Il genitore separato che di sua sponte riduce l’assegno di mantenimento versando ai figli un importo inferiore a quello stabilito nel giudizio commette un vero e proprio reato.Si riporta il testo integrale della sentenza n. 5752 della Corte di Cassazione dove si stabilisce che “…non è consentito al soggetto tenuto di autoridurre l’assegno disposto a favore dei minori, salva la sua comprovata incapacità di far fronte all’impegno…”.
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Venere, con cui C.F. è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 570 c.p. per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie ed ai figli minori, non corrispondendo l’assegno mensile di € 416,17, stabilito in sede di separazione consensuale, e del delitto di ingiuria in danno della moglie, apostrofata con epiteti offensivi.
2. Ricorre il difensore nell’interesse del condannato e deduce erroneità ed illogicità della motivazione per avere, senza adeguata spiegazione, definito sporadici i versamenti operati in favore dei familiari, laddove egli aveva comunque versato quasi 6 mila Euro e cioè una somma considerevole. La Corte avrebbe dovuto, invero, dare adeguata spiegazione del suo convincimento in ordine all’irrilevanza di tale parziale adempimento. Inoltre sarebbe superficiale la considerazione delle di lui capacità economiche. Con un secondo motivo nega che il giudice distrettuale abbia dato riposta ai motivi di gravame concernenti il delitto di ingiuria.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente è da dare atto che la parte offesa S. F. ha rimesso la querela, in data 21 settembre 2009, ed il C. ha accettato tale atto, come risulta dal verbale redatto dai CC di San Nicola La Strada, allegato al ricorso.
2. Ciò comporta l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza limitatamente ai reati di ingiuria e mancata prestazione dei mezzi di sussistenza in favore del coniuge, per l’avvenuta remissione, in difetto, peraltro, di una evidente incolpevolezza del ricorrente ai fini di una più favorevole declaratoria.
3. Il primo motivo, il cui esame va limitato, dunque, alla posizione dei minori, non ha fondamento.
Il corretto adempimento dell’obbligazione gravante sul genitore in favore dei minori consiste nella dazione (messa a disposizione del minore) dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice e comporta, di necessità ed agli effetti dell’applicazione dei disposti normativi dell’art. 570 cpv. c.p., n. 2, l’apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata.
Non è pertanto consentito al soggetto tenuto di autoridurre l’assegno disposto a favore dei minori, salva la sua comprovata incapacità di far fronte all’impegno.
4. Nel caso in esame, in relazione agli individuati parametri della norma penale, il giudice distrettuale ha correttamente osservato che il C. da un lato non aveva soddisfatto compiutamente (…omissis…), il cui stato di bisogno era da presumere, non avendo costoro capacità lavorativa e reddituale; e dall’altro non aveva nemmeno dimostrato di versare in condizioni di indigenza o di impossibilità ad adempiere compiutamente, nonostante fosse certo che egli avesse un’attività lavorativa stabile.
5. Tale ragionamento puntuale ed aderente alle circostanze di fatto emerse nel corso della istruttoria è, pertanto, sottratto al sindacato di questa corte, che ne deve riscontrare la logicità e la congruenza e quindi la insindacabilità ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. E. 6. In conseguenza della avvenuta rimessione, è da rideterminare la pena per il delitto in danno dei minori, cui questa corte può procedere direttamente, non dovendosi operare alcun nuovo accertamento di fatto.
Infatti, va eliminata la pena pecuniaria di Euro 80 relativa al delitto di ingiuria e diminuita proporzionalmente quella per il capo A, di un terzo, che rappresenta la misura della pena per ciascuna delle parti offese; pertanto, la pena base da tre mesi di reclusione ed Euro 150 di multa, va portata a due mesi di reclusione ed Euro 100 di multa, su cui va operata la diminuzione per effetto delle concesse attenuanti generiche. Si perviene al risultato di un mese e dieci giorni di reclusione ed Euro 67 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ingiuria ed a quello di cui al capo A per la imputazione con riguardo al coniuge perchè estinti per remissione di querela.
Rigetta il ricorso nel resto, rideterminando la pena in un mese e dieci giorni di reclusione ed Euro 67 di multa.