Cassazione N.6685/2010 – Non serve ricorrere a polizia tributaria per modificare condizioni di divorzio
la Polizia Tributaria” è pur vero che il magistrato correttamente può omettere il ricorso a tale strumento di verifica “qualora sia possibile da parte del giudice, con un apprezzamento di merito incensurabile sede di legittimità, accertare i redditi di ciascun coniuge, sulla base di motivazioni evidenziate”. In sostanza, spiega la Corte, il giudice può ritenere comuque raggiunta la prova di quegli elementi di fatto che condizionano il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Il potere di disporre attraverso la Polizia Tributaria accertamenti su redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita – spiega la Corte – “rientra nella discrezionalità del giudice del merito” e non è un dovere imposto sulla sola base dell’esistenza di contestazioni di parte sulle rispettive condizioni economiche.
(Data: 29/08/2010 10.00.00 – Autore: Roberto Cataldi)