Documenti reddituali dell’ex non sono più un segreto
Documenti reddituali dell’ex non sono più un segreto: consentito l’accesso difensivo nei procedimenti familiari
Così si è espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 19/20, depositata il 25 settembre, respingendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia con cui il TAR Campania aveva concesso ad una donna l’accesso ai documenti dell’anagrafe tributaria sulla base della richiesta da essa avanzata nell’ambito del giudizio di separazione giudiziale dal marito.
La moglie aveva infatti formulato richiesta di addebito della separazione ed aveva proposto domanda di determinazione dell’assegno di mantenimento e di assegnazione della casa familiare e chiedeva dunque l’accesso, con facoltà di estrarre copia, alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale riferibile al coniuge. L’Agenzia delle Entrate aveva inizialmente negato l’accesso ma il TAR aveva affermato che «in pendenza del giudizio di separazione o di divorzio l’accesso alla documentazione fiscale, reddituale, patrimoniale e finanziaria dell’altro coniuge doveva ritenersi “oggettivamente utile” al perseguimento del fine di tutela», ordinando così alle Entrate di esibire la documentazione richiesta.
La questione è dunque giunta dinanzi ai Giudici di Palazzo Spada.
L’Agenzia delle Entrate lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata per avere il TAR omesso di considerare il rapporto di specialità intercorrente tra la normativa contenuta negli artt. 492-bis e 155-sexies disp. att. c.p.c. e la disciplina dell’accesso documentale di cui alla l. n. 241/1990, in virtù del quale sarebbe stata necessaria l’autorizzazione del giudice della causa principale ai sensi del suddetto art. 492-bis c.p.c..
Il ricorso non trova condivisione da parte del Consiglio di Stato.
Dopo aver analizzato la cornice normativa in materia e l’evoluzione giurisprudenziale sul tema, la sentenza ha infatti precisato che «la nozione normativa di “documento amministrativo” suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso documentale è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato», e i documenti reddituali, patrimoniali e finanziari dell’anagrafe tributaria ben possono essere ricompresi in tale categoria.
Chiarito infine che tra le due discipline processuali richiamate non vi è un rapporto di specialità, bensì di complementarietà rispondendo a logiche concorrenti e cumulative, l’Adunanza Plenaria ha affermato i seguenti principi di diritto:
– «le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990»;
– «l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 c.p.c.»;
– «l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. c.p.c. e 492-bis c.p.c., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia»;
– «l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia».
Fonte :http://ilfamiliarista.it/