Senato approva DDL che istituisce Garante per l’infanzia e l’adolescenza
Il Senato all’unanimità ha approvato il disegno di legge n.2631 Che prevede l’istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
Si tratta di un provvedimento che si occupa dei rapporti tra minori adulti che supera la concezione secondo cui lo Stato può risultare coinvolto soltanto quando manca una famiglia.
Il Ministro per le Pari Opportunità, commentando l’approvazione della legge ha spiegato che “L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza rappresenta uno strumento in più a tutela dei più piccoli, avrà il compito di monitorare e garantire il rispetto delle norme all’interno delle strutture pubbliche e private dove sono presenti minori, compresi, ovviamente, gli asili. Dotato di autonomia, in raccordo con le altre amministrazioni competenti, potrà effettuare sopralluoghi, disporre accertamenti e, in caso di palesi violazioni, segnalare alle Procure della Repubblica le situazioni che si configurino come disagio o abuso. Da oggi le famiglie italiane potranno sentirsi più tranquille”.
Il provvedimento ha così dato concreta attuazione all’articolo 31 della costituzione secondo cui la Repubblica ” agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”
SENATO DELLA REPUBBLICA
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 22 giugno 2011, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, gia approvato dalla Camera dei deputati:
`
Istituzione dell’Autorita garante per l’infanzia e l’adolescenza
Art. 1.
(Istituzione dell’Autorita garante per l’infanzia e l’adolescenza)
1
. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta, in conformita a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva
dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione eu-
ropea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonche dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, e istituita l’Autorita garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito de 2631 – XVI
`
nominata «Autorita garante», che esercita le
funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla
presente legge, con poteri autonomi di orga-
nizzazione, con indipendenza amministrativa
e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
Art. 2.
`
(Modalita di nomina, requisiti, incompatibilita e compenso del titolare dell’Autorita garante)
1. L’Autorita garante e organo monocratico. Il titolare dell’Autorita garante e scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralita e di specifiche e comprovate professionalita, competenza ed esperienza
nel campo dei diritti delle persone di minore
eta nonche delle problematiche familiari ed
educative di promozione e tutela delle per-
`
`
sone di minore eta, ed e nominato con deter-
minazione adottata d’intesa dai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
– 2 –
`
2. Il titolare dell’Autorita garante dura in
`
carica quattro anni e il suo mandato e rinno-
vabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell’incarico il tito-
`
`
lare dell’Autorita garante non puo esercitare,
`
a pena di decadenza, alcuna attivita profes-
sionale, imprenditoriale o di consulenza,
`
non puo essere amministratore o dipendente
`
di enti pubblici o privati ne ricoprire altri uf-
fici pubblici di qualsiasi natura o rivestire ca-
riche elettive o incarichi in associazioni, or-
`
ganizzazioni non lucrative di utilita sociale,
ordini professionali o comunque in organismi
`
che svolgono attivita nei settori dell’infanzia
e dell’adolescenza. Se dipendente pubblico,
`
secondo l’ordinamento di appartenenza, e
collocato fuori ruolo o in aspettativa senza
assegni per tutta la durata del mandato. Il ti-
`
`
tolare dell’Autorita garante non puo ricoprire
cariche o essere titolare di incarichi all’in-
terno di partiti politici o di movimenti di
ispirazione politica, per tutto il periodo del
mandato.
`
`
4. Al titolare dell’Autorita garante e rico-
`
nosciuta un’indennita di carica pari al tratta-
mento economico annuo spettante a un Capo
di Dipartimento della Presidenza del Consi-
glio dei ministri e comunque nei limiti della
spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 7,
comma 2.
Art. 3.
`
(Competenze dell’Autorita garante. Istitu-
zione e compiti della Conferenza nazionale
per la garanzia dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza)
`
1. All’Autorita garante sono attribuite le
seguenti competenze:
a) promuove l’attuazione della Conven-
zione di New York e degli altri strumenti in-
ternazionali in materia di promozione e di
tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza, la piena applicazione della normativa
europea e nazionale vigente in materia di
promozione della tutela dell’infanzia e del-
`
l’adolescenza, nonche del diritto della per-
`
sona di minore eta ad essere accolta ed edu-
cata prioritariamente nella propria famiglia e,
se necessario, in un altro ambito familiare di
appoggio o sostitutivo;
b) esercita le funzioni di cui all’articolo
12 della Convenzione europea sull’esercizio
dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il
25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge
20 marzo 2003, n. 77;
`
c) collabora all’attivita delle reti inter-
nazionali dei Garanti delle persone di minore
`
`
eta e all’attivita di organizzazioni e di istituti
internazionali di tutela e di promozione dei
`
loro diritti. Collabora, altresı, con organizza-
zioni e istituti di tutela e di promozione dei
`
diritti delle persone di minore eta apparte-
nenti ad altri Paesi;
d) assicura forme idonee di consulta-
zione, comprese quelle delle persone di mi-
`
nore eta e quelle delle associazioni familiari,
con particolare riferimento alle associazioni
operanti nel settore dell’affido e dell’ado-
`
zione, nonche di collaborazione con tutte le
organizzazioni e le reti internazionali, con
gli organismi e gli istituti per la promozione
e per la tutela dell’infanzia e dell’adole-
scenza operanti in Italia e negli altri Paesi,
con le associazioni, con le organizzazioni
non governative, con tutti gli altri soggetti
privati operanti nell’ambito della tutela e
della promozione dei diritti delle persone di
`
`
minore eta nonche con tutti i soggetti co-
munque interessati al raggiungimento delle
`
finalita di tutela dei diritti e degli interessi
`
delle persone di minore eta;
e) verifica che alle persone di minore
`
`
eta siano garantite pari opportunita nell’ac-
cesso alle cure e nell’esercizio del loro di-
`
ritto alla salute e pari opportunita nell’ac-
cesso all’istruzione anche durante la degenza
e nei periodi di cura;
f) esprime il proprio parere sul piano
nazionale di azione di interventi per la tutela
`
dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta
evolutiva, previsto dall’articolo 1 del regola-
– 3 –
mento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei ter-
`
mini e con le modalita stabiliti dall’articolo
16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-
cessive modificazioni, prima della sua tra-
smissione alla Commissione parlamentare
per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 5, del citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 103 del 2007;
g) segnala al Governo, alle regioni o
agli enti locali e territoriali interessati, negli
ambiti di rispettiva competenza, tutte le ini-
ziative opportune per assicurare la piena pro-
mozione e tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, con particolare riferimento
al diritto alla famiglia, all’educazione, all’i-
struzione, alla salute;
h) segnala, in casi di emergenza, alle
`
autorita giudiziarie e agli organi competenti
`
la presenza di persone di minore eta in stato
di abbandono al fine della loro presa in ca-
`
rico da parte delle autorita competenti;
i) esprime il proprio parere sul rapporto
che il Governo presenta periodicamente al
Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi del-
l’articolo 44 della Convenzione di New
York, da allegare al rapporto stesso;
l) formula osservazioni e proposte sul-
l’individuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
`
relativi alle persone di minore eta, di cui al-
l’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, e vigila in merito al ri-
spetto dei livelli medesimi;
m) diffonde la conoscenza dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, promuo-
vendo a livello nazionale, in collaborazione
con gli enti e con le istituzioni che si occu-
`
pano di persone di minore eta, iniziative
per la sensibilizzazione e la diffusione della
cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, fina-
lizzata al riconoscimento dei minori come
soggetti titolari di diritti;
n) diffonde prassi o protocolli di intesa
elaborati dalle amministrazioni dello Stato,
dagli enti locali e territoriali, dagli ordini
professionali o dalle amministrazioni dele-
`
gate allo svolgimento delle attivita socio-as-
sistenziali, che abbiano per oggetto i diritti
`
delle persone di minore eta, anche tramite
`
consultazioni periodiche con le autorita o le
` altresı diffon-
`
amministrazioni indicate; puo
dere buone prassi sperimentate all’estero;
o) favorisce lo sviluppo della cultura
della mediazione e di ogni istituto atto a pre-
venire o risolvere con accordi conflitti che
`
coinvolgano persone di minore eta, stimo-
lando la formazione degli operatori del set-
tore;
p) presenta alle Camere, entro il 30
aprile di ogni anno, sentita la Conferenza na-
zionale per la garanzia dei diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza di cui al comma 7,
`
una relazione sull’attivita svolta con riferi-
mento all’anno solare precedente.
`
2. L’Autorita garante esercita le compe-
tenze indicate nel presente articolo nel ri-
`
spetto del principio di sussidiarieta.
`
`
3. L’Autorita garante puo esprimere pareri
al Governo sui disegni di legge del Governo
`
medesimo nonche sui progetti di legge all’e-
same delle Camere e sugli atti normativi del
Governo in materia di tutela dei diritti del-
l’infanzia e dell’adolescenza.
`
4. L’Autorita garante promuove, a livello
nazionale, studi e ricerche sull’attuazione
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
avvalendosi dei dati e delle informazioni del-
l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, di
cui all’articolo 1, comma 1250, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive mo-
dificazioni, dell’Osservatorio nazionale per
l’infanzia e l’adolescenza, previsto dagli arti-
coli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 103, del Centro nazionale di docu-
mentazione e di analisi per l’infanzia e l’a-
dolescenza, previsto dall’articolo 3 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente
`
della Repubblica n. 103 del 2007, nonche
dell’Osservatorio per il contrasto della pedo-
filia e della pornografia minorile, di cui al-
– 4 –
l’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3
`
`
agosto 1998, n. 269. L’Autorita garante puo
`
altresı richiedere specifiche ricerche e inda-
gini agli organismi di cui al presente comma.
`
5. L’Autorita garante, nello svolgimento
delle proprie funzioni, promuove le oppor-
tune sinergie con la Commissione parlamen-
tare per l’infanzia e l’adolescenza di cui al-
l’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997,
n. 451, e successive modificazioni, e si av-
vale delle relazioni presentate dalla mede-
sima Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell’au-
tonomia organizzativa delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano
e delle autonomie locali in materia di politi-
che attive di sostegno all’infanzia e all’ado-
`
lescenza, l’Autorita garante assicura idonee
forme di collaborazione con i garanti regio-
nali dell’infanzia e dell’adolescenza o con fi-
gure analoghe, che le regioni possono isti-
tuire con i medesimi requisiti di indipen-
denza, autonomia e competenza esclusiva in
materia di infanzia e adolescenza previsti
`
per l’Autorita garante.
`
7. Ai fini di cui al comma 6 e istituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la Conferenza nazionale per la ga-
ranzia dei diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza, di seguito denominata «Conferenza»,
`
presieduta dall’Autorita garante e composta
dai garanti regionali dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, o da figure analoghe, ove istituiti.
`
La Conferenza e convocata su iniziativa del-
`
l’Autorita garante o su richiesta della mag-
gioranza dei garanti regionali dell’infanzia
e dell’adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle com-
petenze dello Stato e delle regioni, svolge i
seguenti compiti:
a) promuove l’adozione di linee comuni
di azione dei garanti regionali o di figure
analoghe in materia di tutela dei diritti del-
l’infanzia e dell’adolescenza, da attuare sul
piano regionale e nazionale e da promuovere
e sostenere nelle sedi internazionali;
b) individua forme di costante scambio
di dati e di informazioni sulla condizione
`
delle persone di minore eta a livello nazio-
nale e regionale.
`
9. L’Autorita garante segnala alla procura
della Repubblica presso il tribunale per i mino-
renni situazioni di disagio delle persone di mi-
`
nore eta, e alla procura della Repubblica com-
petente abusi che abbiano rilevanza penale o
per i quali possano essere adottate iniziative
di competenza della procura medesima.
`
10. L’Autorita garante prende in esame,
anche d’ufficio, situazioni generali e partico-
`
lari delle quali e venuta a conoscenza in
`
qualsiasi modo, in cui e possibile ravvisare
la violazione, o il rischio di violazione, dei
`
diritti delle persone di minore eta, ivi com-
prese quelle riferibili ai mezzi di informa-
zione, eventualmente segnalandole agli orga-
`
nismi cui e attribuito il potere di controllo o
di sanzione.
`
`
11. L’Autorita garante puo formulare os-
servazioni e proposte per la prevenzione e
il contrasto degli abusi sull’infanzia e sull’a-
dolescenza in relazione alle disposizioni
della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante
misure contro la tratta delle persone, e della
legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposi-
zioni in materia di lotta contro lo sfrutta-
mento sessuale dei bambini e la pedoporno-
`
grafia anche a mezzo Internet, nonche dei ri-
schi di espianto di organi e di mutilazione
`
genitale femminile, in conformita a quanto
previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, re-
cante disposizioni concernenti la prevenzione
e il divieto delle pratiche di mutilazione ge-
nitale femminile.
Art. 4.
(Informazioni, accertamenti e controlli)
`
`
1. L’Autorita garante puo richiedere alle
`
pubbliche amministrazioni, nonche a qual-
siasi soggetto pubblico, compresi la Com-
missione per le adozioni internazionali di
cui all’articolo 38 della legge 4 maggio
– 5 –
1983, n. 184, e successive modificazioni, e il
Comitato per i minori stranieri previsto dal-
l’articolo 33 del testo unico delle disposi-
zioni concernenti la disciplina dell’immigra-
zione e norme sulla condizione dello stra-
niero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, e
a qualsiasi ente privato di fornire informa-
zioni rilevanti ai fini della tutela delle per-
`
sone di minore eta, nel rispetto delle disposi-
zioni previste dal codice in materia di prote-
zione dei dati personali, di cui al decreto le-
gislativo 30 giugno 2003, n. 196.
`
`
2. L’Autorita garante puo richiedere alle
amministrazioni competenti di accedere a
`
dati e informazioni, nonche di procedere a
visite e ispezioni, nelle forme e con le moda-
`
lita concordate con le medesime amministra-
zioni, presso strutture pubbliche o private
`
ove siano presenti persone di minore eta.
`
`
`
3. L’Autorita garante puo altresı effettuare
visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d)
ed e) del comma 1 dell’articolo 8 delle
norme di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272, previa autorizzazione del magi-
strato di sorveglianza per i minorenni o del
giudice che procede.
`
`
4. L’Autorita garante puo richiedere ai
`
soggetti e per le finalita indicate al comma
1 di accedere a banche di dati o ad archivi,
nel rispetto delle disposizioni previste dal co-
dice in materia di protezione dei dati perso-
nali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell’Au-
`
torita garante si svolgono nel rispetto dei
`
princıpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, in materia di accesso, partecipazione
e trasparenza.
`
guito denominato «Ufficio dell’Autorita ga-
`
rante», posto alle dipendenze dell’Autorita
DISEGNO DI LEGGE N. 2631/2011
Art. 1.
(Istituzione dell’Autorita` garante
per l’infanzia e l’adolescenza)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione
e la tutela dei diritti e degli interessi delle
persone di minore eta`, in conformita` a
quanto previsto dalle convenzioni internazionali,
con particolare riferimento alla Convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva
dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito
denominata: «Convenzione di New
York», alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle liberta` fondamentali
(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre
1950 e resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli,
fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e
resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003,
n. 77, nonche´ dal diritto dell’Unione europea
e dalle norme costituzionali e legislative nazionali
vigenti, e` istituita l’Autorita` garante
per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata
«Autorita` garante», che esercita le
funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla
presente legge, con poteri autonomi di organizzazione,
con indipendenza amministrativa
e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
Art. 2.
(Modalita` di nomina, requisiti, incompatibilita`
e compenso del titolare dell’Autorita`
garante)
1. L’Autorita` garante e` organo monocratico.
Il titolare dell’Autorita` garante e` scelto
tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa
moralita` e di specifiche e comprovate
professionalita`, competenza ed esperienza
nel campo dei diritti delle persone di minore
eta` nonche´ delle problematiche familiari ed
educative di promozione e tutela delle persone
di minore eta`, ed e` nominato con determinazione
adottata d’intesa dai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
2. Il titolare dell’Autorita` garante dura in
carica quattro anni e il suo mandato e` rinnovabile
una sola volta.
3. Per tutta la durata dell’incarico il titolare
dell’Autorita` garante non puo` esercitare,
a pena di decadenza, alcuna attivita` professionale,
imprenditoriale o di consulenza,
non puo` essere amministratore o dipendente
di enti pubblici o privati ne´ ricoprire altri uffici
pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni
non lucrative di utilita` sociale,
ordini professionali o comunque in organismi
che svolgono attivita` nei settori dell’infanzia
e dell’adolescenza. Se dipendente pubblico,
secondo l’ordinamento di appartenenza, e`
collocato fuori ruolo o in aspettativa senza
assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare
dell’Autorita` garante non puo` ricoprire
cariche o essere titolare di incarichi all’interno
di partiti politici o di movimenti di
ispirazione politica, per tutto il periodo del
mandato.
4. Al titolare dell’Autorita` garante e` riconosciuta
un’indennita` di carica pari al trattamento
economico annuo spettante a un Capo
di Dipartimento della Presidenza del Consiglio
dei ministri e comunque nei limiti della
spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 7,
comma 2.
Art. 3.
(Competenze dell’Autorita` garante. Istituzione
e compiti della Conferenza nazionale
per la garanzia dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza)
1. All’Autorita` garante sono attribuite le
seguenti competenze:
a) promuove l’attuazione della Convenzione
di New York e degli altri strumenti internazionali
in materia di promozione e di
tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
la piena applicazione della normativa
europea e nazionale vigente in materia di
promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza,
nonche´ del diritto della persona
di minore eta` ad essere accolta ed educata
prioritariamente nella propria famiglia e,
se necessario, in un altro ambito familiare di
appoggio o sostitutivo;
b) esercita le funzioni di cui all’articolo
12 della Convenzione europea sull’esercizio
dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il
25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge
20 marzo 2003, n. 77;
c) collabora all’attivita` delle reti internazionali
dei Garanti delle persone di minore
eta` e all’attivita` di organizzazioni e di istituti
internazionali di tutela e di promozione dei
loro diritti. Collabora, altresı`, con organizzazioni
e istituti di tutela e di promozione dei
diritti delle persone di minore eta` appartenenti
ad altri Paesi;
d) assicura forme idonee di consultazione,
comprese quelle delle persone di minore
eta` e quelle delle associazioni familiari,
con particolare riferimento alle associazioni
operanti nel settore dell’affido e dell’adozione,
nonche´ di collaborazione con tutte le
organizzazioni e le reti internazionali, con
gli organismi e gli istituti per la promozione
e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza
operanti in Italia e negli altri Paesi,
con le associazioni, con le organizzazioni
non governative, con tutti gli altri soggetti
privati operanti nell’ambito della tutela e
della promozione dei diritti delle persone di
minore eta` nonche´ con tutti i soggetti comunque
interessati al raggiungimento delle
finalita` di tutela dei diritti e degli interessi
delle persone di minore eta`;
e) verifica che alle persone di minore
eta` siano garantite pari opportunita` nell’accesso
alle cure e nell’esercizio del loro diritto
alla salute e pari opportunita` nell’accesso
all’istruzione anche durante la degenza
e nei periodi di cura;
f) esprime il proprio parere sul piano
nazionale di azione di interventi per la tutela
dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta`
evolutiva, previsto dall’articolo 1 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini
e con le modalita` stabiliti dall’articolo
16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, prima della sua trasmissione
alla Commissione parlamentare
per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’articolo
1, comma 5, del citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 103 del 2007;
g) segnala al Governo, alle regioni o
agli enti locali e territoriali interessati, negli
ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative
opportune per assicurare la piena promozione
e tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, con particolare riferimento
al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione,
alla salute;
h) segnala, in casi di emergenza, alle
autorita` giudiziarie e agli organi competenti
la presenza di persone di minore eta` in stato
di abbandono al fine della loro presa in carico
da parte delle autorita` competenti;
i) esprime il proprio parere sul rapporto
che il Governo presenta periodicamente al
Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell’articolo
44 della Convenzione di New
York, da allegare al rapporto stesso;
l) formula osservazioni e proposte sull’individuazione
dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
relativi alle persone di minore eta`, di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, e vigila in merito al rispetto
dei livelli medesimi;
m) diffonde la conoscenza dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo
a livello nazionale, in collaborazione
con gli enti e con le istituzioni che si occupano
di persone di minore eta`, iniziative
per la sensibilizzazione e la diffusione della
cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata
al riconoscimento dei minori come
soggetti titolari di diritti;
n) diffonde prassi o protocolli di intesa
elaborati dalle amministrazioni dello Stato,
dagli enti locali e territoriali, dagli ordini
professionali o dalle amministrazioni delegate
allo svolgimento delle attivita` socio-assistenziali,
che abbiano per oggetto i diritti
delle persone di minore eta`, anche tramite
consultazioni periodiche con le autorita` o le
amministrazioni indicate; puo` altresı` diffondere
buone prassi sperimentate all’estero;
o) favorisce lo sviluppo della cultura
della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire
o risolvere con accordi conflitti che
coinvolgano persone di minore eta`, stimolando
la formazione degli operatori del settore;
p) presenta alle Camere, entro il 30
aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale
per la garanzia dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza di cui al comma 7,
una relazione sull’attivita` svolta con riferimento
all’anno solare precedente.
2. L’Autorita` garante esercita le competenze
indicate nel presente articolo nel rispetto
del principio di sussidiarieta`.
3. L’Autorita` garante puo` esprimere pareri
al Governo sui disegni di legge del Governo
medesimo nonche´ sui progetti di legge all’esame
delle Camere e sugli atti normativi del
Governo in materia di tutela dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza.
4. L’Autorita` garante promuove, a livello
nazionale, studi e ricerche sull’attuazione
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio
nazionale sulla famiglia, di
cui all’articolo 1, comma 1250, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
dell’Osservatorio nazionale per
l’infanzia e l’adolescenza, previsto dagli articoli
1 e 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza,
previsto dall’articolo 3 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 103 del 2007, nonche´
dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile, di cui all’articolo
17, comma 1-bis, della legge 3
agosto 1998, n. 269. L’Autorita` garante puo`
altresı` richiedere specifiche ricerche e indagini
agli organismi di cui al presente comma.
5. L’Autorita` garante, nello svolgimento
delle proprie funzioni, promuove le opportune
sinergie con la Commissione parlamentare
per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo
1 della legge 23 dicembre 1997,
n. 451, e successive modificazioni, e si avvale
delle relazioni presentate dalla medesima
Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia
organizzativa delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano
e delle autonomie locali in materia di politiche
attive di sostegno all’infanzia e all’adolescenza,
l’Autorita` garante assicura idonee
forme di collaborazione con i garanti regionali
dell’infanzia e dell’adolescenza o con figure
analoghe, che le regioni possono istituire
con i medesimi requisiti di indipendenza,
autonomia e competenza esclusiva in
materia di infanzia e adolescenza previsti
per l’Autorita` garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 e` istituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
di seguito denominata «Conferenza»,
presieduta dall’Autorita` garante e composta
dai garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza,
o da figure analoghe, ove istituiti.
La Conferenza e` convocata su iniziativa dell’Autorita`
garante o su richiesta della maggioranza
dei garanti regionali dell’infanzia
e dell’adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze
dello Stato e delle regioni, svolge i
seguenti compiti:
a) promuove l’adozione di linee comuni
di azione dei garanti regionali o di figure
analoghe in materia di tutela dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, da attuare sul
piano regionale e nazionale e da promuovere
e sostenere nelle sedi internazionali;
b) individua forme di costante scambio
di dati e di informazioni sulla condizione
delle persone di minore eta` a livello nazionale
e regionale.
9. L’Autorita` garante segnala alla procura
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
situazioni di disagio delle persone di
minore eta`, e alla procura della Repubblica
competente abusi che abbiano rilevanza penale
o per i quali possano essere adottate iniziative
di competenza della procura medesima.
10. L’Autorita` garante prende in esame,
anche d’ufficio, situazioni generali e particolari
delle quali e` venuta a conoscenza in
qualsiasi modo, in cui e` possibile ravvisare
la violazione, o il rischio di violazione, dei
diritti delle persone di minore eta`, ivi comprese
quelle riferibili ai mezzi di informazione,
eventualmente segnalandole agli organismi
cui e` attribuito il potere di controllo o
di sanzione.
11. L’Autorita` garante puo` formulare osservazioni
e proposte per la prevenzione e
il contrasto degli abusi sull’infanzia e sull’adolescenza
in relazione alle disposizioni
della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante
misure contro la tratta delle persone, e della
legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni
in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia
anche a mezzo Internet, nonche´ dei rischi
di espianto di organi e di mutilazione
genitale femminile, in conformita` a quanto
previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante
disposizioni concernenti la prevenzione
e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale
femminile.
Art. 4.
(Informazioni, accertamenti e controlli)
1. L’Autorita` garante puo` richiedere alle
pubbliche amministrazioni, nonche´ a qualsiasi
soggetto pubblico, compresi la Commissione
per le adozioni internazionali di
cui all’articolo 38 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e
il Comitato per i minori stranieri previsto
dall’articolo 33 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, e
a qualsiasi ente privato di fornire informazioni
rilevanti ai fini della tutela delle persone
di minore eta`, nel rispetto delle disposizioni
previste dal codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
2. L’Autorita` garante puo` richiedere alle
amministrazioni competenti di accedere a
dati e informazioni, nonche´ di procedere a
visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita`
concordate con le medesime amministrazioni,
presso strutture pubbliche o private
ove siano presenti persone di minore eta`.
3. L’Autorita` garante puo` altresı` effettuare
visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d)
ed e) del comma 1 dell’articolo 8 delle
norme di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato
di sorveglianza per i minorenni o del
giudice che procede.
4. L’Autorita` garante puo` richiedere ai
soggetti e per le finalita` indicate al comma
1 di accedere a banche di dati o ad archivi,
nel rispetto delle disposizioni previste dal codice
in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell’Autorita`
garante si svolgono nel rispetto dei
princı`pi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, in materia di accesso, partecipazione
e trasparenza.
Art. 5.
(Organizzazione)
1. E`
istituito l’Ufficio dell’Autorita` garante
per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito
denominato «Ufficio dell’Autorita` garante
», posto alle dipendenze dell’Autorita`
garante, composto ai sensi dell’articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, da dipendenti del comparto
Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando
obbligatorio, nel numero massimo di
dieci unita` e, comunque, nei limiti delle risorse
del fondo di cui al comma 3 del presente
articolo, di cui una di livello dirigenziale
non generale, in possesso delle competenze
e dei requisiti di professionalita` necessari
in relazione alle funzioni e alle caratteristiche
di indipendenza e imparzialita` dell’Autorita`
garante. I funzionari dell’Ufficio
dell’Autorita` garante sono vincolati dal segreto
d’ufficio.
2. Le norme concernenti l’organizzazione
dell’Ufficio dell’Autorita` garante e il luogo
dove ha sede l’Ufficio, nonche´ quelle dirette
a disciplinare la gestione delle spese, sono
adottate, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dell’Autorita` garante.
Ferme restando l’autonomia organizzativa e
l’indipendenza amministrativa dell’Autorita`
garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio
dell’Autorita` medesima sono messi a disposizione
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. Le spese per l’espletamento delle competenze
di cui all’articolo 3 e per le attivita`
connesse e strumentali, nonche´ per il funzionamento
dell’Ufficio dell’Autorita` garante,
sono poste a carico di un fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri e iscritto in apposita
unita` previsionale di base dello stesso bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. L’Autorita` garante dispone del fondo
indicato al comma 3 ed e` soggetta agli ordinari
controlli contabili.
Art. 6.
(Forme di tutela)
1. Chiunque puo` rivolgersi all’Autorita` garante,
anche attraverso numeri telefonici di
pubblica utilita` gratuiti, per la segnalazione
di violazioni ovvero di situazioni di rischio
di violazione dei diritti delle persone di minore
eta`.
2. Le procedure e le modalita` di presentazione
delle segnalazioni di cui al comma 1
sono stabilite con determinazione dell’Autorita`
garante, fatte salve le competenze dei
servizi territoriali, e assicurano la semplicita`
delle forme di accesso all’Ufficio dell’Autorita`
garante, anche mediante strumenti telematici.
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo
5 della presente legge, pari ad
euro 750.000 per l’anno 2011 e ad euro
1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, si
provvede, quanto a euro 750.000 per l’anno
2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo
19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata
dalla Tabella C allegata alla legge
13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro
1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-
2013, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per
l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. All’onere derivante dall’attuazione dall’articolo
2, comma 4, della presente legge,
pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall’anno
2011, si provvede, per l’anno 2011,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere
dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2012 e
2013 dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2011-2013, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2,
dall’attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
garante, composto ai sensi dell’articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 303, da dipendenti del com-
parto Ministeri o appartenenti ad altre ammi-
nistrazioni pubbliche, in posizione di co-
mando obbligatorio, nel numero massimo di
`
dieci unita e, comunque, nei limiti delle ri-
sorse del fondo di cui al comma 3 del pre-
sente articolo, di cui una di livello dirigen-
ziale non generale, in possesso delle compe-
`
tenze e dei requisiti di professionalita neces-
sari in relazione alle funzioni e alle caratteri-
`
stiche di indipendenza e imparzialita del-
`
l’Autorita garante. I funzionari dell’Ufficio
`
dell’Autorita garante sono vincolati dal se-
greto d’ufficio.
2. Le norme concernenti l’organizzazione
`
dell’Ufficio dell’Autorita garante e il luogo
`
dove ha sede l’Ufficio, nonche quelle dirette
a disciplinare la gestione delle spese, sono
adottate, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
`
nistri, su proposta dell’Autorita garante.
Ferme restando l’autonomia organizzativa e
`
l’indipendenza amministrativa dell’Autorita
garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio
`
dell’Autorita medesima sono messi a disposi-
zione dalla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
(Organizzazione) 3. Le spese per l’espletamento delle com-
`
petenze di cui all’articolo 3 e per le attivita
`
connesse e strumentali, nonche per il funzio-
`
namento dell’Ufficio dell’Autorita garante,
sono poste a carico di un fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri e iscritto in apposita
`
unita previsionale di base dello stesso bilan-
cio della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri.
` `
` 4. L’Autorita garante dispone del fondo
1. E istituito l’Ufficio dell’Autorita ga- `
rante per l’infanzia e l’adolescenza, di se- indicato al comma 3 ed e soggetta agli ordi-
nari controlli contabili.
Art. 5.
– 6 –
Art. 6.
(Forme di tutela)
`
`
1. Chiunque puo rivolgersi all’Autorita ga-
rante, anche attraverso numeri telefonici di
`
pubblica utilita gratuiti, per la segnalazione
di violazioni ovvero di situazioni di rischio
di violazione dei diritti delle persone di mi-
`
nore eta.
`
2. Le procedure e le modalita di presenta-
zione delle segnalazioni di cui al comma 1
sono stabilite con determinazione dell’Auto-
`
rita garante, fatte salve le competenze dei
`
servizi territoriali, e assicurano la semplicita
delle forme di accesso all’Ufficio dell’Auto-
`
rita garante, anche mediante strumenti tele-
matici.
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione del-
l’articolo 5 della presente legge, pari ad
euro 750.000 per l’anno 2011 e ad euro
1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, si
provvede, quanto a euro 750.000 per l’anno
2011, mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come ride-
terminata dalla Tabella C allegata alla legge
13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro
1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, me-
diante corrispondente riduzione delle proie-
zioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-
2013, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2011, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.
2. All’onere derivante dall’attuazione dal-
l’articolo 2, comma 4, della presente legge,
pari ad euro 200.000 annui a decorrere dal-
l’anno 2011, si provvede, per l’anno 2011,
mediante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere
dall’anno 2012, mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni per gli anni 2012 e
2013 dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2011-2013, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2,
dall’attuazione della presente legge non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-
rico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell’economia e delle fi-
`
nanze e autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
IL PRESIDENTE