La Corte europea prova a liberare gli Stati dalla morsa del Medioevo: il divorzio con addebito per mancato adempimento dei doveri coniugali è una violazione della Convenzione europea
venerdì, gennaio 24, 2025
Il divorzio con addebito alla moglie per il mancato adempimento dei “doveri coniugali” è una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed è contraria alla libertà sessuale, al diritto di disporre del proprio corpo e all’obbligo positivo che incombe sugli Stati nella lotta contro la violenza domestica e sessuale. Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza depositata il 23 gennaio nel procedimento H.W. contro Francia, ricorso n. 13805/21 (AFFAIRE H.W. c. FRANCE) con la quale la Corte ha accertato la violazione dell’articolo 8, che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, da parte della Francia. A rivolgersi alla Corte è stata una donna alle prese con un procedimento di divorzio. Dopo una lunga battaglia nelle aule di giustizia, la Corte di appello di Versailles aveva concesso il divorzio addebitando la responsabilità alla donna in quanto si era “sottratta ai suoi doveri coniugali”, rendendo intollerabile il mantenimento della vita in comune, per il continuo rifiuto di rapporti intimi con il marito. Verdetto confermato in Cassazione. La donna ha così fatto ricorso alla Corte europea che le ha dato ragione. Per Strasburgo, infatti, la decisione dei tribunali nazionali ha comportato un’ingiustificata ingerenza nella vita privata, nella libertà sessuale e nel diritto della donna di disporre del proprio corpo. L’ingerenza aveva riguardato gli aspetti più intimi della vita privata, ambito nel quale il margine di apprezzamento lasciato agli Stati è ristretto, con la conseguenza che solo ragioni particolarmente gravi possono giustificare un’ingerenza delle autorità nazionali nell’ambito della sessualità di un individuo. Non solo. La Corte osserva che ogni atto sessuale non consensuale è una forma di violenza sessuale e, quindi, prevedere una responsabilità a carico della donna che rifiuta rapporti sessuali, ritenendo che abbia un obbligo in base ai doveri coniugali, costituisce una violazione della Convenzione. L’esistenza di un tale obbligo matrimoniale è anche in contrasto con gli obblighi positivi degli Stati contraenti nella lotta alla violenza domestica e sessuale, tenendo altresì conto che “des obligations relatives à la prévention des violences sexuelles et domestiques ont d’ailleurs été introduites aux articles 5 § 2 et 12 § 2 de la Convention d’Istanbul”. Pertanto, conclude la Corte, prevedere che esista un dovere di avere rapporti sessuali contrasta con il consenso che deve essere alla base di ogni rapporto. In particolare, “La Cour ne saurait admettre, comme le suggère le Gouvernement, que le consentement au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures. Une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible. Or, la Cour juge de longue date que l’idée qu’un mari ne puisse pas être poursuivi pour le viol de sa femme est inacceptable et qu’elle est contraire non seulement à une notion civilisée du mariage mais encore et surtout aux objectifs fondamentaux de la Convention dont l’essence même est le respect de la dignité et de la liberté humaines (S.W. c. Royaume‑Uni, précité, § 44, et C.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 42, série A no 335-C). Aux yeux de la Cour, le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances”. Violata, così, la Convenzione.
Fonte : http://www.marinacastellaneta.it/blog/la-corte-europea-prova-a-liberare-gli-stati-dalla-morsa-del-medioevo-il-divorzio-con-addebito-per-mancato-adempimento-dei-doveri-coniugali-e-una-violazione-della-convenzione-europea.html