Il curatore speciale del minore
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Chi è il curatore speciale del minore
Il curatore speciale è un soggetto che assiste il minore in tutti quei casi in cui i genitori o chi ne ha la responsabilità non tutelino adeguatamente i suoi interessi a causa di un conflitto d’interessi. In un processo quindi il curatore speciale rappresenta giudizialmente il minore nel contraddittorio con i genitori o di chi ha la responsabilità con il fine di tutelare gli interessi del suo assistito.
Per prassi, il curatore speciale è un avvocato, perché ha le competenze e conoscenze necessarie per occuparsi di questioni giuridiche e tutelare così, al meglio, la posizione del minore.
Le norme sul curatore speciale del minore
La figura del curatore speciale del minore si desume dalla Convenzione di Strasburgo del 1996, il cui fine, come recita l’art 1 è di “promuovere, nell’interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l’esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria.”
L’art. 4, prevede infatti che “quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria.”
Da qui la previsione della figura del curatore speciale dei minori da parte del codice civile
Requisiti per diventare curatore speciale del minore
Il curatore speciale del minore, come abbiamo visto, in genere è un avvocato che però non deve avere competenze solo in ambito giuridico. Per questo, i consigli dell’ordine subordinano l’iscrizione degli avvocati all’elenco dei curatori speciali del minore solo se in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti all’Albo degli avvocati da diversi anni, che in genere 5;
- non essere stati raggiunti da sanzioni disciplinari più gravi dell’avvertimento;
- aver adempiuto regolarmente agli obblighi formativi nel periodo che precedono la richiesta d’iscrizione;
- aver maturato una certa esperienza in diritto familiare e minorile, documentabile attraverso gli atti che fanno riferimento al patrocinio di un certo numero di cause in materia;
- aver frequentato un corso specifico di una certa durata e organizzato da un soggetto abilitato, in diritto di famiglia o minorile.
Come si diventa curatore speciale del minore
Come abbiamo visto, il percorso per diventare curatore speciale del minore, quando a rivestire questa carica è un avvocato, è lungo e complesso, anche perché sono tante le abilità che vengono richieste a questa figura, la quale non deve solo conoscere la legge e quali diritti possono essere vantati nell’interesse del minore. Deve avere infatti anche buoni doti relazionali ed empatiche perché deve rapportarsi con il minore e assisterlo in un momento particolare della sua evoluzione, in cui processi e tribunali, non dovrebbero essere contemplati.
Per questo, quando vengono organizzati corsi di formazione specifici per avvocati, si presta attenzione anche alla formazione psicologica che curatore, in ragione delle numerose e complesse attività che deve compiere.
Funzioni del curatore speciale del minore
Il curatore speciale del minore, nell’espletamento del suo compito, nel rapportarsi con il minore capace di discernimento è tenuto a:
- incontralo e parlare con lui;
- informarlo puntualmente del procedimento che lo riguarda, della sua evoluzione e delle possibili conseguenze;
- ascoltarlo, prendere atto delle sue opinioni e del suo pensiero in relazione a quanto accade in giudizio e riferirlo all’autorità giudiziaria.
Può capitare però che il curatore non abbia la possibilità d’incontrare il minore e rapportarsi con lui. In questi casi non gli resta che studiare gli atti e i documenti a sua disposizione per farsi un’idea della situazione e agire al meglio, nell’interesse del minore.
Quando si nomina il curatore speciale
Il curatore speciale, in base alle norme del nostro ordinamento, viene nominato nei giudizi di natura civile quando è presente una situazione di conflittualità con i genitori e in altri casi contemplati specificamente dalla legge:
- in tutti i casi in cui i genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione;
- quando manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni d’urgenza o quando vi è conflitto di interessi col rappresentante;
- la nomina del curatore speciale del minore è poi obbligatoria, a pena di nullità degli atti del procedimento, nei seguenti casi: 1) il pubblico ministero ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o uno dei genitori ha chiesto la decadenza dell’altro; 2) quando il minore è in stato di abbandono e vengono presi i provvedimenti contemplati dall’art 403 c.c.; 3) in caso di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 4) se dai fatti emersi nel procedimento viene alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; 5) quando lo richiede espressamente il minore che ha compiuto 14 anni; 6) se il giudice ritiene che i genitori, per gravi ragioni, risultano temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.
Poteri del curatore speciale del minore
Il curatore speciale ha il potere di rappresentare e assistere il minore nei seguenti giudizi:
- azione di disconoscimento della paternità quando il minore è in conflitto con il padre o la madre;
- contestazione o reclamo relativo allo stato di figlio nato nel matrimonio;
- richiesta di autorizzazione al matrimonio del minore;
- azione d’impugnazione dell’azione di riconoscimento del figlio;
- protutore in conflitto d’interessi con il minore;
- procedura di adottabilità e controllo della potestà genitoriale (casi in cui è prevista la nomina obbligatoria a curatore di un avvocato che si svolgono innanzi al Tribunale dei minori).
Per quanto riguarda le gestione patrimoniale dei beni del minore il curatore, al pari dei genitori, può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, per quelli di natura straordinaria deve essere autorizzato dal giudice tutelare.
Chi paga il curatore speciale del minore?
Nel caso in cui il difensore sia un avvocato che assiste e rappresenta il minore all’interno della causa che lo riguarda, può domandare il pagamento del suo compenso come da tariffario. Come precisato dal Tribunale di Reggio Emilia il 27 luglio 2021, infatti, il curatore che ricopre la veste di mandatario del soggetto nel cui interesse viene nominato, ha diritto al compenso in base alla normativa che regola il mandato.
Curatore e gratuito patrocinio
Cosa accade però se però il minore è privo di mezzi e non può pagare il curatore?
In questo caso è possibile fare domanda per il patrocinio gratuito per il quale occorre tenere conto il reddito proprio del minore (e del nucleo familiare in cui il minore è, anche solo temporaneamente, inserito) e non dei genitori, visto che il curatore viene nominato in presenza di situazioni conflittuali con gli stessi.
Curatore speciale del minore nel processo penale
Il codice penale e di procedura penale, come anticipato, menzionano il curatore speciale del minore in due norma chiave.
La prima, ossia l’art. 121 del codice penale prevede la nomina del curatore speciale per il minore quando questo è persona offesa di un reato, non ha un rappresentante o è in conflitto con lo stesso. In questo caso la nomina del tutore viene disposta dal Gip per consentire al minore, tramite il curatore, di sporgere querela. Querela che, in questo caso, come previsto dall’art. 338 c.p.p deve essere presentata nel termine previsto dalla legge con decorrenza dalla data di notifica della nomina al curatore.
L’altra norma che contempla la figura del curatore speciale del minore in ambito penale è l’art. 77 c.p.p che ne prevede la nomina quando lo chiede il pubblico ministero se in giudizio ci sono soggetti che non sono assistite e rappresentate per poter esercitare l’azione civile. In caso di assoluta urgenza e in attesa della nomina del curatore, i suoi poteri possono essere esercitati temporaneamente dal pubblico Ministero. La nomina viene effettuata con decreto dal giudice.