Cassazione N. 21245/2010 – Non deve raccontare agli amici del tradimento

La Corte di Cassazione tornando ancora una volta sull’argomento del tradimento ha ribadito che la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, che di norma rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, non può comportare l’addebito della separazione se risulta che il tradimento “non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale” siccome questa già preesisteva ad un menage solo formale.

La decisione è della prima sezione civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 21245/2010) che però avverte: guai a raccontare agli amici della relazione extraconiugale.

Un simile comportamento finisce con il consolidare una crisi già in atto determinando definitivamente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Nel caso esaminato dalla Corte peraltro il coniuge “fedifrago” aveva anche abbandonato la casa familiare. Anche sotto tale profilo la Corte fa notare che chi ha lasciato la casa deve provare (se vuole evitare l’addebito) che il suo comportamento era stato indotto dal comportamento dell’altro coniuge.