T.O di Trieste – Sì al pernotto dal papà anche se il bimbo ha meno di un anno e la mamma non vuole
Con sentenza del 5.09.2018 la Sezione civile del Tribunale di Trieste, decidendo sull’affidamento del figlio minore di una coppia non sposata, in adesione parziale alle richieste formulate in giudizio dal padre, ha regolamentato le modalità di affidamento congiunto del minore, collocato in prevalenza presso la madre, prevedendo l’’immediata introduzione dei pernotto del minore, ormai svezzato, presso il padre, con forme graduali e progressive di attuazione in ragione dell’incremento di età dello stesso. In particolare, il Tribunale di Trieste, prendendo atto della aspra conflittualità tra le parti e le rispettive famiglie emersa nel corso del giudizio, sfociata anche in episodi oggetto di denuncia, ha ritenuto, in assenza di una inidoneità del padre, corrispondente all’interesse del minore il pernotto presso il padre. Nel regolare le modalità di affido condiviso, in una prima fase il Tribunale ha previsto la presenza del minore per una notte a settimana presso l’abitazione paterna; dopo sei mesi, per una seconda notte e, al compimento del terzo anno d’età, per una terza notte di permanenza con obbligo accessorio di accompagnamento all’asilo/scuola materna. In ossequio all’obiettivo fondamentale che deve realizzare l’affido, ossia consentire al minore la condivisione di esperienze fondamentali della vita, quali studio, gioco, pernottamento, la possibilità di prescrizioni elastiche per il giudice, in assenza di accordo tra le parti circa le modalità concrete di attuazione, è consentita l’adozione di soluzioni e modelli che evitando di accentrarne su uno solo dei genitori la gestione. La decisione in esame rappresenta una concreta apertura verso un modello più flessibile e moderno di affido, superando le tendenze giurisprudenziali, sia pur in assoluto non preclusive a soluzioni diverse, che ritengono astrattamente compatibile il pernottamento del minore presso il padre in relazione al rigido parametro dell’età evolutiva (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 19594 del 2011, che ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva consentito il pernotto presso il padre non collocatario solo per il periodo successivo al compimento del quarto anno di età del bambino). Lo stabilisce il Tribunale di Trieste, decreto 5 settembre 2018.