N.45809/2008 -Per i figli dei separati il telefonino nel mantenimento
Per i supremi giudici per mezzi di sussistenza, non si può più, come una volta, intendere solo «il vitto e l’alloggio»
ROMA – Anche i mezzi di comunicazione, e dunque i telefonini, devono essere inclusi tra i mezzi di sussistenza che il genitore separato deve garantire – naturalmente in base alle sue reali capacità economiche – ai figli minorenni e non ancora autosufficienti. Lo richiede la «attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale», avverte la Cassazione. IL CASO – Ad avviso dei supremi giudici, infatti, per mezzi di sussistenza, non si può più, come una volta, intendere solo «il vitto e l’alloggio». Questa riflessione è nella sentenza 45809 della Sesta sezione penale che ha condannato Marco D.M., un padre inadempiente di 51 anni, a quattro mesi di reclusione sospesi dalla condizionale a patto che paghi una provvisionale di 10 mila euro in favore della ex moglie Luisa S. e del figlio Lorenzo ai quali – per quasi quattro anni – non ha versato rispettivamente 150 e 400 euro al mese. Senza successo, in Cassazione, l’uomo ha fatto presente che il suo lavoro di pubblicitario era andato male e che, comunque, nei limiti delle sue possibilità, aveva dato un sostegno, seppur saltuario, alla ex famiglia. Marco si è difeso anche dicendo che Simonetta e Lorenzo se l’erano cavata lo stesso e non erano in «stato di bisogno». Insomma, un tetto e un piatto di minestra ce l’avevano.
OLTRE AL CELLULARE – La Suprema Corte gli ha replicato che tra i mezzi di sostentamento vanno anche compresi «gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)». Ovviamente da elargire «in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato». A sfavore di Marco hanno giocato anche il fatto che mantiene una nuova famiglia e una figlia universitaria nata da un precedente legame. È stato così confermato il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Napoli il 28 novembre 2007.