Cassazione N.9300/10 – “IL PADRE NATURALE CHE RIFIUTA DI RICONOSCERE IL FIGLIO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9300 del 19 aprile 2010, respingendo le motivazioni del padre naturale del ragazzo, ha affermato che il figlio nato da una relazione extraconiugale ha diritto ad essere mantenuto dalla nascita dal padre anche se non con questi non abbia mai avuto alcun tipo di rapporto affettivo.I giudici di legittimità, infatti, hanno spiegato che, nel caso come quello di specie, la presunzione di paternità di cui all’art. 231 c.c. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma soltanto quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l’operatività di detta presunzione e dello status di figlio legittimo, “non è necessario il disconoscimento, né si frappone alcun ostacolo all’azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona diversa dal marito”.

Inoltre, sul fronte della carenza di affetto, la Corte ha ribadito che dovendosi procedere nell’interesse del minore, questo non viene meno per l’assenza di “affectio” da parte del presunto padre.
Il padre naturale, quindi, dovrà obbligatoriamente provvedere a mantenere il figlio anche se questi è nato da relazione extraconiugale ed è stato riconosciuto dalla nascita solo dalla madre, anche in assenza di qualsivoglia rapporto affettivo tra padre e figlio.
Inoltre, spetta al giudice dichiarante la paternità il potere di stabilire l’ammontare del mantenimento, al di là delle richieste quantificate dalla madre stessa.

Le motivazioni addotte dalla Corte 

Il ragionamento seguito dalla I Sezione Civile della Corte di Cassazione, nella sentenza del 19 aprile 2010 n. 9300, si fonda essenzialmente sulla considerazione dell’interesse superiore e primario del minore.
Tale interesse sussiste a prescindere dai rapporti d’affetto che potranno in concreto instaurarsi con il presunto genitore o con la disponibilità di questi ad instaurarli in quanto l’obiettivo primario è sempre il miglioramento della situazione del figlio anche in relazione agli obblighi giuridici che nascono per il padre.
L’interesse del minore non può, di regola, essere escluso dalle normali difficoltà di adattamento psicologico al nuovo status, essendo queste normalmente connesse al riconoscimento da parte del genitore naturale, ovvero alla dichiarazione di paternità naturale, quando intervengano a distanza di tempo dalla nascita del minore.
E nemmeno detto interesse è escluso dall’assenza di “affectio” da parte del presunto padre né dalla dichiarazione di costui, convenuto con l’azione di dichiarazione giudiziale ex art. 269 c.c., di non voler comunque adempiere i doveri morali inerenti alla potestà genitoriale.
Anche laddove il padre viva con disagio la propria posizione e adduca il rischio che dalla dichiarazione di paternità possa derivare danno alla tranquillità ed alla stabilità emotiva del minore, sussiste, secondo la Suprema Corte, l’interesse del figlio alla dichiarazione di paternità, come interesse all’affermazione di un rapporto credibile e sincero, che non pregiudichi lo sviluppo della personalità e la crescita del minore stesso.
La contrarietà può sussistere, pertanto, solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare la decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero quando sia data prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale.
In difetto ed a prescindere dall’esistenza di legami affettivi con il padre nonché della disponibilità di questo ad instaurarli, sussiste interesse del minore alla dichiarazione di paternità.
La Corte muove poi un passo ulteriore stabilendo nell’esaminanda sentenza che il Giudice, nel dichiarare giudizialmente la paternità, può decidere di porre a carico del padre naturale l’obbligo di corrispondere una somma a titolo di mantenimento per il cui ammontare egli non è vincolato neppure alla domanda presentata dalla madre.
Nella determinazione del quantum, pertanto, il giudice potrà non tenere conto della domanda avanzata dalla ricorrente – nel caso di specie la madre – e potrà adottare d’ufficio i provvedimenti che reputi più coerenti e opportuni con gli esclusivi interessi del ragazzo.
Ciò si spiega in virtù del disposto dell’art. 277, II comma, del Codice civile, il quale conferisce al giudice “il potere di adottare di ufficio, in ragione dell’interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore stesso”.
Clamoroso, infine, tale orientamento della Corte, in linea con la recente giurisprudenza, che stabilisce a carico del padre naturale l’obbligo di corrispondere il mantenimento a far data dalla nascita del minore e non dal momento della domanda.
La dichiarazione giudiziale di paternità attribuisce, infatti, al figlio naturale uno status che gli conferisce i diritti che spettano al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita del figlio e non dall’atto del riconoscimento o della domanda giudiziale.
Tale obbligo non avendo esclusivamente natura alimentare, sorge automaticamente per il fatto della filiazione e prescinde dallo stato di bisogno del minore.
Ne deriva che a decorrere dalla dichiarazione giudiziale di paternità sarà anche l’obbligo di rimborsare, pro quota, l’altro genitore che abbia integralmente mantenuto il figlio, il quale deve proporre espressa domanda, in nome proprio.
Del resto il riconoscimento del figlio naturale comporta l’assunzione di tutti gli obblighi propri della procreazione legittima, ivi compreso quello del mantenimento e ciò a prescindere dalla circostanza che i
Pertanto il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio e che ha provveduto al suo mantenimento in via esclusiva, successivamente all’atto di riconoscimento da parte dell’altro genitore o alla sentenza di accertamento giudiziale di paternità, avrà il diritto di ripetere nei confronti di quest’ultimo (se inadempiente) una quota delle spese sostenute.
Si tratterà, pertanto, di rimborsare le spese sostenute dal genitore nell’interesse del figlio, posto che i doveri del genitore naturale sono gli stessi che le legge impone nel caso di filiazione legittima e, stante l’obbligo a carico del genitore non solo di mantenere ma altresì di educare ed istruire il figlio, dovranno essere altresì rimborsate tutte le somme corrisposte dal genitore adempiente, per l’educazione e l’istruzione del minore (vedasi Cass. Civ. Sez I, n. 2065 del 02.03.1994).