Le Associazioni ruolo fondamentale
La messa in mora della controparte: la azione penale.
Una volta che è stato emanato un provvedimento relativo ai termini e alle modalità di frequentazione dei figli da parte dei genitori (udienza presidenziale), nelle situazioni molto conflittuali si deve passare spesso alla messa in pratica della strategia di dissuasione dei comportamenti volti alla disapplicazione del provvedimento, situazione –come sappiamo- molto frequente.
Per poter sporgere querela bisogna che venga verificata l’esistenza del comportamento volto ad eludere dolosamente l’applicazione del provvedimento giudiziale. Per questo il genitore a cui viene negata la frequentazione dei figli dovrà recarsi al domicilio alle ore stabilite e chiedere l’attuazione di quanto previsto dal giudice. Alla presenza di testimoni (preferibilmente non consanguinei) va fatta richiesta di attuazione e – preso atto della volontà della controparte di non dare attuazione al provvedimento – si potrà procedere alla denuncia presso la locale stazione dei carabinieri. E’ interessante notare che, a volte, i provvedimenti del giudice contengono precise indicazioni circa i contatti genitore non collocatario-figlio eseguiti tramite telefono o, in un caso innovativo presso il Tribunale di Nicosia (aprile 2008), anche via webcam (situazione contemplata da tempo nei paesi -come per es. gli USA o la Australia- in cui le distanze possono non consentire spesso rapporti diretti).
Anche in questo caso la documentata inottemperanza può essere denunciata e si può segnalare che il danno avviene non solo nei confronti del genitore ma anche del minore. Stesso ragionamento potrebbe valere per il mancato rispetto di quella parte del provvedimento relativa all’assegno di mantenimento per i figli o ai tempi di visita: in quest’ultimo caso, a Varese, in una obiettiva ottica bipartisan, si sta valutando la attuabilità di azioni sia come associazione sia anche nell’interesse del minore contro un genitore reo di non visitare la prole e di non versare la quota di alimenti prevista.
La denuncia presso i carabinieri
E’ importante sapere che in questa fase non serve l’assistenza di un avvocato. Ovviamente il comportamento può essere reiterato, e ogni volta è teoricamente possibile la presentazione di una distinta denuncia. In pratica sarà conveniente raggruppare i singoli fatti in denunce relative a singoli periodi (ad esempio settimane o mesi, ma per non più di 90 giorni). In ogni modo anche la reiterazione ha un suo potenziale dissuasivo perchè evidenzia presso le autorità l’esistenza di un problema che è grave e persiste. Potrebbe occasionalmente accadere -e ci è stato riferito- che qualche carabiniere, conscio dello scarso peso che queste querele hanno talora presso la autorità giudiziaria, tenti di dissuadere il genitore dallo sporgere querela. In questi casi è importante mantenere la calma e chiedere educatamente ma con fermezza di poter esercitare, ai sensi dell’art.336 cpp, un proprio diritto, anche nell’interesse della prole.
La richiesta di essere informati sull’eventuale archiviazione
Un importante elemento che va inserito nella denuncia è la richiesta di essere informati in casi di richiesta di archiviazione ai sensi dell’art.408 comma 2 del Codice di procedura penale. Questo è importante perchè nel caso il Pubblico Ministero richiedesse l’archiviazione della denuncia -evenienza tutt’altro che rara- sarà possibile presentare opposizione e ottenere la continuazione del procedimento.
L’indicazione delle parti lese
Nella denuncia vanno indicate le parti lese del reato. La cosa importante da sottolineare è che la principale vittima del comportamento del genitore che si oppone alla applicazione del provvedimento in tema di frequentazione dei figli è lo stesso minore. Infatti l’intera normativa si basa sul principio che ogni atto in materia deve perseguire esclusivamente all’interesse preminente del minore. Chiaro quindi che la mancata attuazione di questi atti rappresenta innanzitutto un danno per il minore stesso
A Varese, nel settembre 2007, questa prospettazione è stata integralmente accettata dal magistrato e, dopo che anche nel marzo 2008 a Nicosia (CT), un giudice ha accettato la costituzione parte civile del minore, riteniamo che la strada sia stata definitivamente aperta. L’altra parte lesa è ovviamente il genitore che chiede l’applicazione del provvedimento che si sta cercando di eludere.La nostra opinione è che non bisogni indugiare: plurime mancate trasduzioni del minore sono descritte da Gardner come il primo passo verso la Alienazione genitoriale esse vanno bloccate senza indugi sul nascere e, considerando l’inerzia del pianeta Giustizia, ciò è sicuramente difficile.
Gardner ricordava inoltre che è più difficilmente alienabile il minore che abbia sviluppato un rapporto sano con l’altro genitore. Chiaro quindi che la mancata frequentazione possa incidere pesantemente e negativamente nei rapporti col genitore non domiciliatario.
Ecco di seguito il modello di massima di querela:
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«Il sottoscritto XY, nato a..il..residente a..via.. codice fiscale…
ai sensi dell’art 336cpp è obbligato a sporgere formale querela per i fatti di seguito esposti. Premesso che i provvedimenti (vedi allegato 1) del Giudice XY del tribunale di.. stabilivano che ..
il sottoscritto denuncia che si è verificata violazione in quanto…(descrizione precisa , anche geografica e cronologica della violazione) ; cita come testimoni i signori…., residenti a ..(sempre meglio testi non consanguinei),
indica da subito come parti lese IL MINORE ZZ e il sottoscritto XY.
Chiedendo ai sensi dell’art.408 comma II cpp di
ESSERE INFORMATO IN CASO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE,
porge i più ossequiosi saluti.»
La costituzione di parte civile del minore e delle Associazioni
L’indicazione del minore come parte lesa è importante perchè permette -una volta che dalla denuncia si passa al procedimento penale vero e proprio- di chiedere al giudice che il minore venga ammesso come parte civile, cioè come vittima di un danno per cui potrà essere calcolato (e pagato) un risarcimento. Ciò non significa assolutamente che il minore debba entrare in un tribunale. Egli, specie se piccolo, sarà rappresentato nei suoi legittimi interessi da un legale ad hoc, nominato da un genitore.
Un primo importante precedente è stato stabilito, come detto prima, in data 28 settembre 2007 dal giudice Angela Minerva presso il Tribunale di Varese con una ordinanza con cui si è ammessa la richiesta di costituzione parte civile del minore (di 6 anni), assistito da un legale nominato dal padre. Il 3 marzo 2008, come già anticipato, anche in un caso a Acireale il giudice ha preso una decisione analoga, dando atto che l’interpretazione giurisprudenziale è ormai consolidata. Non si ritiene quindi che vi possano essere problemi particolari nell’ottenere la costituzione parte civile del minore in altre parti d’Italia.
Non serve essere affidatari
Il fatto che il padre (o il genitore che si decide ad adire le vie legali) sia o non sia affidatario al momento della nomina del legale non conta: il genitore non affidatario può procedere esattamente nello stesso modo.
Infatti il genitore mantiene sempre la potestà sui figli fino al raggiungimento della loro maggiore età e quindi può agire in giudizio per tutelarli anche contro l’altro genitore. Il suo comportamento è stato ritenuto convergente con l’interesse del minore e quindi è stato superata anche la obiezione del possibile conflitto di interessi.
La opinione di chi scrive è che sia meglio far costituire bambini piccoli: in caso di soggetti grandi, infatti, in cui sia possibile la testimonianza diretta, l’elevata frequenza con cui si manifesta la Sindrome di alienazione genitoriale (PAS) potrebbe rendere arduo il prosieguo del processo.
A 14 anni il minore, opportunamente consigliato, potrebbe richiedere l’intervento del giudice tutelare che a sua volta potrebbe nominare un curatore il quale – nonostante la lesione del diritto alla bigenitorialità dell’assistito- potrebbe chiedere al giudice la revoca della costituzione parte civile.
Per chi non ha i mezzi economici per pagare anche la parcella di un legale per i figli (posto che in caso di condanna si potrebbe avere diritto al risarcimento delle spese legali anche per il minore) , potrebbe essere percorribile la strada di rinunciare alla costituzione del genitore e optare per la sola costituzione del minore. L’impressione ponderata, infatti, dello scrivente è che la costituzione del minore nell’ambito processuale abbia ben altra rilevanza processuale rispetto a quella del genitore: essa consente di uscire dalla logica giuridica imperante che vede questo genere di problemi come una mera faccenda privata tra adulti egualmente litigiosi. Chi affronta un processo di questo tipo potrà ricevere inviti e pressioni affinché, in una ottica conciliativa, venga ritirata la querela. Pur non entrando nel merito di una scelta così delicata e personale, ci limitiamo a osservare che nella nostra esperienza associativa spesso al ritiro della querela è ripreso l’atteggiamento ostativo del genitore inottemperante (passata la festa, gabbato…).
Ricordiamo che è anche possibile intervenire contestualmente in sede civile a norma dell’art.709 ter. Le prime esperienze, però, sono state dal nostro punto di vista piuttosto deludenti.
Far costituire una associazione
Nel caso specifico di Varese (due tentativi diversi tra il 2006 e il 2007) il giudice non ha ammesso l’associazione come parte civile, perchè la costituzione di parte civile è ammessa se esiste già una norma di settore che riconosca l’esistenza di un diritto soggettivo in capo a determinati enti. Tuttavia l’associazione esclusa si è poi dotata di un protocollo di intervento a favore dei suoi soci che consentirà di fare fronte anche a queste obiezioni (ad esempio all’obiezione secondo cui l’associazione non sarebbe legittimata in quanto mai intervenuta nella vicenda). Ulteriori delucidazioni sono disponibili sul sito http://www.bandofbroth.altervista.org/php5/index.php?title=Affido_Condiviso_How-To , negli atti del convegno di Varese del dicembre 2007 reperibili sul sito www.figlipersempre.com e a questo numero telefonico 333-8301086. A Varese, come detto, sono stati portati avanti altri tentativi molto importanti: in particolare nel gennaio 2006 e nel giugno 2007 la Associazione Papà Separati dai Figli di Varese (oggi Figlipersempre -link su
ha chiesto la costituzione parte civile contro un genitore che impediva i contatti del figlio con l’altro genitore.
L’intento, come anticipato, è quello di inasprire il potere deterrente e di tutelare un interesse diffuso della collettività (muovendo dal principio che i bambini alienati di oggi saranno un costo sociale per la società di domani, come ricordato da Richard Gardner coi suoi studi sulla PAS). Le richieste sono state entrambe bocciate: la prima volta perchè non era stata allegata alla domanda lo statuto, perchè i fatti erano antecedenti alla costituzione della Associazione e perchè (terzo motivo) non era stata dimostrata – attraverso articoli di giornale – l’integrazione e la attività della Associazione sul territorio.
La seconda volta perchè la Associazione non era entrata nella vicenda e perchè il magistrato-contrariamente a quanto sostenuto da Gardner-non ha ravvisato un danno alla collettività da un comportamento antigiuridico reputato ad esclusivo carico di padre e figlio. La strada è comunque aperta per nuovi tentativi: insistendo sul concetto di alienazione genitoriale e facendo intervenire oculatamente la Associazione (in modo diretto con denunce, testimonianze di soci indicati dal presidente e/o proposte epistolari di mediazione), sarà possibile arrivare a questo storico risultato.
A Varese si sta studiando pure la possibilità di far ottenere la costituzione parte civile ai nonni, così spesso esclusi dalla vita affettiva dei nipoti.