strumentalità, per non essere stati i colloqui finalizzati a vere e proprie assunzioni». L’ex moglie proponeva ricorso in base all’articolo 112 cpc (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), e in base all’articolo 156 cc (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi) per ribadire il diritto al mantenimento. Motivi rigettati dagli ermellini: il primo perché «dal ricorso non è minimamente spiegato quale sarebbe stato il motivo oggetto di omissione di pronunzia, una volta che dalla sentenza risulta che solo la questione sopra detta, dalla revoca dell’assegno di mantenimento, era stata consegnata al gravame». Col secondo motivo, in relazione all’articolo 156, i giudici respingono il ricorso «manifestatamente infondato perché, in tema di separazione dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno», spiegano gli ermellini, «costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento; tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita». E i giudici del Palazzaccio, infine, hanno ribadito la correttezza della sentenza della Corte territoriale, perché l’ex moglie era «ben in grado di procurarsi redditi adeguati, stante la pacifica esistenza di proposte di lavoro, le quali proposte immotivatamente non erano state accettate».