Cassazione n. 358/2023 – Basta mantenere la figlia che ha superato i 40 anni
Non ha più diritto al mantenimento la figlia quarantenne
Va revocato l’assegno di mantenimento alla figlia naturale quarantenne. Vero che il padre non ha provveduto al mantenimento della stessa quando era piccola, visto che il rapporto di filiazione è stato accertato quando ha compiuto 36 anni, è anche vero però che da quel momento lo stesso ha saldato il pregresso con la madre della ragazza.
L’età della figlia naturale però non giustifica il mantenimento senza limiti di tempo, anche perché la stessa non si è mai impegnata nella costruzione di un suo progetto formativo e lavorativo. L’assegno di mantenimento quindi deve essere revocato. Questa la conclusione della Cassazione nell’ordinanza n. 358/2023 (sotto allegata). Vediamo più approfonditamente le ragioni di questa decisione.
Un padre ricorre all’autorità giudiziaria per chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento che la Corte di Appello aveva quantificato in 2000 euro mensili, dopo l’accertamento dello status di figlia naturale della donna.
Il padre espone infatti di aver già corrisposto alla figlia ingenti quantità di denaro e che la stessa è mai impegnata nella ricerca di un’occupazione, limitandosi ad utilizzare le risorse erogate dal padre per acquistare un immobile al mare. L’uomo fa inoltre presente di essere andato incontro a una diminuzione delle proprie risorse perché pensionato e come tale costretto ad utilizzare le risorse ricavate da alcune vendite immobiliari per sostenersi, senza dimenticare infine l’obbligo di versare alla moglie, da cui si è separato, la somma di 100.000 euro.
La richiesta dell’uomo però viene respinta in primo grado e in Appello perché le domande non sono supportate da prove sufficienti.Decide così di rivolgersi alla Corte di Cassazione, che invece accoglie il ricorso, rilevando come le censure del padre colgano perfettamente nel segno della questione.
Gli Ermellini ricordano che, dopo un’attenta valutazione del caso di specie e delle circostanze, resta fermo che l’obbligo di mantenimento dei figli “non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.”