Spese Tribunale di Savona
Al riguardo, per l’esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria.
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che rientrano tra le “spese ordinarie”, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola.
Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale.
Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una “spesa ordinaria” in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l’assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010).
Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all’estero (Cass. Civ. n. 19607 del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (recente Tribunale di Roma, n. 147, del 2013), esse debbono essere ricondotte alla categoria delle “spese straordinarie”.
Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali “spese ordinarie”, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ. n. 8153 del 2006).
Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole, le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle “spese ordinarie” ed altre volte qualificate come “spese straordinarie”, si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. “cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 4 dicembre 2008; Corte d’App. di Catania, 29 maggio 2008 e 5 dicembre 2011).
Anche quanto necessario a garantite cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi “spesa ordinaria”, essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ. n. 18618 del 2011).
Diversamente, dovranno essere qualificate come “straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l’apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia n. 967 del 2011).
Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare.
Così l’acquisto di un computer o quello di un motorino, dovtà essere qualificato come “spesa straordinaria”, o anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagate, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.