N. 17183/20 -A 18 ANNI L’ASSEGNO SI DÀ AL FIGLIO: LO DICE LA CASSAZIONE
Firenze, 29 agosto 2020 – Comunicato Stampa – La fase attuale del diritto di famiglia vive un profondo ripensamento delle relazioni interne alla famiglia separata, che avvicina decisamente la prassi alle indicazioni del legislatore del 2006, quando venne introdotto l’affidamento condiviso. Finora, infatti, la contestatissima designazione di un genitore “collocatario” della prole rispetto al quale l’altro fruisce solo di un arcaico “diritto di visita” aveva fatto gridare allo scandalo e classificare l’affidamento condiviso come “legge tradita”, ma con la doppia domiciliazione dei figli presso entrambi i genitori, prevista dal Registro della Bigenitorialità introdotto da un numero sempre più elevato di Comuni, le istituzioni sono obbligate a dialogare pariteticamente con entrambi.
Queste iniziative si sposano felicemente con una recentissima rivoluzionaria svolta della Suprema Corte che con l’ordinanza 17183 (14 agosto 2020, rel. L. Nazzicone) reinterpreta le norme in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, evidenziando i concetti di progressiva autoresponsabilità dei figli, parità di diritti e doveri dei genitori, contrasto agli abusi e all’assistenzialismo. In particolare, mentre si nega ai figli il diritto di essere mantenuti a tempo indeterminato dai genitori, magari giustificando l’inerzia con l’inadeguatezza delle occasioni di lavoro presentatesi, si afferma che “il raggiungimento dell’età maggiore … implica l’insussistenza del diritto al mantenimento”, salvo che il soggetto non dimostri (ad es., per l’incompleto corso di formazione) di non essere legittimamente in grado di provvedere a se stesso. Si inverte, quindi l’onere della prova: non è l’obbligato a dimostrare il cessato stato di bisogno, ma il beneficiario il suo permanere. In questo modo il figlio torna protagonista della propria esistenza e cessa di farsi pilotare dal genitore. In altre parole, la Cassazione evidenzia che i 18 anni sono “quell’età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne”. Per legge vigente, visto che a 18 anni si acquista la piena capacità di agire (eleggere il Parlamento, portare una pistola…). Tutto questo modifica anche profondamente i rapporti interni alla famiglia, nel senso che legittima la gestione diretta delle risorse da parte del figlio, cui sono destinate, negandola al genitore che, in forza della convivenza, voglia prenderle in mano. Di conseguenza, non solo quest’ultimo non avrà più titolo per agire in giudizio contro il genitore obbligato, ma un versamento del contributo nelle sue mani potrà essere contestato dal figlio maggiorenne, dichiarando di “non avere percepito alcunché”: mentre oggi per effettuare direttamente il versamento a favore del figlio occorre l’autorizzazione del giudice. Di conseguenza diventerà meno appetibile la condizione di “genitore collocatario “, con più che probabile riduzione del contenzioso, come afferma l’ordinanza: “occorre sin d’ora osservare come la questione si ponga in generale, fuori dalla specifica situazione di una crisi coniugale; dove, sovente, il reale conflitto che emerge e gli interessi sottesi, che impropriamente giocano un ruolo, sono quelli tra i genitori, non con il figlio maggiorenne ormai adulto. E l’estraneità del tema al rapporto fra i genitori risulta in modo incontrovertibile dal diritto positivo: l’assegno “è versato direttamente all’avente diritto.” “.
Una svolta epocale, che gioca di anticipo rispetto alla politica la quale, proprio in un momento di forte dialogo con gli elettori, si vede invitata ad accogliere e tradurre in norme sollecitazioni che non vengono più solo da un popolare disagio, ma anche dallo stesso sistema legale. (Marino Maglietta, presidente Ass. Naz. Crescere Insieme)