N.17594/13 – Scatta la condanna penale…. anche se il minore “si rifiuta”
Scatta la condanna penale se la madre viola il diritto di visita dell’ex, anche se il minore “si rifiuta” (secondo la versione materna…) La madre affidataria del minore, che viola il diritto di visita del padre, ne risponde penalmente se non riesce a dimostrare, mediante testimoni, che l’incontro è saltato a causa di un categorico rifiuto del bambino. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17594 del 17 aprile 2013.
La sesta sezione penale ha quindi confermato il verdetto di colpevolezza a carico di una madre che si era rifiutata di consegnare il figlio all’ex, nei giorni stabiliti dal giudice. La donna aveva sostenuto che il bambino si era rifiutato categoricamente di vedere il padre e aveva avuto una crisi isterica. Una tesi, questa, che è stata respinta dai giudici di merito e di legittimità. Infatti, senza testimoni, il rifiuto del bambino non può essere dimostrato. Nel caso di specie, la Corte d’appello, richiamando anche, per relationem, la motivazione della sentenza del Tribunale, ha evidenziato come dalle dichiarazioni rese dai testi sia emersa la mancata consegna del minore al padre, in violazione del diritto di quest’ultimo di vedere il figlio, nel giorno stabilito. D’altronde, quanto assume la difesa in merito ad una resistenza del bambino, che avrebbe indotto la madre a non affidarlo al padre, non trova alcun riscontro in atti, né nelle deposizioni testimoniali. Fonte: www.cassazione.net