N.23591/10 – L’ASSEGNAZIONE NON È SUBORDINATA AD INTERESSI ECONOMICI
La norma contenuta nell’art. 155 comma 4 cod. civ. nel testo applicabile “ratione temporis” che, secondo esegesi consolidata, disponendo che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, non detta effettivamente una regola assoluta secondo cui l’assegnazione sarebbe automatica conseguenza del provvedimento di affidamento, ma orienta piuttosto il potere discrezionale del giudice di provvedere all’assegnazione secondo criterio preferenziale, la cui applicazione non può però mai prescindere dalla valutazione del persistente interesse dei figli affidati a risiedere nella casa familiare, che, tenuto conto della ratio dell’istituto, va riferito all’esigenza di assicurare loro la permanenza nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti ed ove s’incentrano interessi e consuetudini della famiglia.
Pur avendo riflessi economici, valorizzati dall’art. 6 della legge n. 898/1970 in materia di divorzio, l’assegnazione non è subordinata ad interessi di natura economica. Sicuramente non può mirare a sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole ponendosi quale componente dell’assegno previsto dagli artt. 156 c.c.; in senso opposto ma speculare, non può essere subordinata alle esigenze connesse all’onere finanziario gravante per la manutenzione dell’immobile sul coniuge proprietario esclusivo della casa, ma non affidatario.
La scelta cui il giudice è chiamato, in conclusione, non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione. Il criterio preferenziale posto dalla norma in esame esclude infatti che il coniuge non affidatario possa pretendere l’assegnazione se tutti i figli sono stati affidati all’altro coniuge. Suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico. Deve invece ed assolutamente essere subordinata a suddetta ultima imprescindibile esigenza, sulla quale possono interferire ma non certo prevalere interessi di carattere economico, ancorché riferiti, indirettamente, alla sfera patrimoniale degli stessi figli.
L’assegnazione della casa familiare in conclusione è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità.
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010
Svolgimento del processo
Con ricorso 8 marzo 2001, [OMISSIS] ha chiesto al Tribunale di Belluno di pronunciare la sua separazione dal coniuge [OMISSIS], con cui aveva contratto matrimonio il [OMISSIS], con affidamento a suo favore dei figli [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] ed [OMISSIS], e l’adozione dei conseguenti provvedimenti in ordine al diritto di visita del padre, all’assegnazione della casa coniugale ed alla determinazione del contributo di mantenimento.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto ha chiesto addebito della separazione a carico della moglie, con affidamento dei figli alla madre ed obbligo della stessa di contribuire al loro mantenimento.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 29/6-7/11/2005, ha pronunciato la separazione con addebito alla [OMISSIS], le ha affidato le figlie minori [OMISSIS] ed [OMISSIS] regolamentando il diritto di visita del padre, ha assegnato a quest’ultimo la casa coniugale, fissandone il rilascio alla data del 31 ottobre 2006, stante l’eccessivo costo di gestione che ne rendeva opportuna la vendita. Ha infine determinato a carico del predetto un contributo a favore di ciascuno dei figli, ivi compresi quelli maggiorenni non ancora autonomi, nell’importo mensile di euro 600,00 ed un contributo mensile di euro 900,00 per il canone di locazione dell’immobile destinato alla famiglia, ed ulteriore contributo di euro 600,00 mensili per l’assistenza della figlia [OMISSIS] affetta da grave patologia.
La decisione è stata impugnata dalla [OMISSIS] in via principale e dal C. in via incidentale innanzi alla Corte d’appello di Venezia che, con sentenza n. 615 depositata il 5 aprile 2006, in parziale riforma della precedente decisione, ha attribuito alla [OMISSIS] un assegno alimentare di euro 500,00 aggiornabile annualmente, gravandone del pagamento il coniuge separato, ed ha invece escluso l’obbligo di quest’ultimo di contribuire al mantenimento del figlio [OMISSIS], siccome, ormai maggiorenne, viveva e lavorava col padre che lo manteneva ed assisteva.
Quest’ultima decisione è stata infine impugnata innanzi a questa Corte dalla [OMISSIS] con ricorso articolato in tre motivi. Ha resistito il C. con controricorso.
Motivi della decisione
Col primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all’assegnazione della casa coniugale e violazione dell’art. 155 comma 4 cod. civ..
Sostiene che la motivazione è illogica ed insufficiente in quanto il provvedimento in oggetto si basa su considerazioni di ordine economico, identificate in un presumibile depauperamento dell’asse ereditario, e tralascia di contro la necessaria valutazione sull’interesse della prole. È inoltre contraddittoria in quanto nel contempo le riconosce il contributo alimentare in ragione della necessità di assistere la prole, in specie la piccola [OMISSIS], seriamente impedita.
Ascrive al giudicante errore di diritto per non aver preso in considerazione una eventuale assegnazione parziale dell’abitazione familiare in attesa della sua vendita.
Formula quesito di diritto con cui chiede se la disciplina degli interessi della prole, con riguardo alla conservazione dell’habitat domestico, possa ammetterne la non assegnazione al genitore affidatario, privo di reddito proprio e tenuto ad assistere un figlio infermo, per ragioni di natura patrimoniale.
Il resistente replica che la decisione rende conto, con ampia e puntuale motivazione, della disapplicazione del criterio invocato da controparte che, lungi dal dettare qualsivoglia automatismo, è solo preferenziale. La censura perciò non avrebbe fondamento giuridico.
Il motivo è fondato.
Assume la Corte territoriale che l’assegnazione della casa coniugale alla [OMISSIS], affidataria dei figli, non è praticabile ragionevolmente poiché le spese di gestione e mantenimento dell’alloggio, rappresentato da una villa, non si giustificano e paiono contrarie all’interesse dei figli futuri eredi per il costante prevedibile depauperamento dell’asse ereditario che conseguirebbe a continui e cospicui esborsi, presumibilmente in aumento.
L’approdo consuma violazione della norma contenuta nell’art. 155 comma 4 cod. civ. nel testo applicabile “ratione temporis” che, secondo esegesi consolidata (per tutte Cass. n. 3030/2006, n. 1545/2006, n. 25686/2009), disponendo che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, non detta effettivamente una regola assoluta secondo cui l’assegnazione sarebbe automatica conseguenza del provvedimento di affidamento, ma orienta piuttosto il potere discrezionale del giudice di provvedere all’assegnazione secondo criterio preferenziale, la cui applicazione non può però mai prescindere dalla valutazione del persistente interesse dei figli affidati a risiedere nella casa familiare, che, tenuto conto della ratio dell’istituto, va riferito all’esigenza di assicurare loro la permanenza nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti ed ove s’incentrano interessi e consuetudini della famiglia.
Pur avendo riflessi economici, valorizzati dall’art. 6 della legge n. 898/1970 in materia di divorzio, l’assegnazione non è subordinata ad interessi di natura economica. Sicuramente non può mirare a sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole ponendosi quale componente dell’assegno previsto dagli artt. 156 c.c.; in senso opposto ma speculare, non può essere subordinata alle esigenze connesse all’onere finanziario gravante per la manutenzione dell’immobile sul coniuge proprietario esclusivo della casa, ma non affidatario.
La scelta cui il giudice è chiamato, in conclusione, non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione. Il criterio preferenziale posto dalla norma in esame esclude infatti che il coniuge non affidatario possa pretendere l’assegnazione se tutti i figli sono stati affidati all’altro coniuge. Suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico. Deve invece ed assolutamente essere subordinata a suddetta ultima imprescindibile esigenza, sulla quale possono interferire ma non certo prevalere interessi di carattere economico, ancorché riferiti, indirettamente, alla sfera patrimoniale degli stessi figli.
L’assegnazione della casa familiare in conclusione è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità.
Il Collegio ritiene di dover confermare tale orientamento, non ravvisando né nelle argomentazioni del controricorrente né nella stessa motivazione della sentenza impugnata sufficienti ragioni per discostarsene. L’assegnazione della casa coniugale a favore del C. disposta dalla Corte territoriale prescinde immotivatamente dal fatto che egli non aveva l’affidamento dei figli, che pur rappresentava condizione necessaria ancorché non sufficiente per la concessione del beneficio; si giustifica inoltre in base a considerazioni di esclusivo carattere patrimoniale, omettendo qualsiasi riferimento all’esigenza di protezione dei figli affidati alla madre non proprietaria della casa, in particolare, della minore inferma, abituata a muoversi nell’abitazione familiare nonostante la patologia motoria da cui è affetta, che pur rappresentava imprescindibile criterio di valutazione, alla cui luce occorreva condurre il predicato bilanciamento tra gli interessi economici considerati.
La decisione è in conclusione affetta da errore di diritto.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 151 c.c. e vizio di motivazione in ordine all’addebito della separazione. Sostiene che seppur accertata, la sua infedeltà non è causa di addebito in quanto entrambi i giudici di merito hanno omesso l’esame delle ragioni che hanno portato al deterioramento del rapporto di coniugio. Occorreva infatti la prova che la sua relazione fosse stata la causa della crisi, e non si è accertato che è stata invece la crisi che ha provocato la sua infedeltà. Difetta nella motivazione ogni riferimento al fatto che il marito era alcolista ed aveva contratto malattie veneree a causa delle sue abitudini sessuali. È inadeguata la misura dell’assegno di mantenimento determinato a favore dei figli e dell’assegno alimentare a lei attribuito.
Il motivo si conclude con la formulazione di quattro quesiti di diritto: 1. – se la violazione dell’obbligo di fedeltà determini ex se la crisi matrimoniale o se preesistesse nel caso di specie pregressa intollerabilità della convivenza causata dall’altro coniuge; 2. – se la condotta dell’uno possa essere valutata senza confrontarla con quella dell’altro; 3. – se in assenza di addebito al marito possa esaminarsi la domanda di mantenimento nella forma meno ampia della prestazione alimentare; 4. – se l’art. 155 c.c. può prevedere la misura del mantenimento dei figli prescindendo dalla valutazione complessiva del patrimonio dell’obbligato.
Il resistente replica al motivo deducendone l’infondatezza in ciascuno dei suoi profili.
Il motivo deve essere rigettato.
La decisione impugnata ha confermato la precedente statuizione in ordine all’addebito della separazione a carico dell’odierna ricorrente poiché non sono emersi elementi a carico del C., mentre è invece accertato che la [OMISSIS] ha dato causa alla crisi per la rilevata infedeltà, posta in essere peraltro con modalità oggettivamente offensive per l’onore ed il decoro del coniuge.
La critica indirizzata contro tale approdo, fondata su astratta evocazione di principio di diritto, richiama istanze istruttorie e produzione documentale, la cui disamina si assume trascurata, di cui, in violazione del principio di autosufficienza che assiste il presente ricorso per cassazione, è però omessa la riproduzione del testo. In forza del citato principio il ricorrente ha infatti l’onere “sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, sia di indicare specificamente anche mediante integrale trascrizione nel ricorso le circostanze concrete che formavano oggetto dei capitoli di prova o il contenuto esatto del documento asseritamente pretermesso. Ciò per dar modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni sulla sola base del ricorso per cassazione senza che si rendano necessarie indagini integrative o che possa, all’uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo “per relationem” ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio”. In parte qua il motivo è perciò inammissibile. Nel resto esprime generica censura riguardante la misura del contributo di mantenimento per i figli e dell’assegno alimentare disposto a carico del C., asseritamente non proporzionato alle sue entrate patrimoniali. Anche in questo profilo il motivo è articolato con la genericità già riscontrata, in quanto non vengono riprodotte le risultanze istruttorie che il giudice d’appello avrebbe immotivatamente disatteso nel determinare l’assegno in favore dei figli, ed è perciò inammissibile. È invece infondato laddove critica il criterio equitativo di liquidazione dell’assegno alimentare attribuito alla ricorrente, cui è stata addebitata la separazione. In questa contingenza, venuto meno l’obbligo del coniuge incolpevole di assistenza materiale e morale nella sua interezza, è residuato a suo carico solo l’obbligo di assicurare all’altro, se in stato di bisogno, di sopperire all’assenza di mezzi di sostentamento, ma non certo per assicurare il medesimo tenore di vita corrispondente alla posizione economica e sociale goduta durante la vita matrimoniale. A differenza di quanto dispone l’art. 156 c.c. in relazione all’assegno di mantenimento che deve essere determinato in modo da cercare di riequilibrare le condizioni patrimoniali delle due parti sì che possano conservare il precedente stile di vita goduto in costanza di matrimonio, il diritto agli alimenti, che spetta anche se al coniuge meno abbiente è stata addebitata la separazione per colpa, non può assicurargli lo stesso agio goduto prima della crisi coniugale, ma deve solo consentirgli di disporre di mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa.
È a questo criterio che deve ispirarsi la determinazione della sua misura, sicché non rilevano le condizioni patrimoniali del coniuge chiamato a soddisfare col suo sforzo economico le anzidette esigenze.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta omessa ammissione di prova orale sul comportamento del C. ed omesso esame della perizia investigativa che ne dava conto. Si chiede con conclusivo quesito di diritto se il giudice può immotivatamente escludere le istanze istruttorie di una parte ed omettere la pronuncia sull’acquisizione di atti sulla cui produzione, contestata, si è riservato di decidere.
Il resistente deduce in replica l’infondatezza del mezzo.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile in ragione della sua genericità. In palese violazione del principio di autosufficienza del presente ricorso, omette la riproduzione sia dei capitoli di prova di cui lamenta omessa ammissione sia del testo dell’atto asseritamente disatteso.
Tanto premesso, il primo motivo deve essere accolto e gli altri devono essere rigettati. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia che dovrà pronunciare alla stregua del seguente principio: l’assegnazione della casa familiare non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione, e per l’effetto non può essere disposta a favore del coniuge proprietario esclusivo se tutti i figli sono stati affidati all’altro coniuge. Gli interessi di natura strettamente economica dei coniugi ovvero degli stessi figli assumono rilievo nella misura in cui non prevalgano, comportandone sacrificio, sulle esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico.
Sarà compito del giudice d’appello provvedere altresì al governo delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Depositata in Cancelleria il 22.11.2010