N. 5236/20 – Accordo con ex per riduzione mantenimento è valido
Assegno di mantenimento: gli ex possono ridurlo con accordi stragiudiziali
Sno validi gli accordi stragiudiziali con cui gli ex coniugi riducono l’assegno di mantenimento rispetto a quanto stabilito dal Giudice nella sentenza di separazione o di divorzio. Lo ha ribadito la Cassazione, Sesta Sezione Penale, con la sentenza n. 5236/2020, precisando anche che tali accordi sono validi pur se intervenuti prima della sentenza e non siano stati recepiti dalla stessa.
La vicenda
In sede di merito, sia in primo che in secondo grado, l’ex marito veniva condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 Codice Penale poiché per quattro mesi non aveva versato i mezzi di sussistenza in favore dei figli, che il Giudice del divorzio aveva quantificato in 1.111,27 euro. Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di L’Aquila non considerava affatto l’accordo stragiudiziale raggiunto dai coniugi con cui stabilivano che il marito versasse un importo inferiore, pari a 800 euro. Motivo? La transazione non era stata recepita dalla sentenza di divorzio.
L’uomo ricorre dunque in Cassazione, lamentando che:
– il Collegio ha confermato la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare senza però valutare la sua capacità economica e reddituale e l’effettivo bisogno dei beneficiari.
La Cassazione: valido l’accordo con cui gli ex riducono l’assegno
La Suprema Corte accoglie il ricorso dell’imputato, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, che assorbe il secondo.
Gli accordi transattivi stragiudiziali con i quali gli ex coniugi pattuiscono sulle reciproche obbligazioni patrimoniali – spiegano gli Ermellini – sono validi ancorché non recepiti da alcun provvedimento giudiziario.
Questo uno stralcio della sentenza: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui agli artt. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 570 cod. pen., qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali”. E ancora: “È ragionevole, infatti, stimare che queste intese non possano produrre effetti vincolanti tra le parti solo laddove dovessero contenere clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all’ordine pubblico: in mancanza di tali circostanze, non si vede perché un accordo transattivo non possa produrre effetti obbligatori per le parti, anche prima e indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato recepito in un provvedimento dell’autorità giudiziaria”.
“In questo senso – conclude la Corte – si è espressa anche la Cassazione civile, per la quale l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione (Cass. civ., Sez. 3, n. 24621 del 03/12/2015)”.
L’accordo è, dunque, valido e la sentenza della Corte d’Appello viene annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Fonte: https://newsicilia.it/