Legge 219 del 10.12.2012 Filiazione naturale: la legge che equipara figli naturali a legittimi
E’ l’obiettivo·al quale mirano le nuove norme in materia di riconoscimento dei figli naturali contenute nella Legge 10 dicembre 2012, n. 219 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293.
In particolare, il provvedimento modifica il codice civile e le disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie·nei seguenti punti:
- riconoscimento dei figli – L’articolo 74 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). – La parentela e’ il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e’ avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e’ avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e’ adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta’, di cui agli articoli 291 e seguenti»;
- figli nati da relazioni parentali – L’articolo 251 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). – Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita’ in linea retta, puo’ essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessita’ di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di eta’ e’ autorizzato dal tribunale per i minorenni»;
- legittimazione passiva – L’articolo 276 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 276 (Legittimazione passiva). – La domanda per la dichiarazione di paternita’ o di maternita’ naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda puo’ contraddire chiunque vi abbia interesse»;
- stato giuridico dei figli -·L’articolo 315 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico»;
- diritti e doveri dei figli -· Dopo l’articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e’ inserito il seguente: «Art. 315-bis (Diritti e doveri del figlio). – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita’, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti»;
- tribunale dei minorenni – L’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e’ sostituito dal seguente: «Art. 38. – Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile»;
- nomi dei figli – L’articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e’ sostituito dal seguente: «Art. 35 (Nome). – 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo’ essere costituito da un solo nome o da piu’ nomi, anche separati, non superiori a tre. 2. Nel caso siano imposti due o piu’ nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».