Cassazione n.19323/20

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SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25331/2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Belli n. 36, presso lo studio dell’avvocato Pardini Luca, rappresentato e difeso dall’avvocato Benedetti Elena giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via Filippo Corridoni n. 14, presso lo studio dell’avvocato Di Pasquale Stefania Gilda, rappresentata e difesa dall’avvocato Pisoni Giovanni Francesco giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 18/05/2018. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2020 dal cons. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.M., padre del minore T.B., ricorre per cassazione avverso l’epigrafato decreto con il quale la Corte d’appello di Genova, adita dalla madre collocataria R.V., ha proceduto a modificare parzialmente le disposizioni già adottate in sede di affidamento condiviso dal giudice di primo grado circa tempi e modi della presenza di B. presso il genitore, ravvisandone l’opportunità sia in funzione “dell’interesse del minore, il quale deve potere fare fronte agli impegni scolastici con la massima serenità e con i giusti tempi di riposo… oltre a potere sviluppare la sua vita di relazione, che si traduce in impegni extrascolastici e sportivi nel luogo ove è residente”, sia in funzione dell’esigenza espressa dalla reclamante di “poter trascorrere fine settimana alternati con il figlio, al fine di poter incrementare il suo rapporto con lui con l’organizzazione di un tempo continuato da trascorrere con lo stesso, secondo quanto previsto dall’art. 337-ter c.c.”.

Nella specie il decidente, a rettifica delle disposizioni adottate in sede di affidamento, che prevedevano che il minore trascorresse tutti i fine settimana con il padre e la giornata di mercoledì, ha perciò statuito che il minore trascorra “fine settimana alternati” con la madre e che il T., nelle settimane in cui non avrà con sè il figlio, possa tenere con sè il bambino “due giorni infrasettimanali, il martedì ed il giovedì”.

Il mezzo proposto, illustrato da memoria, si vale di due motivi di ricorso ai quali resiste con contro ricorso l’intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1 Con il primo motivo di ricorso, declinato a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il T. lamenta, in pari tempo, la violazione dell’art. 337-ter c.c., poichè, contrariamente alle determinazioni adottate dal decidente in punto di permanenza del minore presso di se, il criterio della bigenitorialità, quale modello di regolamentazione del rapporto tra genitori e figli, e l’affidamento condiviso disposto nella specie postulano, da un lato, “la determinazione di tempi di frequentazione in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario” e, dall’altro, “il necessario giudizio prognostico teso a valutare, nell’esclusivo interesse morale e materiale del figlio, le capacità dei genitori di crescerlo ed educarlo nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione”, giudizio da cui il decidente si era nel caso esame astenuto; nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, non avendo la Corte d’Appello “tenuto conto della centralità della figura paterna” tra i riferimenti affettivi e relazionali del minore, secondo quanto risultante dalle relazioni a suo tempo predisposte dal Servizio Sociale del Comune di Massa e neppure “del suo radicamento affettivo (fratello) e sociale (attività sportiva) nel luogo di residenza del padre”.

Infondato lo è nell’allegazione del denunciato errore di diritto.

E’ pur vero che in tema di affidamento questa Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell’art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell’art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. VI-I, 19/07/2016, n. 14728; Cass., Sez. VI-I, 23/09/2015, n. 18817; Cass., Sez. I, 27/06/2006, n. 14480); e, in coerenza con questa premessa, che la regola dell’affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l’affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n. 5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore” (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977).

Per restare al piano attinto dal motivo, già con riferimento all’art. 155 c.c., si era osservato che “la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore” (Cass., Sez. I, 26/07/2013, n. 18131); ed analoga regola è stata ribadita anche con riferimento all’art. 337-ter c.c. del pari osservandosi nell’occasione che l’affidamento ad entrambi i genitori non osta alla collocazione del minore presso uno solo di essi, sempre però assicurando il diritto di visita del genitore non collocatario (Cass., Sez. I, 12/09/2018, n. 22219).

Ancor più esplicito – e più specifico – nello svuotare di fondamento la dispiegata doglianza si rivela poi il recente avviso ancora espresso dalla Corte circa il fatto che “in tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass., Sez. I, 13/02/2020, n. 3652).

L’infondatezza in diritto dell’assunto ricorrente, che così si determina, non impedisce poi di vedere, allargando opportunamente lo sguardo e tenendo perciò conto che è compito del giudice stabilire in concreto, secondo il superiore interesse del minore, i modi a mezzo dei quali l’affidamento condiviso debba attuarsi, che quanto lamenta il ricorrente ha ad oggetto una tipica valutazione di fatto, sicchè, come questa Corte ha già affermato, “la questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass., Sez. VI-I, 4/11/2019, n. 28244).

La prima allegazione concreta, a fronte del compendio motivazionale che assiste la decisione e di cui si è dato conto nella pregressa narrativa di fatto, un mero dissenso argomentativo che sottrae, dunque, il dictum impugnato alla chiesta censura, tanto più considerando che esso si allinea puntualmente agli intendimenti fatti valere da questa Corte ove si dà cura di sottolineare l’interesse del minore a “potere fare fronte agli impegni scolastici con la massima serenità e con i giusti tempi di riposo… oltre a potere sviluppare la sua vita di relazione, che si traduce in impegni extrascolastici e sportivi nel luogo ove è residente”.

La seconda allegazione lamenta l’inosservanza di talune risultanze istruttorie, ma, una volta considerato che per il modo in cui la Corte decidente ha ritenuto di regolare i tempi e le modalità della permanenza di B. presso il padre è ragionevole credere che vi abbia prestato la dovuta attenzione, la formulata doglianza, per il resto, si sottrae al sindacato di questa Corte, posto che, come già si è altrove osservato, l’omesso od errato esame delle risultanze in questione non si traduce in una anomalia motivazionale denunciabile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se – come innegabilmente avvenuto qui – nel provvedimento contestato sia stato dato risalto all’esigenza di assicurare la conservazione di un regolare rapporto tra il minore ed il genitore non collocatario (Cass., Sez. VI-I, 23/09/2015, n. 18817).

Il motivo, una volta ribaditi principi ampiamente arati (“l’affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato sull’interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma non implica, come sua conseguenza “automatica”, che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze”, Cass., Sez. I, 10/12/2014, n. 26060; “in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni degli stessi in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, il quale, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, può essere posto a carico del genitore non collocatario, atteso il disposto dell’art. 155 c.c., nella parte in cui prevede che la determinazione dell’assegno avvenga anche considerando i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore”, Cass., Sez. I, 4/11/2009, n. 23411; “il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori non costituisce la regola come conseguenza diretta dell’affidamento condiviso, risultando al riguardo conferita al giudice un’ampia discrezionalità” Cass., Sez. I, 20/01/2012, n. 785), non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma è nuovamente espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è ovviamente sindacabile da questa Corte, esponendosi, per di più, laddove di nuovo rimarca l’omesso esame di risultanze istruttorie, alla medesima preclusione rilevata con riguardo all’analoga doglianza enunciata con il primo motivo.

Il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 2, di modo che non trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020