Cassazione N.21718/2010 – Arbitrario trasferimento: ammonizione (709-ter) ed inversione del collocamento

Il provvedimento con cui il giudice ammonisce il genitore che viola gli obblighi sull’affidamento del figlio minore non è impugnabile in Cassazione. Lo ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 21718 di oggi, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di una donna contro l’ammonizione disposta nei suoi confronti dal giudice della separazione.

La madre, affidataria del figlio minore, aveva unilateralmente trasferito la sua residenza e quella del piccolo in un altro comune e il padre aveva chiesto al giudice di ammonirla ai sensi dell’art. 709 ter del codice di procedura civile. Richiesta respinta dal giudice di primo grado, che si era limitato ad invitare entrambi i genitori a ridurre la loro conflittualità nell’interesse del figlio.
La Corte d’Appello, invece, nell’ammonire la donna, commutava l’affidamento in condiviso, disponendo il collocamento del minore presso il padre.
La pronuncia della Corte è stata confermata dalla Cassazione, che ha giudicato inammissibile il ricorso della donna, con una decisione per una volta favorevole al padre separato.
In effetti il giudice di legittimità ha ricordato che l’articolo 709-ter del codice, introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ha fornito al giudice un nuovo strumento per la soluzione dei conflitti tra i genitori sui “figli contesi”, conferendo allo stesso giudice del procedimento il potere di emanare provvedimenti, come l’ammonizione del genitore inadempiente che impedisce l’esercizio delle modalità di affidamento.
Si tratta di atti che, come sottolineato dai giudici della prima sezione civile, “esaurita la fase del reclamo, non appaiono ricorribili per Cassazione, pur coinvolgendo diritti fondamentali dell’individuo”. Gli Ermellini hanno quindi concluso che “tali provvedimenti non sono suscettibili di impugnazione in questa sede, in quanto meramente sanzionatori e privi del carattere della decisorietà.”