Figli che rifiutano il genitore, genitori che ostacolano la relazione genitore-figli
Figli che rifiutano il genitore, genitori che ostacolano la relazione genitore-figli
Nota a margine del nuovo art. 473-bis.6 c.p.c.*
CESARE FOSSATI
Avvocato in Genova, Presidente della sezione di Genova dell’ Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
La soluzione adottata dal legislatore per intervenire nei casi di interruzione della relazione genitore-figli passa attraverso un ascolto qualificato del minore da parte del giudice, l’assunzione anche sommaria di informazioni, l’abbreviazione dei termini processuali, mentre le forme dell’in- tervento sono lasciate alla discrezionalità e agli ampi poteri d’ufficio assegnati dalla riforma al giudice.
The solution adopted by the legislator to intervene in cases of interruption of the parent-child relationship passes through a qualified listening of the minor by the judge, the even summary assumption of information, the shortening of procedural terms, while the forms of intervention are left to the discretion and broad official powers assigned by the reform to the judge.
SOMMARIO: 1. Il fenomeno. – 2. L’accertamento. – 3. I rimedi.
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Il fenomeno
Generare un figlio presuppone la condivisione della genitorialità.
Oltre alla volontà generativa, il genitore dovrebbe possedere anche la dedizione fisica e psichica, il sentimento, auspicabilmente l’amore.
Occorre mettere in conto che il figlio è altro da sé e che il nutrimento del quale necessita richiede la compresenza sia del- la funzione materna, sia di quella paterna1.
Sarà forse scontato ricordare che le due funzioni dovrebbero essere esercitate con buona cooperazione e uniformità d’intenti. Quando così non è, o semplicemente non è più, le situazioni possono arrecare molto dolore in chi le subisce, ma anche per chi le determina.
Meglio prevenire che curare, si dice spesso: allora in questo ambito andrebbero scongiurati quei conflitti genitoriali – emblematicamente ricostruiti nel celebre film “La guerra dei Roses”2 –, che vedono solo perdenti, anche quando qualcuno risulta apparentemente vincitore.
Laddove c’è contrasto e sofferenza, un figlio può decidere di rifugiarsi e colludere con un genitore, non foss’altro che per soffrire meno, con elevati rischi tuttavia per il suo sano sviluppo psicofisico3.
Quando questo accade il genitore rifiutato si sente sprofondare, rimane indifeso, privo di strumenti. Può solo confidare nell’intervento delle autorità4.
Con molta probabilità scattano a quel punto incarichi ai servizi sociali, ovvero perizie.
I tempi si dilatano, mentre al contrario le esigenze evolutive dei figli richiederebbero un pronto intervento. Spesso un intervento tempestivo non viene attuato5.
La Suprema Corte di cassazione da qualche anno ormai si esprime a favore di una lettura giuridicamente sostenibile delle dinamiche disfunzionali che portano di fatto all’allontanamento di un figlio dal genitore, le quali, seppur indicate co- me manifestazione di alienazione parentale, comportano per il giudice la necessità di accertare la veridicità dei fatti riferi- ti a detti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova,
tipici e specifici della materia e a motivare adeguatamente, a prescindere dalla validità scientifica o meno della pretesa patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del fi- glio alla bigenitorialità e alla crescita serena6.
La Riforma del processo di famiglia (c.d. Cartabia, l. 206/2021 e d.lgs. 149/2022) attribuisce al Giudice – un Giudice verreb- be da dire dotato di superpoteri – l’obbligo di intervenire tempestivamente, con la previsione di norme specifiche: fra queste, l’art. 473-bis.6 c.p.c., richiede che il giudice provveda a sentire il minore senza ritardo, potendo anche disporre l’abbreviazione dei termini processuali.
In applicazione di quanto previsto all’art. 473-bis.5 c.p.c., sempre in tema di ascolto del minore, il giudice potrà farsi assistere anche da esperti e altri ausiliari.
Al giudice vengono affidati ampi poteri, non solo di apprezzamento della situazione7, bensì pure ampi poteri discrezionali d’intervento.
Ancora una volta siamo al cospetto di norme sostanzialmente in bianco, non diversamente dall’ottica paternalistica con la quale il legislatore adottò alcune norme in materia di tutela dell’infanzia: pensiamo – emblematicamente – ai provvedimenti convenienti ai quali fa riferimento ancora oggi l’art. 333 c.c.
Legge delega 26 novembre 2021 n. 206 Art. 1, comma 23 lettera b |
Art. 473-bis.6 c.p.c. (Rifiuto del minore a incontrare il genitore) |
b) […] Qualora un figlio mino- re rifiuti di incontrare uno o en- trambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, senti- to il minore e assunta ogni infor- mazione ritenuta necessaria, ac- certa con urgenza le cause del ri- fiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del mi- nore, considerando ai fini della determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i fi- gli eventuali episodi di violenza. |
Quando il minore rifiuta di incon- trare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie infor- mazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali. Allo stesso modo il giudice pro- cede quando sono allegate o se- gnalate condotte di un genito- re tali da ostacolare il manteni- mento di un rapporto equilibra- to e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazio- ne di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di cia- scun ramo genitoriale. |
La norma introdotta rappresenta un primo, importante riconoscimento legislativo dell’esistenza del fenomeno e del rilievo che lo stesso possa essere affrontato in via di necessaria urgenza.
Purtuttavia, non si può consentire che tutto ciò sia lasciato alla buona sorte di un giudice auspicabilmente specializzato, che coscienziosamente decida di farsi affiancare da un esperto o da servizi sociali qualificati e competenti.
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L’accertamento
È esperienza comune che il fenomeno dell’alleanza, che non chiameremo più sindrome di alienazione8, sia tuttavia con- cretamente riscontrabile e diffuso nelle vicende separative dei genitori.
Altrettanto, se non maggiormente diffuso, è il fenomeno rap- presentato dagli ostacoli frapposti da un genitore al mantenimento di una stabile relazione dell’altro genitore con i figli. Sino ad oggi l’accertamento in ambito giudiziario è stato per lo più delegato ai servizi sociosanitari, ovvero per il tramite di incarichi di consulenza tecnica d’ufficio9.
Nell’esperienza propria dei primi, troppo spesso con tempi estremamente dilatati, con interventi stereotipati, incompatibili con le esigenze di recupero della relazione.
I secondi – c.d. CTU10 – quand’anche mettono in luce, evidenziano il fenomeno, frequentemente restano inascoltati dall’autorità giudiziaria, che non attua molte delle indicazioni e dei rimedi suggeriti dai tecnici.
Il legislatore non ha fatto che acquisire i risultati cui era per- venuta la giurisprudenza, soprattutto di legittimità, sulle di- battute questioni aperte in tema di attendibilità dei costrutti scientifici nell’ambito delle consulenze tecniche.
In tema di criteri di valutazione della prova scientifica il riferimento non può che andare alla sentenza Cozzini11 ed al para- dosso per cui il giudice inizialmente, ritenendosi incompeten te, chiede un parere ad un esperto, successivamente, quando si tratta di valutare il parere da questi fornitogli, ritorna ad assumere d’essere competente o comunque chiamato a scegliere la teoria da preferire.
Ineludibile il richiamo alla vexata quaestio in ordine alla prete- sa scientificità o meno della c.d. sindrome di alienazione pa- rentale, che tanto ha fatto discutere in ambito dottrinale12, scientifico13, come pure giurisprudenziale14. Il richiamo alla te- orica della sindrome dell’alienazione parentale, come sottolineato più volte dalla giurisprudenza della Cassazione, non può più dirsi rilevante di per sé, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sul- la vita dei minori15.
Tuttavia, la Corte Suprema precisa anche che, ove un genito- re denunci comportamenti dell’altro, di allontanamento mora- le e materiale del figlio da sé, che richiamano la sussistenza della c.d. sindrome di alienazione parentale (PAS), il giudice di merito è tenuto a svolgere il doveroso accertamento in ordine alla veridicità in fatto di detti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente16.
In tali situazioni, giudicate critiche dal Legislatore, l’ascolto ap- pare strumento primario ed indispensabile al fine di raccogliere le opinioni del minore e sondare le ragioni del rifiuto ad incontrare uno dei genitori e, in tal modo, comprendere quali debba- no essere gli interventi di sostegno da porre in essere al fine di salvaguardare il diritto alla bigenitorialità e l’interesse del minore, tenendo, però, in considerazione che la bigenitorialità non può essere considerata coercibile (cfr. Cass. 23 aprile 2019, n. 1117017, secondo la quale la natura incoercibile dei rap- porti affettivi implica che non si può obbligare il minore a frequentare il genitore, se lo stesso dimostra una chiara avversione ad avere con il genitore un rapporto continuativo).
In tema di ascolto del minore, la Corte Suprema ha ripetuta- mente affermato che l’ascolto è disegnato dall’art. 315-bis c.c. non come un atto istruttorio, ma come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire le questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare18.
Esso assume la duplice valenza di diritto personalissimo del minore a prescindere dalla sua capacità di agire, al contempo costituisce primario elemento di valutazione del suo miglior interesse.
Ai suddetti caratteri, diremmo generali, nel caso del rifiuto genitoriale, ovvero di ostacoli frapposti alla bigenitorialità, l’ascolto del minore assomma altresì la funzione di elemento rilevante ai fini della prova da acquisire anche d’ufficio.
Viene escluso che l’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio, in particolare di una consulenza psicodiagnostica, possa dirsi sostitutivo della partecipazione attiva al processo, che si attua mediante il suo ascolto, in quanto in questi casi, pur se il consulente raccoglie le opinioni del minore, le utilizza per comprendere e descrivere la sua personalità, non per consentirgli di esercitare un diritto, che è compito specifico del giudice.
È previsto pertanto un ascolto qualificato, senza ritardo, del minore, ove occorra supportato e affiancato da un esperto. Ma il nodo della specializzazione e della competenza di chi – ci riferiamo al giudice – è chiamato ad assumerlo, resta ineludibile e irrisolto.
La strada percorsa dalla riforma è stata quella della specializzazione dei magistrati assegnati alle due sezioni, quella circondariale e quella distrettuale di vertice.
Ma all’atto pratico la prevista specifica competenza – art. 50 comma I Ordinamento Giudiziario – si riduce e corrisponde all’esperienza acquisita dal singolo magistrato.
La vaghezza del criterio e l’ampia discrezionalità che sottende vanno in una direzione ben diversa da quella che in un recente passato il legislatore aveva adottato per la classe forense. All’organo di autogoverno della magistratura – CSM – è de- mandato la valutazione di tale parametro, vale a dire l’esperienza acquisita, con la singolare discriminazione di indirizzo per cui si prevede il transito automatico dal tribunale per i mi- norenni al nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, mentre altrettanto non si prevede per i giudici delle sezioni famiglia dei tribunali ordinari (quelli che sino ad oggi ne erano dotati).
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I rimedi
Quanto al nodo dei rimedi, quelli sinora adottati dalle Corti si sono dimostrati in genere inadeguati a dare risposte di giusti- zia all’esigenza di tutela della relazione affettiva, alla necessità, insita nella fase di crescita di un bambino, della duplice funzione materna e paterna.
La stereotipia degli incarichi assegnati ai servizi, spesso senza previsione di termini, senza un coordinamento efficace, espone il nostro paese a continue condanne da parte della Corte Europea sui Diritti dell’Uomo19.
L’ingiustizia è manifesta, sol che si consideri che solo una pic- cola quota di contenziosi può avere sbocco alla Corte EDU. Non sempre vengono incaricati professionisti qualificati per questo tipo di problematiche, non sempre le indicazioni e i suggerimenti forniti dai periti vengono ascoltate dalle autorità giudiziarie chiamate ad assumere provvedimenti a tutela. È altrettanto chiaro che i rimedi non possono passare per pretesi percorsi di cura o supporto psicologico forzoso.
I rimedi dovrebbero consistere soprattutto in prescrizioni giudizialmente applicabili.
Ciò ha a che fare con l’attuazione degli obblighi a contenuto personale.
Sono le c.d. liti attuative (già 709-ter c.p.c. e ora 473-bis.38 e 39 c.p.c.), rispetto alle quali la giurisprudenza sinora ha dato prova di scarsa propensione alla loro applicazione20.
In particolare, si fa riferimento alla c.d. attuazione diretta: i commi da III a VII dell’art. 473-bis.38 c.p.c., che prevedono una tutela in forma specifica dell’interesse del minore, ed al- la attuazione indiretta: art. 473-bis.39 c.p.c.21, mediante mi- sure a carattere prevalentemente punitivo.
In attesa di poter esaminare le prassi che si instaureranno nell’applicazione della nuova previsione specifica d’intervento di cui all’art. 473-bis.6 c.p.c., quali soluzioni si possono oggi preconizzare?
Le consulenze tecniche sono certamente strumento idoneo ad accertare il fenomeno, benché in questo senso si prestino ad essere utilizzate in sostituzione degli elementi di prova altrimenti acquisibili, ai quali la Suprema Corte richiama spesso le corti di merito.
Nelle perizie si legge di frequente come il caso sia, agli occhi dell’esperto, da rivedere a distanza di tempo (talvolta sei me- si, altre un anno), ma questa prospettiva in genere è incompatibile con i tempi del processo.
Con l’ampliamento dei casi di nomina obbligatoria e facoltativa di un curatore per il minore, non solo speciale (id est con mere funzioni di rappresentanza processuale) bensì anche con poteri sostanziali, con la tendenza da parte dei tribuna- li a voler usufruire sempre più spesso di questa figura per interventi all’interno del nucleo genitoriale a protezione dei minori, si può ipotizzare uno scenario nel quale al curatore del minore, se del caso anche professionista esperto della sa- lute mentale, possa esse assegnata una funzione protettiva dell’interesse del minore, tale da agevolare e accompagnare la ripresa dei rapporti con il genitore rifiutato.
In un’ottica stragiudiziale, un’altra via potrebbe essere rappresentata dalla ricerca di un piano di lavoro altrettanto protettivo, attraverso la scelta a favore di una negoziazione assistita garantita da una convenzione molto dettagliata e vin- colante, che prescriva il supporto di consulenti psicoforensi. Proprio perché soluzione alternativa al contenzioso giudiziario, siffatta soluzione necessita della convinta adesione di entrambe le parti, possibilmente guidate in questa fase da avvocati esperti, capaci di adoperarsi per il buon fine di simili situazioni: la guida perciò di avvocati negoziatori, se del ca- so formati al metodo collaborativo, unitamente a periti esperti del comportamento umano, in funzione di facilitatori della relazione22, può far sì che si possano scongiurare pregiudizi più gravi e che la situazione finisca col rendere il caso intrattabile23.
Con l’aiuto di questi professionisti24 i genitori possono esse- re guidati a comporre il contrasto nell’interesse prioritario dei figli, recuperando ciascuno una funzione accuditiva soddisfacente nella relazione genitore-figlio.
* Contributo pubblicato previo parere favorevole, con modalità anonima, di un esperto esterno al Comitato scientifico.
1 M. RECALCATI, Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna, Milano, 2017.
2 “The War of the Roses” è un film del 1989 diretto da Danny DeVito, basato sul romanzo omonimo di Warren Adler.
3 Per il Tribunale per i Minorenni di Brescia, decreto 28 luglio 2018: “è pacifico nella comunità scientifica che la dinamica tipica nella quale si viene a trovare un figlio che è arrivato a maturare una scissione interna tra le due opposte rappresentazione di genitori è in grado di produrre nel figlio stesso disturbi dell’empatia e del pensiero sino all’instaurarsi di un vero e proprio disturbo dissociativo dell’identità o tratti di personalità paranoidi”, in www. osservatoriofamiglia.it.
4 In materia di provvedimenti “de potestate” ex artt. 330, 333 e 336 c.c., che possono comprimere pesantemente le libertà fondamentali delle perso- ne e delle persone minori di età, il decreto pronunciato dalla Corte d’appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, ancorché espressamente pronunciato “in via non definitiva”, trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere de- cisorio, in quanto idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull’e- sercizio della responsabilità genitoriale, cfr. requisitoria Procura Generale Corte di Cassazione, 16 febbraio 2021 nell’ambito del ricorso R.G. 36260/19,
5 Nei casi di merito, a fronte di un pesante condizionamento in danno del figlio, l’intervento ritenuto più efficace per interrompere il legame disfunzio- nale prevede l’inserimento temporaneo in una struttura protetta, l’attivazio- ne di un programma specifico di trattamento psicologico, per poi procedere al trasferimento presso il genitore alienato: Tribunale di Trieste, 20 dicembre 2020, nonché Tribunale di Cosenza 29 luglio 2015; talvolta si dispone un provvedimento di affidamento esclusivo al genitore alienato: Tribunale di Ca- strovillari, 30 giugno 2020; in altri casi si richiama un programma di incontri assistiti presso l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile: Tribunale di Cosenza, 7 novembre 2019, in altri casi si è ritenuto preferibile un affido esclusivo e il mutamento del collocamento, a fronte della inopportunità di un collocamen- to in comunità: Tribunale di Brescia 22 marzo 2019, tutte reperibili su www. osservatoriofamiglia.it.
8 La definizione si deve al medico R.A. GARDNER, che la coniò come Parental Alienation Syndrome. Recent Trends in divorce and custody litigation, in The American of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry, Cresskill (NJ), 1985, 3-7.
9 C.A. POLIZZI, Consulenze tecniche devianti dalla scienza medica: il caso della PAS, in Rivista italiana di medicina legale, 2020, 2.
10 Le prescrizioni metodologiche introdotte dalla riforma con riferimento all’operato del consulente tecnico dall’art. 473-bis.25, prevedono che nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad ogget- to aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica (II comma) […]. Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti,
nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo
6 Cass. 28 febbraio 2022, n. 6538, in www.osservatoriofamiglia.it.
7 Nonostante la diagnosi di PAS espressa dal Ctu, per la Cassazione “l’im- pugnata sentenza è conforme alla citata giurisprudenza e nelle condizioni date non è pertinente insistere sul profilo della Pas, giacché la ratio de- cidendi prescinde dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della sindrome suddetta”, Cass. 28 settembre 2017, n. 22744, in www. osservatoriofamiglia.it.
familiare e del minore (IV comma).
11 Cass. 17 settembre 2010, n. 43786, in Guida al diritto, 2011, 6, 93 con nota di AMATO.
12 M. MAGLIETTA, in CTU nei procedimenti in materia di famiglia e minori, Pisa, 2022, 67, parla di negazionismo dell’alienazione formale e sostanziale;
G. GULLOTTA, A. CAVEDON, M. LIBERATORE, La sindrome da alienazione parenta- le. Lavaggio del cervello, Milano, 2008; G. LOPEZ, L. MELLACE, Storie aliene,
Roma, 2023; G.B. CAMERINI, M. PINGITORE, Alienazione parentale: innovazioni cliniche e giuridiche, Milano, 2026; G.B. CAMERINI, M. PINGITORE, Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia, Milano, 2023; M. CASONATO,
M.A. MAZZOLA, Alienazione genitoriale e sindrome da alienazione parentale, Frosinone, 2016; I. GRIMALDI, E.M. AMBROSETTI, L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie, Rimini, 2018; M. CASONATO, Una situazione patologica con- troversa: l’alienazione parentale nei conflitti familiari, in Fam. dir., 2015, 7, 735 ss.; C. CASALE, Coniugi separati e litigiosi, la PAS e la Suprema Corte, in Diritto di Famiglia e delle Persone, 2019, 1; S. VACCARO, C. BAREA PAYUETA, PAS: presunta sindrome di alienazione parentale, Firenze, 2011.
13 Nel DSM-V si rinvengono nella sezione “Altre condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica” (p. 831) le seguenti ipotesi: Problema relazionale genitore-bambino, con lo sviluppo di problemi cognitivi che pos- sono includere attribuzioni negative alle intenzioni altrui, ostilità verso gli altri, o rendere gli altri il capro espiatorio e sentimenti non giustificati di alienazione; Effetti negativi del disagio relazionale dei genitori sul bambino (p. 832); Abuso psicologico infantile (p. 836): contempla atti verbali o simbo- lici non accidentali da parte del genitore di un bambino o di un caregiver che causano, o possono ragionevolmente causare, danni psicologici al bambino.
14 Due gli orientamenti contrapposti: quello chiamato utopistico, secondo il quale il giudice deve verificare l’attendibilità scientifica della PAS (Cass. 20 marzo 2013, n. 7041, in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il), 2013, 3, 859, nota di CICERO) e quello realistico, secondo il quale il giudice deve limitarsi ad accertare in concreto l’esistenza di una alienazione genitoriale (Cass. 8 aprile 2016, n. 6919, in Ilfamiliarista.it, 2016 con nota di R. RUSSO e Cass. 16 maggio 2019, n. 13274, in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il), 2019, 3, I, 1156). Il principio più volte espresso nei più recenti arresti è che “in tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comporta- menti dell’altro tesi all’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della c.d. ‘madre malevola’ (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (Cass. 17 maggio 2021, n. 13217, in Foro it., 2021, 7-8, I, 2340; così anche Cass. 20 settembre 2021, n. 25339, in www.os- servatoriofamiglia.it e Cass. 16 dicembre 2020, n. 28723, in Guida al diritto, 2021, 12). Anche la CEDU si è pronunciata: v. Strumia c. Italia del 23 giugno 2016; R.V. e altri c. Italia del 18 luglio 2019; Jessica Marchi c. Italia del 27 maggio 2021; A.S. e M.S. c. Italia 19 ottobre 2023.
15 Cass. 24 marzo 2022, n. 9691, in Ilfamiliarista.it, 6 aprile 2022 con nota
di S.A.R. GALLUZZO, Non è legittimo il richiamo alla sindrome da alienazione parentale, e G. BUFFONE, Cassazione: “sole spento” sulla sindrome di aliena- zione parentale (Pas), in Sole24Ore, Norme e Tributi Plus, 24 marzo 2022.
16 PAS. Come viene valutata dal Giudice?, Cass. 20 settembre 2021, n. 25339, in www.osservatoriofamiglia.it.
17 Non possono imporsi alla figlia sedicenne le visite al padre con il quale ha manifestato di non voler avere contatti. Cass. 23 aprile 2019, n. 11170, in www.osservatoriofamiglia.it.
18 L’ascolto costituisce primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore, Cass. 8 febbraio 2024, n. 3576, in www.osservatoriofamiglia.it.
19 Nella sentenza CEDU del 27 settembre 2011 (D. e P. c. San Marino) si legge che “nei procedimenti separativi della coppia genitoriale, caratteriz- zati da alta conflittualità tra i coniugi, gli interventi a sostegno della geni- torialità, quale l’ausilio della mediazione familiare, suggeriti nell’esclusivo interesse del minore, laddove siano in atto agiti inquadrabili in una P.A.S., non possono essere considerati violativi dell’articolo 8 della Convenzione e non determinano una interferenza nella vita familiare”.
20 In occasione della stesura del d.d.l. 735 il senatore S. Pillon chiamò ad occuparsi degli interventi giudiziari nei casi di alienazione parentale il Prof.
G.B. Camerini, il Dott. M. Pingitore e l’avv. F. Tribisonna, i quali fecero proprio di ciò che era sempre stato il cavallo di battaglia del Dott. Gustavo Sergio, già Presidente del TM di Napoli: privilegiare gli interventi sanzionatori, sul piano amministrativo, nei confronti del genitore inadempiente che non ri- spetta il diritto del figlio alla bigenitorialità.
21 In passato raramente si è dato corso a forme di risarcimento del danno: Tribunale di Cosenza, 18 ottobre 2017, in www.osservatoriofamiglia.it.
22 Non è un caso che con la norma del nuovo art. 473-bis.26 c.p.c. il legi- slatore abbia appunto parlato di esperto.
23 Questa consapevolezza è acquisizione recente anche della giurispruden- za più illuminata, consapevole della necessità di scongiurare l’attivazione dei servizi sociali in favore di un percorso di coordinazione genitoriale, definito utile rispetto a dinamiche relazionali disfunzionali e necessario a recuperare un dialogo funzionale, precisandosi che “l’Esperto nominato in dispositivo dovrà interloquire con questo Giudice ogni qual volta emergano, nel corso della sua attività, situazioni che possano compromettere l’esito dell’intervento, ma anche elementi da cui desumere un rapporto non di parità tra le Parti”, così Tribunale di Brescia 22 dicembre 2023, in www. osservatoriofamiglia.it.
24 Sul punto si segnala il provvedimento del Tribunale di Bergamo del 30 maggio 2024 annotato da C. PICCINELLI: Riforma Cartabia: nomina dell’esperto su richiesta delle parti, come coordinatore genitoriale, di avvocato iscritto ad associazione riconosciuta dal Ministero, entrambi su www.osservatorio- famiglia.it.