Interpellanza dell’Onorevole Dalla Chiesa sulle tematiche genitoriali
Fonte: https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2/00198&ramo=CAMERA&leg=19
ATTO CAMERA
INTERPELLANZA 2/00198
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Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 145 del 24/07/2023
Firmatari
Primo firmatario: DALLA CHIESA RITA
Gruppo: FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE – PPE
Data firma: 24/07/2023
Destinatari
Ministero destinatario:
FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ delegato in data 24/07/2023
Stato iter: IN CORSO
Atto Camera
Interpellanza 2-00198
presentato da
DALLA CHIESA Rita
testo di
Lunedì 24 luglio 2023, seduta n. 145
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
l’articolo 30, comma 1, della Costituzione statuisce: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio»;
la legge n. 54 del 2006 ha previsto, nei casi di separazione o divorzio, il principio della bigenitorialità e l’istituto dell’affido condiviso, che prevede l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, cui spetta, in misura uguale, il potere-dovere di assumere decisioni relative ai figli nell’ambito educativo, sanitario e di istruzione;
l’istituto dell’affido condiviso raggiunge il proprio scopo solo nei casi di proficua collaborazione dei genitori. Tuttavia, il frequente ed elevato grado di conflittualità nei casi di separazione e divorzio, sovente si sposta sul piano delle questioni economiche e patrimoniali e ha reso di difficile attuazione l’affidamento condiviso, che dalla sua entrata in vigore è stato applicato in modo limitato;
solitamente, il giudice individua prevalentemente nella madre la figura genitoriale più adatta a prendersi cura dei figli. Nella prassi, il figlio viene collocato presso il padre soltanto se la madre appare inidonea al proprio compito e la sua presenza arreca potenziale pregiudizio alla crescita, stabilità emotiva e affettiva del minore;
il decreto legislativo n. 149 del 2022 (cosiddetta riforma Cartabia) ha introdotto significative modifiche in materia di separazione, divorzio e gestione dei figli. Prevede più spazio all’ascolto dei minori e alla mediazione familiare, volta ad una gestione della relazione genitoriale finalizzata al mantenimento o alla ripresa della comunicazione e al rispetto dei ruoli genitoriali;
in presenza di figli, la citata riforma prevede che:
a) l’ascolto del minore deve essere sempre disposto dal giudice per i minori che abbiano compiuto gli anni 12 ovvero siano capaci di discernimento;
b) oltre alle ultime tre dichiarazioni dei redditi, dovranno essere depositati gli estratti conto ed i documenti finanziari degli ultimi tre anni relativi a conti intestati in via esclusiva e cointestati con terzi, nonché documenti attestanti la titolarità di beni immobili e beni mobili registrati e di quote sociali;
c) ciascun genitore deve compilare e allegare il «piano genitoriale» indicante gli impegni dei figli, le loro attività quotidiane, scolastiche, extrascolastiche, ludiche, e di relazione nonché le vacanze normalmente godute e, se non c’è accordo tra genitori, è rimesso alla decisione del giudice proporre un modello o nominare un esperto, quale il coordinatore genitoriale, che potrà aiutare i genitori nel concordarlo;
d) in caso di alta conflittualità tra i genitori può essere nominato un curatore speciale per il minore al quale conferire anche poteri di tutela una volta terminato il procedimento;
secondo dati Caritas, i padri non collocatari si trovano spesso in situazione di estrema difficoltà in quanto, solitamente, rimane alla madre la casa familiare e devono trovarsi un nuovo alloggio, oltre ad avere l’obbligo di versare un contributo di mantenimento quale partecipazione alle spese per la gestione quotidiana dei figli, e una quota parte per le spese straordinarie, sebbene una maggiore presenza in termini di tempo e di cura potrebbe rideterminare al ribasso l’assegno di mantenimento; la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, basato su rigidi meccanismi di calcolo, finisce per gravare maggiormente sui genitori con redditi medi e medio-bassi i quali restano sostanzialmente privi delle risorse finanziarie per poter provvedere alle proprie esigenze primarie, sopra a tutte una nuova sistemazione abitativa;
la ricerca internazionale comparata evidenzia che: a) la marginalizzazione di un genitore aumenta enormemente il rischio della successiva scomparsa del medesimo dalla vita della prole; b) la perdita di un genitore (parental loss) è correlata a gravi conseguenze non solo sociali ma anche biomediche. Nei Paesi in cui la giurisprudenza privilegia una presenza sostanzialmente paritetica delle figure genitoriali il rischio di parental loss si è significativamente abbassata –:
a fronte delle recenti innovazioni introdotte nell’ordinamento, quali iniziative intendano adottare, i Ministri interrogati, per quanto di competenza, al fine di evitare il ripetersi di distorsioni che, nei fatti, hanno impedito l’applicazione e il concreto rispetto del principio della bi-genitorialità e prodotto la sostanziale ultrattività della abrogata legge sull’affido esclusivo, così cessando il sistematico ricorso all’istituto giurisprudenziale del genitore non collocatario, ponendo realmente in primo piano l’interesse dei minori e chiamando entrambi i genitori alla responsabilità nei loro confronti;
se non ritengano necessario prevedere l’adozione, nel primo provvedimento utile, di norme volte a istituire, presso il Ministero della giustizia, una banca dati finalizzata al costante monitoraggio dei dati, anche di carattere patrimoniale, relativi alle procedure di affidamento nei casi di separazione e divorzio in presenza di figli minori, sulla base dei quali verificare la reale e concreta applicazione del principio della bi-genitorialità e la non discriminazione di una delle figure genitoriali;
se non ritengano necessaria l’adozione di un calcolatore istituzionale dell’assegno di mantenimento, ad opera del Ministero della giustizia, conforme ai princìpi di legge;
se non ritengano di prevedere, anche tramite l’adozione di iniziative normative, la trasmissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione alle Camere sullo stato di attuazione delle nuove disposizioni in materia di diritto di famiglia.
(2-00198) «Dalla Chiesa».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):
impatto sociale
parita’ di trattamento
situazione sociale