Proposte per un nuovo “DIRITTO di FAMIGLIA” Mov.Femm.Parità Genitoriale
NOTE ALLE PROPOSTE
del Movimento Femminile per la Parità Genitoriale (*)
(*)
La nostra è una spontanea aggregazione di persone di sesso femminile.
Oggi prendiamo la parola per difendere il diritto dei minori alla bigenitorialità: una bigenitorialità vera e
reale, non come è stata finora. Infatti, riteniamo inalienabile e connaturato al fanciullo il suo diritto
assoluto di poter godere liberamente dell’affetto e delle cure della propria madre e del proprio padre, anche
in seguito alla rottura della relazione – breve o lunga che sia stata, sancita o meno da un matrimonio,
accompagnata o no da sentimenti – dei suoi genitori.
Il nostro gruppo è composto da donne, di varie tipologie: ex mogli o ex compagne che hanno allevato i
loro figli con sacrificio e dignità, lavorando; figlie alle quali, durante l’infanzia, è stata negata la figura
paterna; nuove compagne o seconde mogli che, ogni giorno, condividono con il loro uomo le amarezze, le
angherie ed i ricatti cui costui è quotidianamente (e, spesso, ingiustamente) sottoposto; nonne e zie alle
quali, da un giorno all’altro, è stata crudelmente tolta la possibilità di vedere i propri adorati nipoti; madri e
sorelle di padri separati che hanno “toccato con mano” lo strazio e il dolore dei loro cari.
Approfondimento al Punto 1°
Una corretta frequentazione da parte di entrambi è ritenuta assolutamente necessaria per mettere al riparo il
minore da ogni tipo di manipolazione psicologica, di condizionamento mentale, in defintiva: di
maltrattamento. A partire dallo svezzamento, ogni genitore sarà responsabile direttamente di ciò che serve
al minore medesimo e si sobbarcherà i capitoli di spesa stabiliti, ovvero dovrà prendersi cura direttamente
dei figli secondo le sue possibilità (predisponendo, ad esempio, un’adeguata sistemazione nella propria
abitazione). L’affido condiviso deve essere applicato concretamente (si intende: relativamente alla quantità
del tempo… perchè la qualità non basta! E, soprattutto, non risolve i problemi) proprio perché in Italia,
ormai, aumentano sempre di più le famiglie di “nuova generazione” ovvero quelle che si formano in
seguito ad una separazione / un divorzio. Si parla sempre più di “deprivazione genitoriale” (e, talvolta, dei
nonni) ma non si parla mai di deprivazione fraterna! Se il diritto del minore “è superiore” perché non si
considerano i diritti di questi nuovi nati, cioè i diritti di tutti i minori? Il mantenimento diretto, quindi,
1
diventa imprescindibile poiché, così come non è giusto sacrificare un genitore, ancora meno lo è sacrificare
“alcuni bambini” sia sul lato affettivo che economico solo per un “arroccamento” che penalizza molte
mamme ormai (quindi non è più giustificabile né come difesa delle donne, né delle mamme… e men che
meno dei bambini). Per ciò che concerne il regime di affido condiviso vero saranno previste eccezioni solo
in casi molto, molto particolari (ma non si ammetteranno più, ad esempio, lontananze geografiche “create a
tavolino” scappando di qui e di là, come succede oggi, a causa di nuove sistemazioni lavorative “illustrate
a parole” o altre motivazioni addotte non dimostrabili). Infine, se un figlio verrà lasciato, ad esempio,
parecchio tempo con il padre (settimane, mesi) quest’ultimo, per il periodo suddetto, non solo non dovrà
versare nulla alla madre (come invece oggi succede normalmente, nei regimi di “vero affido esclusivo” e di
“esclusivo mascherato da condiviso”) ma si dovranno sottrarre “proporzionalmente” dalla quota stabilita i
giorni di “cura diretta”.
Ogni genitore dovrà obbligatoriamente informare l’altro di eventuali visite (o simili) per consentirgli di
essere presente. Dovrà essere altresì garantito il diritto dei genitori ad effettuare visite domiciliari nel caso
in cui i figli siano affetti da patologie che non gli consentano di lasciare il loro attuale domicilio.
Approfondimento al Punto 2°
Un bambino, già a 6 anni, è capace di un sufficiente discernimento per esprimere la propria volontà di
stare, ad esempio, con il papà, ma non viene ascoltato. Perché? Andrebbe creato un servizio pubblico di
pedagogisti e/o psicologi estremamente preparati e focalizzati sui problemi di una “coppia che scoppia”,
possibilmente a carico della collettività e collegato con i tribunali in modo che, su chi si separa, non
gravino ulteriori spese aggiuntive. Già ora i costi sono insopportabili visto che le cause – tra avvocati,
perizie e tempi lunghissimi della Giustizia – comportano degli esborsi di denaro enormi, insostenibili dai
comuni cittadini.
Approfondimento al Punto 3°
Oggi può avvenire che un marito, magari sospettando tradimenti da parte della moglie, effettui il test del
DNA, facendo, talvolta, delle amare scoperte che possono sconvolgere, in primis, la vita dei figli. Oppure
può capitare che un padre scopra di non essere tale, almeno biologicamente, in concomitanza di una
qualche grave emergenza medica (ad esempio: trapianto). Questo provvedimento, previsto per le
generazioni future, è stato pensato per tutelare i minori e far sì che essi vengano messi al riparo da
eventuali traumi e sconvolgimenti psicologici. Anche qui, alcuni episodi riportati dalla cronaca, sono stati
di ispirazione, in quanto è capitato che alcuni ex mariti venissero perseguitati (per ragioni di mero interesse
pecuniario) dalle loro ex mogli o ex compagne le quali, sebbene consapevoli di avere mentito sulla
paternità, non si erano fatte scrupolo di intraprendere pesanti azioni giudiziarie a carico dei loro ex.
Con questa proposta affermiamo che è ora di mettere ordine anche in questo ambito, visto che la
tecnologia, nel 2011, lo consente. Ciascun padre, alla nascita di un figlio / una figlia, avrà doveri di
sostentamento solo verso il/la proprio/a figlio/a biologico/a (a meno che non disponga, per iscritto, di voler
mantenere un/a figlio/a non suo/a: ma si tratterà di una libera scelta, del tutto consapevole).
Per quel che concerne i figli già nati, se un padre dovesse effettuare il test di paternità e rilevasse che uno o
più figli non sono biologicamente suoi, si prevede quanto segue.
– In caso di separazione / divorzio avvenuta/o potrà effettuare richiesta di risarcimento danni alla ex moglie
o ex compagna (qualora questa abbia percepito mantenimenti, assegnazione casa, etc.); potrà altresì
scegliere liberamente di continuare a mantenere un legame sia affettivo che materiale con quelli che, fino a
quel momento, ha cresciuto come figli suoi. L’interruzione dei doveri verso la ex moglie / ex compagna
non farà venire meno, automaticamente, il rapporto affettivo già instauratosi. A tutela dei figli verrà
istituito un percorso di sostegno psicologico il cui costo sarà messo a carico della madre “ingannatrice”.
2
– In caso di legame coniugale ancora in essere il marito potrà presentare (solo su richiesta) eventuale
istanza di annullamento del matrimonio (anche se il rito è stato celebrato solo civilmente) con richiesta di
risarcimento dei danni. Per quanto concerne i figli, resta quanto già enunciato al punto precedente.
– Nel caso particolare in cui un genitore (maschio o femmina) “rimasto totalmente solo” (abbandono,
vedovanza) avesse convissuto a lungo (molti anni) con un/a nuovo/a compagno/a e si fosse venuto a creare
un profondo legame affettivo tra questo/a e il minore / i minori, non sarà più esclusiva scelta del genitore
superstite, in caso di rottura della relazione, recidere improvvisamente i legami affettivi già creatisi,
assimilabili ad un vero rapporto genitoriale. Se l’ex compagno/a lo ritenesse opportuno potrà presentare
istanza presso le autorità competenti per ottenere un sostegno psicologico a tutela dei minori coinvolti.
Approfondimento al Punto 4°
Fatto salvo un particolare accordo tra le parti, redatto, per espressa volontà di entrambi i genitori, davanti
ad un giudice (che dovrà garantire l’assenza di condizioni di coercizione per uno dei due), si potranno
rivedere le condizioni di frequentazione (es: anno scolastico con un genitore; vacanze estive con l’altro).
Ogni motivazione addotta dovrà essere attentamente vagliata dall’autorità competente. Non saranno più
ritenute motivazioni valide: impieghi / lavori funzionali a trasferimenti in altre città o depressioni che
rendano la persona inabile al lavoro, il tutto basato solo sulla parola; in entrambi i casi dovrà essere
prodotta adeguata documentazione o certificazione, con pene severe per eventuali falsi atti.
Approfondimento al Punto 5°
Il periodo sarà proporzionato al tempo necessario alla risoluzione del problema. Trascorso questo lasso di
tempo, riprenderà la normale frequentazione al 50%. Il collocamento prevalente diventa quindi una misura
di emergenza temporanea e non definitiva. Qualora il periodo si protraesse troppo e senza valide
motivazioni, verrà presa in considerazione l’ipotesi di un assegno perequativo a vantaggio del genitore
convivente. Non saranno ammesse continue emergenze con brevi interruzioni, a meno che ciò non sia
dovuto a gravissimi problemi di salute. Nel caso in cui un genitore dovesse, per inderogabili necessità
lavorative, spostarsi altrove, sarà prevista la modalità del “collocamento prevalente” presso l’altro genitore
unicamente come misura temporanea e di emergenza con contestuale assegno perequativo fino al
ristabilirsi di una condizione di “normalità”. Ma è il genitore che si sposta a pagare l’assegno e a subire la
deprivazione filiale, sia esso madre o padre, non importa! Unica eccezione prevista: vedi Punto 4°.
Approfondimento al Punto 6°
Ferme restando le pene, certe e severe, per eventuali reati volti ad interrompere la frequentazione del
minore verso l’altro genitore o gli obblighi di legge previsti, tale provvedimento intende a far venir meno il
“ricatto” inerente la libertà personale di muoversi (anche all’estero), per quel che concerne i due soggetti,
sia in qualità solo di ex coniugi che in qualità di genitori con minori al seguito, e l’annosa questione dei
documenti, spesso pure frequente occasione di “dispetti” (vedi anche Punto 9°).
Approfondimento al Punto 7°
In caso di disaccordo, al genitore che ha speso, ad esempio, 900 euro per un paio di occhiali di firma, sarà
rimborsato un massimale pari a quanto previsto, per un paio di occhiali, mediamente, dalle principali
assicurazioni integrative sanitarie alla voce “rimborsi”. In caso di altre spese eccessivamente onerose (es:
palestra vip da 6000 euro l’anno per il bimbo) l’altro genitore potrà opporsi e impedire qualsiasi prelievo
che, pertanto, resterà imputato esclusivamente al coniuge “spendaccione”. Ciò che dovesse avanzare si
accumulerà e andrà a creare un fondo per eventuali imprevisti (spese mediche onerose, studi all’estero,
etc.). Tutto ciò che è su tale conto corrente bancario resterà di esclusiva proprietà del/la minore che, alla
maggiore età, potrà – se dovesse avanzare qualcosa – disporne liberamente secondo determinati criteri (ad
esempio: università, acquisto casa propria, investimenti di altro genere, etc.). E, con questo, si mette un
3
freno all”utilizzo improprio ed eccessivamente discrezionale del denaro che dovrebbe essere destinato solo
alle esigenze della prole (vedi: elenco spese straordinarie). Cosa che oggi non sempre accade. Se uno dei
due genitori dovesse “rapire” il minore o renderlo inaccessibile all’altro, il genitore danneggiato o leso
nella sua frequentazione sarà autorizzato a sospendere immediatamente il versamento.
Approfondimento al Punto 8°
Si tratterà di “una sorta di paniere ISTAT” in modo da diradare qualsiasi dubbio in materia. E’ infatti
necessario scoraggiare quei genitori che mirano ad “appropriarsi del minore” solo per assicurarsi una
cospicua rendita vitalizia ed altri benefici. Allo stesso tempo, con questa modalità, si obbligheranno i
genitori recalcitranti a prendersi le loro responsabilità. L’affetto e il tempo non devono essere mercificati e,
comunque, non hanno prezzo.
Approfondimento al Punto 9°
Le scuole saranno obbligate a predisporre una doppia modulistica (bollettini di pagamento ripartiti al 50%,
doppie pagelle, doppi riferimenti per convocazioni scolastiche, etc.), così come l’anagrafe cittadina e tutti i
servizi associati. Sui documenti del minore andrà indicata la doppia residenza. Ogni genitore disporrà di
una propria carta di identità ed di un proprio eventuale passaporto del/la minore. Per tutti i figli di separati /
divorziati occorreranno notifiche doppie, deleghe e firme di entrambi i genitori (vedi anche Punto 6°).
Approfondimento al Punto 10°
Questo punto è stato pensato per mettere fine allo strapotere (e alla, forse, insufficiente preparazione e/o
competenza) di servizi sociali e case-famiglia che, negli ultimi tempi, hanno dato l’impressione di voler
trattenere i minori al solo scopo di incassare le sovvenzioni. I minori saranno tutelati da legali a loro
dedicati, i quali potranno anche richiedere ispezioni nei confronti di strutture con personale non idoneo,
fino a determinarne un’eventuale chiusura se i fatti ravvisati saranno ritenuti molto gravi.
Approfondimento al Punto 11°
Un’ unica eccezione è prevista per chi è invalido/a o gravemente ammalato/a. Tali invalidità o inabilità al
lavoro dovranno però essere dettagliatamente certificate; in caso di eventuali falsi atti dovranno essere
comminate pene molto severe a tutte le persone coinvolte e le somme incassate, in modo fraudolento,
dovranno essere restituite. Si aggiunge che calcoli I.S.E.E. dovranno tenere conto dell’esborso mensile
effettuato durante il periodo dei 36 mesi (ad esempio: il coniuge che sborsa un fisso ogni mese potrà
ottenere un I.S.E.E. inferiore che gli consentirà di poter accedere ad agevolazioni come, ad esempio, il
contributo per l’affitto, l’asilo comunale gratis, etc.); viceversa, a chi il fisso mensile lo riceve, dovrà essere
attribuito un I.S.E.E. maggiore. In questo modo si scoraggeranno certi individui (maschi o femmine… la
legge parla di “coniuge debole”, ergo noi diamo per scontato che il diritto debba essere uguale per tutti,
siano essi di sesso femminile o maschile) dall’evitare di trovarsi un lavoro poiché ovviamente è molto più
comodo ricevere il “mantenimento” ogni mese che darsi da fare. Che anche l’I.S.E.E. sia più equo!
Approfondimento al Punto 12°
Le persone svantaggiate dovranno timbrare, per continuare a ricevere l’aiuto dell’ex coniuge, un “social
badge” che dovrà essere presentato mensilmente alle autorità preposte. Ovviamente, l’ex coniuge che versa
“a vita” dovrà poter scaricare integralmente questi importi dalle sue tasse. In questo modo si avvierà un
circolo virtuoso poiché lo Stato recupererà il mancato introito con il risparmio dato dalla “forza lavoro
gratuita” impiegata per esigenze e/o emergenze sociali (regime di compensazione). I servizi sociali
dovranno comunque impegnarsi a cercare un impiego adeguato alle esigenze di chi non ha possibilità, oltre
a verificare che tale persona non perda il lavoro “sperando” di ricevere aiuti “vita natural durante”.
4
Approfondimento al Punto 13°
Dato che il matrimonio prevede eguali diritti e doveri per entrambi i coniugi (ad esempio: stirare, lavare,
pulire, cucinare, assistere, curare, essere fedele etc.) per contratto, se tale ruolo non è stato ricoperto (con
tutti i sacrifici che comporta) non si comprende perché un uomo / una donna che resta sposato/a con
l’altra / l’altro per soli 7 giorni (e poi scappa con l’amante o si rivela falso/a) abbia gli stessi diritti di un
coniuge che ha dimostrato devozione e affetto sincero, ad esempio, per oltre 20 anni! Saranno, invece,
previste altre misure di sostegno (a carico della collettività) per quei/quelle coniugi lasciati/e
improvvisamente soli/e che si trovano a vivere “senza preavviso” in una condizione di grave disagio
economico e psicologico (ad esempio: incentivi per i datori di lavoro che li assumono).
Approfondimento al Punto 14°
La “parte debole” non è sempre e comunque la donna che, anche se non lavora, può, a volte, possedere
beni mobili ed immobili di pregio. Lo Stato dovrebbe “approfittare” della separazione / del divorzio per
attuare delle verifiche fiscali in grado di portare benefici alle casse pubbliche. In questo modo verrebbero,
in sede giudiziaria, automaticamente smascherati sia tutti quegli “uomini ricchi” che all’atto della
separazione / del divorzio diventano improvvisamente “nullatenenti”, sia tutte quelle donne che di colpo
rimangono disoccupate (o, più spesso, hanno un lavoro in nero) oppure che vengono prese da improvvise
“crisi esistenziali e/o psicologiche” che le rendono “inabili al lavoro” (ma non altrettanto “inabili” per altre
attività). La spesa che lo Stato affronterà verrà ampiamente ripagata con il recupero forzoso di redditi e/o
patrimoni occultati al Fisco. Sempre lo Stato, quindi, potrà utilizzare tali risorse per incentivare la crescita
demografica e intraprendere adeguate politiche di sostegno alla famiglia (ad esempio: più asili-nido
comunali, etc.). Senza contare le possibili ripercussioni positive a livello di emersione del lavoro nero, etc.
Approfondimento al Punto 15°
In questo modo si ferma l’esproprio legalizzato di beni mobili e immobili (in primis di quelle case, magari,
comprate, con i sacrifici di una vita, da suoceri / nonni) cui è seguito il sorgere, come funghi, delle
cosiddette “case dei papà” (ricoveri per poveri, ovvero onesti cittadini che, così, ricevono dallo Stato
Italiano non giustizia e sacrosanto rispetto delle leggi vigenti, pur avendo lavorato onestamente e pagato le
tasse, ma solo una triste carità). Del resto, facciamo notare che una Giustizia che non agisce con equità
riversa sulle casse comunali (quindi: ancora addosso ai cittadini) un costo sociale.
Si propone, inoltre, che all’atto del matrimonio entrambi i soggetti presentino un inventario di beni mobili e
immobili personali. Eventuali regali fatti durante il matrimonio, di valore superiore ai 1000 euro, dovranno
essere corredati di una cessione volontaria ”per iscritto” per avere una qualsiasi validità.
Approfondimento al Punto 16°
In un mondo dove è tutto è diventato flessibile e precario, nessuno ha diritto all’eternità. La recente crisi
economica si riflette su tutti, quindi occorre rivedere alcuni meccanismi sotto una nuova luce: perché un
padre separato deve tornare a gravare sulla sua famiglia di origine, mentre una madre separata no?
Ad esempio, se su una famiglia (unita) si fosse abbattuto un rovescio finanziario, i coniugi avrebbero
continuato a spendere soldi in costose vacanze? Ne dubitiamo. Se in una coppia felicemente sposata il
marito si ammalasse gravemente o restasse disoccupato, la moglie non andrebbe forse a lavorare al fine di
garantire almeno un piatto di minestra ai figli? Certo che sì. Se un impiegato perdesse il lavoro e, dopo
mesi e mesi di affannosa ricerca, ne trovasse un altro… potrebbe davvero “pretendere” lo stesso
trattamento economico e lo stesso inquadramento contrattuale? Probabilmente no. Inoltre, non esiste
alcuna norma nel nostro ordinamento giudiziario (né alcun articolo nei C.C.N.L.) che imponga al datore di
lavoro di non licenziare e/o di mettere in cassa integrazione (in caso di crisi economica grave, come quella
che stiamo vivendo, ad esempio) e/o di porre un tetto agli straordinari di un padre separato sulle cui spalle
gravano sì tanti oneri. Così dicasi per i liberi professionisti per i quali non esistono ammortizzatori sociali
5
nel caso in cui il volume di affari si riducesse notevolmente (vedi: crisi e/o recessione). Per quale motivo,
dunque, l’unica garanzia legale e’ prevista solo a tutela di chi il denaro lo deve ricevere?
Ancora: eventuali migliorie ottenute dopo la separazione / il divorzio grazie all’intervento, ad esempio, di
una nuova compagna non dovrà essere “affare” della ex moglie, così come il reddito del nuovo compagno
non sarà “affare” dell’ex marito. Una volta divisi, ognuno per sé. Di recente, una sentenza della Cassazione
ha stabilito che, di fronte al doppio lavoro di un ex marito (che magari vi era stato costretto per poter far
vivere una seconda famiglia), la ex moglie avesse diritto (nonostante lavorasse in nero! Quindi: con
redditi) ad un aumento dell’assegno divorzile! Summum ius, summa iniuria…
Approfondimento al Punto 17°
Una recente sentenza della Cassazione (stavolta positiva) ha vietato espressamente agli ex coniugi di
impedire frequentazioni con i nuovi compagni qualora ci siano relazioni stabili e buoni rapporti con i
minori coinvolti. Dunque, non si capisce perché le nuove compagne, per le gelosie di certe ex mogli,
debbano quasi uscirsene dalle proprie case… Mentre i nuovi compagni possono vivere nelle case coniugali
degli ex mariti e farsi persino chiamare “papà” dai suoi figli…! Pari opportunità???
Approfondimento al Punto 18°
L’INPS dovrà dividere al 50% gli assegni familiari e così ripartire equamente tutte le agevolazioni fiscali e
reddituali tra padre e madre. In questo modo si verrà a disinnescare quella ennesima lotta per cui le ex
mogli hanno tutto: soldi, casa, benefici, detassazioni, agevolazioni, sgravi fiscali. Mentre l’ex marito (e
padre), paga… e ci paga pure le tasse sopra!
Approfondimento al Punto 19°
Oggi le ex mogli / ex compagne godono di un reddito “x” e di altro denaro in aggiunta (soldi versati dall’ex
marito o compagno, detassati) e, ufficialmente, risultano essere più povere di quanto non siano realmente
(e questo le agevola in tutto, compreso l’accesso al gratuito patrocinio). Invece gli ex mariti “sembrano”
avere un reddito alto (quindi: maggiormente tassato) anche se in realtà sono economicamente svantaggiati.
Approfondimento al Punto 20°
Questo perché, ad esempio, un matrimonio “corto 7 giorni”, a causa dei tempi lunghi della Giustizia
italiana, tra periodo di separazione e periodo di divorzio (magari entrambi giudiziali), rischierebbe di
trasformarsi in un vincolo matrimoniale quasi “stabile e duraturo” (?!?), con i benefits che ne conseguono.
Approfondimento al Punto 21°
Purtroppo ci sono certe signore con l’ “hobby” di portare continuamente in tribunale l’ex marito (tanto è
gratis). Tale condotta inutilmente litigiosa intasa gli uffici giudiziari. Ben venga dunque l’introduzione del
contributo unificato anche per le cause di diritto di famiglia (vedi anche Punto 23°: “false accuse”).
Approfondimento al punto 22°
Si chiede che cessi la “PRASSI” di parte, dei magistrati, di dare maggior credito a chi mente, fingendo
povertà o cercando una solidarietà morale pregiudizialmente sessista, rispetto a chi presenta prove
inoppugnabili (filmati, registrazioni, fotografie) anche grazie al supporto di un service investigativo.
Approfondimento al Punto 23°
E’ l’unico modo per scoraggiare il circolo vizioso delle “false accuse”. Oggi, chiunque può infangare la
reputazione altrui… poi passano anni ed anni… prima che la Giustizia possa fare chiarezza… e nel
frattempo i legami con i figli vengono spezzati senza possibilità di recupero (il tempo perso, nella vita di
6
un figlio, non è recuperabile né risarcibile). Anche le sanzioni civili, ad oggi, risultano essere blandamente
applicate o, se comminate, assolutamente inefficaci.
Approfondimento al Punto 24°
C’è bisogno di un corpo di forze dell’ordine altamente specializzato che unisca competenze “tipiche”
dell’arma a specializzazioni di genere psicologico. Si va dal prelievo forzato dalla casa del genitore
alienante alla ricerca e al recupero in caso di sottrazione di minore ad opera di uno dei due genitori;
dall’accompagnamento del genitore che teme di essere aggredito all’atto del “prelievo” del minore fino al
controllo dell’operato dei servizi sociali. Dovranno intervenire in caso di stalking diretto e/o indiretto,
calunnia, false accuse e diffamazione, ovvero di manifeste aggressività praticate a mezzo di qualsiasi
strumento di comunicazione che si riversino non solo sull’ex coniuge ma anche sulla famiglia che a lui / a
lei sta intorno (nonni, nuovi/e compagni/e, figli di secondo letto, famiglie dei compagni / delle compagne).
In caso di bisogno, si dovranno recare sul posto per controllare e verbalizzare, ad esempio, il rifiuto del
genitore di far vedere il figlio alla controparte e incaricarsi di trasmettere gli atti alle sedi giudiziarie
competenti, etc. Purtroppo, oggi, la “sottrazione” (art. 574 cp) è considerata un reato minore, degno solo di
blande sanzioni e in alcun modo fatta oggetto di una seria attività preventiva. Se venisse configurato il
reato di “sequestro di persona” (art. 605 cp) il magistrato potrebbe attivarsi in modo più deciso.
Approfondimento al Punto 25°
Questo permetterà di togliere carichi da lavoro ai tribunali e, al contempo, potrà far sì che le due parti
possano individuare dei punti di partenza per definire una nuova geografia delle relazioni familiari.
Approfondimento al Punto 26°
Se si presenta una denuncia, ad esempio, a Roma ma, nel frattempo, il genitore che ha rapito la prole si
sposta a Milano, prima che avvengano le iscrizioni a ruolo e la fissazione delle udienze, accade che il
tribunale di Roma debba dichiararsi incompetente (poiché il genitore ed il minore, ora, risiedono a
Milano). Di fronte all’accertata necessità dell’informatizzazione della Pubblica Amministrazione occorre
adeguare indispensabilmente anche chi gestisce, ad oggi, documenti, querele e fascicoli giudiziari,
evitando che rimangano in “comparti stagni” senza collegamenti fra loro. Lo stesso dicasi per le relazioni
dei servizi sociali che restano secretate, ciascuna nel proprio ufficio di competenza, anche se stiamo
parlando dei servizi di due quartieri di una stessa città (figuriamoci, poi, se si trovano in città diverse).
Approfondimento al Punto 27°
Quanto prelevato dallo stipendio dei magistrati servirà a costituire un fondo per pagare i legali “dedicati”
alla tutela dei minori e per finanziare altri servizi di sostegno alle famiglie in difficoltà (ad esempio: centri
di mediazione).
Approfondimento al Punto 29°
Non si comprende, infatti, perché sia più facile, per assurdo, ottenere l’annullamento di un matrimonio
religioso (tramite la Sacra Rota) che di un matrimonio civile laico.
7
—————– CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE —————–
E’ ormai sotto gli occhi di tutti lo stato in cui versano le famiglie dei separati / divorziati e, soprattutto, il
totale fallimento dell’applicazione – e lo sottolineiamo: dell’applicazione! – della legge 54/2006.
Fin troppo palese è stata la strenua resistenza “di casta” messa in campo da chi, tale legge dello Stato,
avrebbe dovuto non solo recepirla immediatamente ma anche impegnarsi per farla rispettare. E questo
“farla rispettare” sarebbe stato davvero l’unico, vero e supremo “interesse del minore”!
L’incomprensibile ostinazione nel continuare a privilegiare un genitore rispetto all’altro, come se si trattasse
dell’unica soluzione possibile per “tutelare il minore”, la si rileva tuttora nelle affermazioni di alcuni
politici, magistrati, membri dell’avvocatura e rappresentanti di altri organismi (es: servizi sociali).
Ridondante è la parabola del “Re Salomone” o, ancora meglio, la teoria del “pacco postale” volendo, con
questa espressione, indicare come dannoso il presunto spostamento del minore dalla casa di un genitore
alla casa dell’altro genitore. Curiosamente però, da parte degli stessi operatori del diritto, ferrei sostenitori
di quanto sopra, non si ravvisa alcun atteggiamento di condanna quando, ad esempio, capita che sia la
madre a muoversi geograficamente (anche mettendo centinaia di km di distanza tra lei e l’ex marito). Altro
argomento utilizzato, spesso e volentieri, è quello dei “trattati di pedagogia” nei quali si enuncerebbe il
principio secondo cui ogni bambino, per crescere sano ed equilibrato, “deve stare con la sua mamma”.
Noi rilanciamo chiedendo dove, in quale pagina e in quale paragrafo, in questi stessi trattati viene
esplicitamente detto che l’assenza della figura paterna, per il bambino, costituisce un “bene”, ovvero un
fattore positivo per il suo sviluppo psico-fisico. Ben altri studi evidenziano, invece, una diversa visione1.
Ora, questi luoghi comuni, questi pregiudizi, questi tentativi di volersi disperatamente aggrappare
all’immagine di una società italiana “arcaica” (immagine ravvisabile, ormai, forse solo nei film di Amedeo
Nazzari degli anni ’50) hanno danneggiato e, sempre più, stanno aggravando enormemente il già precario
equilibrio dei coniugi separandi-ti / divorziandi-ti con prole.
Ad oggi, la verità è ben altra: la “PRASSI” giurisprudenziale (non la legge), di fatto, è diventata – forse
suo malgrado – complice di chi, da ambo i lati (madre – padre), si comporta male.
La “PRASSI”, in antitesi alla legge (!), offre una magnifica “via di fuga” a quei padri che rifiutano di
prendersi le proprie responsabilità. Monetizzare il rapporto paterno, ridurre ad una mera visita di cortesia il
dovere genitoriale, consente a questi uomini di “sbrigarsela” in fretta. Così, sempre la “PRASSI”, con le
sue maglie strette o larghe a seconda delle convenienze (di tutti, tranne che dei minori) offre una magnifica
occasione “per svignarsela” a quei padri che si volatilizzano improvvisamente, cessando di garantire cura e
accudimento ai loro figlioli. Ma si rivela, drammatica, per quei padri, tanti, che invece per i figli ci sono.
In alcuni di questi casi, verrebbe da porsi il seguente quesito: sono stati questi padri a scegliere di
“sbrigarsela in fretta con uno squallido assegno” o gli è stato imposto da un frettoloso e spietato Tribunale,
pregiudizievolmente favorevole tout court alla prevalenza della figura materna rispetto a quella paterna?
Questo lo si evince analizzando l’enorme numero di affidi condivisi concessi a cinque anni dal varo della
Legge 54/2006, così come citato dal sottosegretario alla Giustizia On. Casellati 2. Peccato che poi,
scrostando poco a poco, via dalla superficie, la fluorescente vernice della scritta: “CONDIVISO”, emerga
chiara la vecchia scritta: “ESCLUSIVO”. Ergo, la verità è ben altra: queste statistiche sul (finto) condiviso
altro non sono se non un enorme “bluff” in quanto viene riproposta, pedissequamente, la fallimentare e già
superata formula dell’affido monogenitoriale, alias il solito affido esclusivo concesso alla madre nel 99%
dei casi, con costei travestita da “genitore prevalente” o “genitore collocatario”. E ancora ci domandiamo:
sono stati questi padri “menefreghisti”, di loro iniziativa, a “scegliere di svignarsela” o, ad un certo punto,
esasperati e ridotti sul lastrico, abbandonati da un “Diritto” che viene applicato solo se il contendente è di
sesso femminile, sono stati costretti a “mollare il colpo” a causa delle cattiverie, delle eccessive richieste
1
Fabricius W, Hall Jeffrey, 2000 : “Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni”, Family And Conciliation Courts Review, 38 (4): 446-461, 2000.
Rif.: l’interrogazione parlamentare dell’On. Rita Bernardini del Partito Radicale a proposito del regime di “falso condiviso” e del problema dei
moduli pre-stampati, già a favore delle madri, usati nei Tribunali Italiani.
2
8
economiche, degli abominevoli sensi di colpa usati contro di loro dalle ex consorti / compagne, arrivando
ad obnubilare il loro ruolo pur di non impazzire di fronte all’idea di perdere un figlio?
Noi non intendiamo in alcun modo trovare delle scusanti a questi padri, ma esigiamo che chi siede sullo
scranno di un tribunale si impegni maggiormente a studiare, con attenzione e senso di rispetto per il diritto,
gli atti giudiziari, per riuscire a valutare situazioni che possono avere, molte volte, una doppia chiave di
lettura. Questo, SI, costituirà finalmente l’inizio di un atteggiamento corretto, da parte di chi amministra la
Giustizia, verso quei “minori” dei quali si parla tanto. Perché fin troppe volte si è sentito declamare a gran
voce all’incirca così: “I padri non sono capaci di badare ai figli perché a loro hanno sempre pensato le
madri”. Visione retorica che non guarda né al presente né al futuro. Intanto, a questa affermazione (che
non sempre trova riscontro nella realtà poiché i compiti casalinghi – compresa la cura dei figli – sempre più
spesso sono equamente distribuiti, nel 2011, tra madre e padre; inoltre, questa ghettizzazione del ruolo
femminile, secondo cui una madre è destinata inevitabilmente a diventare niente altro che una sorta di
“badante familiare” va respinta con fermezza), noi del Movimento Femminile rispondiamo citando due
detti popolari e cioè: “Nessuno nasce imparato” e “La necessità aguzza l’ingegno”.
Tutti abbiamo dovuto sforzarci quando abbiamo iniziato, da piccoli, a camminare, a leggere, a scrivere.
Non si capisce perché, anche ad un genitore eventualmente “imbranato”, non debba essere data la
possibilità di “imparare”. Certo è che, se questa occasione non gli verrà concessa, non lo sapremo mai!
A noi sembra piuttosto il solito “escamotage” per cavarsela con poco: poco lavoro per il giudice, poco
studio della causa per gli avvocati, e così via: un bel ciclostilato pre-compilato e 40 secondi di udienza
presidenziale, e al diavolo i diritti dei figli, ignorati e calpestati…!
Allo stesso modo, si sente spesso pomposamente affermare quanto segue: “I padri non ottengono l’affido
dei figli perché non lo chiedono e soprattutto perché, in quanto uomini, non hanno il tempo e la voglia di
avere i figli tra i piedi”. Ammesso e non concesso che vi siano padri non intenzionati a prestare cura
e accudimento ai loro figli, va affermato con forza che, ad ogni padre disposto a fare il proprio
dovere che abbia consultato un legale, è stato risposto regolarmente: “Se lo scordi” oppure: “Tanto il
giudice non glielo concederà mai” fino ad arrivare ad un: “Siamo in Italia. I figli appartengono alle madri.
Prima se ne farà una ragione meglio sarà per lei”. C’è stato persino qualcuno che si è spinto a dire:
“Dimentichi i suoi precedenti figli, perchè resteranno con la madre per sempre, li consideri come morti. Si
rifaccia una vita: se crede, può sempre mettere al mondo altri figli. E’ l’unico consiglio che mi sento di
darle”. Lo ribadiamo: chi fa queste affermazioni, scambia la causa con l’effetto!
Ecco, in conclusione, il pessimo risultato della “PRASSI”: agevolare i padri irresponsabili e, allo stesso
tempo, punire e penalizzare, ingiustamente, i padri responsabili.
Al contempo la “PRASSI” premia le madri cosiddette “malevole”3: ovvero quelle che non assecondano
l’aspirazione naturale dei minori ad incontrare il loro padre, per puro spirito di vendetta, abusando della
loro “posizione dominante”; quelle che rovesciano addosso ai loro ex una quantità incredibile di infamanti
denunce, al mero scopo di trarne vari benefici, compreso il fatto di screditarli professionalmente e
umanamente. La “PRASSI” è sempre morbida, compassionevole, comprensiva verso queste madri che,
invece, andrebbero sanzionate duramente per i loro riprovevoli comportamenti. Che, lo ricordiamo,
danneggiano in modo grave e permanente la psiche dei minori! La “PRASSI”, ad oggi, non solo non tutela
i genitori coscienziosi, ma, cosa molto grave, non tutela affatto il minore!
Un’altra doverosa considerazione va fatta. Premettendo che la maggior parte dei figli viene al mondo per
amore, dobbiamo però avere il coraggio anche di guardare con brutalità ad un fenomeno in crescita.
Complice tutta una serie di agevolazioni di matrice femminista, dilagano le gravidanze “per caso”. I casi
più eclatanti hanno vivacizzato le cronache dei giornali di gossip: dal famoso calciatore che ha deciso di
farsi sterilizzare (per non dover mantenere più figli di questa o quell’altra amante occasionale) fino al
recente, ennesimo scandalo che ha visto il Principe di Monaco ad un passo dall’annullamento delle nozze.
O ancora il caso della signora che, essendo rimasta incinta dopo essere stata assieme a cinque professionisti
3
Rif. : “La sindrome della madre malevola”.
9
“di livello” in diverse serate, chiedeva a tutti il test del DNA per avere la certezza della paternità e per
assicurarsi un cospicuo mantenimento. Insomma, si va dal figlio concepito per garantirsi una rendita
vitalizia fino al figlio utilizzato per legare a sé un uomo non innamorato, talvolta costretto, suo malgrado,
ad un matrimonio “riparatore”. Inoltre: se una donna decide di non volere un bambino, abortisce. Se un
padre decide di non volere un bambino… la legge e la madre, tramite il test del DNA, possono comunque
obbligarlo a farsene carico. Perchè? Perchè se una madre vuole abortire lo può fare e se un padre
semplicemente non ne vuole sapere… la legge lo obbliga a provvedere? Oltretutto, a parti invertite, il padre
non ha nessuna voce in capitolo sulla decisione se sia giusto abortire o meno. Se un futuro padre, ad
esempio, decide comunque di tenere un figlio, mentre la futura madre decide il contrario, è piena facoltà di
quest’ultima “eliminare” il problema. Quindi: in caso di paternità “imposta con l’inganno” la madre ha
diritto di ottenere delle compensazioni monetarie (anche se non potrà mai garantire, cosa che dovrebbe far
riflettere certe signore, l’affetto sincero di un genitore “casuale”). Inversamente, in caso di mancata
paternità “imposta con la forza”, assolutamente nulla spetta al padre defraudato. Nemmeno uno straccio di
sostegno psicologico qualora questi cadesse in depressione. Delicata è la questione che, però, esiste.
Pertanto, in questa sede, denunciamo a gran voce la mancata applicazione della Legge 54/2006 nei suoi
principi fondamentali ovvero: rapporto equilibrato e continuativo con i genitori, doppia residenza del
minore, mantenimento diretto per capitoli di spesa.
La “PRASSI” attualmente in atto ha prodotto le nefaste conseguenze qui sotto elencate:
1) pesante innalzamento della conflittualità tra ex coniugi, in quanto il coniuge collocatario (nella
quasi totalità dei casi: la madre) sempre più si è sentito in “diritto” di assumere atteggiamenti
predatori, punitivi e ostativi laddove, la certezza di restare impunito/a, è assicurata da varie
condizioni al contorno: a) lentezza dei tribunali b) atteggiamento “minimizzante” da parte dei
cosiddetti “operatori del diritto” c) inefficacia delle sanzioni esistenti e/o dei provvedimenti attuati
al fine di riequilibrare gli abusi di potere (su tutte, le sanzioni ex art. 388/2 c.p. e art. 709 ter
c.p.c.); d) disapplicazione delle norme giuridiche che riconoscono al minore il diritto di stare in
giudizio, attraverso un proprio avvocato, o di essere informato di quanto viene discusso e stabilito
in suo nome, nonché le conseguenze possibili di tali decisioni (Convenzioni di New York 1989 e
di Strasburgo 1996, entrambe recepite con legge ordinaria dallo Stato italiano);
2) vertiginoso aumento dei casi di genitori non collocatari che vivono sotto la soglia di povertà (data
anche la crisi economica in atto dal 2008 ad oggi): nel 99% dei casi si tratta di padri separati i
quali, privati della casa e di buona parte delle loro sostanze, sono così andati a gravare sulle risorse
destinate agli indigenti diventando, in alcune città, il 40% degli utenti dei centri della Caritas;
3) disadattamento e sbandamento dei minori che, privati della figura paterna nella loro educazione
quotidiana, hanno perso ogni riferimento con la genitorialità “maschile” necessaria al loro
equilibrato e completo sviluppo psichico ed affettivo. Ciò rischia di essere un fattore
destabilizzante per la società adulta del futuro prossimo venturo.
A tali argomentazioni ne aggiungiamo altre delle quali, però, poco si parla.
La prima: questa Giustizia appiattita sulla figura genitoriale femminile, che relega le donne al mero ruolo
di “balie e vivandiere” e che non rispetta il loro diritto ad una piena realizzazione professionale, sta
mandando in collisione due fronti dello stesso mondo “femminile”, ovvero: il fronte delle ex mogli e delle
ex compagne con figli, tutte perlopiù ipertutelate e garantite nei loro privilegi “di casta” – di fatto
inalienabili – contro il fronte delle nuove compagne / seconde mogli, con o senza figli, per nulla tutelate
ma, anzi, soggette ad ogni genere di angheria oltre che all’ignobile sfruttamento delle loro personali
capacità produttive e al depauperamento delle loro risorse finanziarie (facendo un parallelismo: quello che
nel mondo del lavoro sono i precari). Donne contro donne… Eva contro Eva!
Si può tranquillamente affermare che la Giustizia, oggi, fa l’interesse di un solo, ristretto, gruppo di donne,
vale a dire di quelle che per prime (cronologicamente) “generano un figlio” o che per prime “contraggono
matrimonio” a discapito di tutte le altre donne che, arrivando dopo la rottura di una relazione, pure, a loro
10
volta, potrebbero mettere al mondo dei figli con i soggetti “padri separati / divorziati” e, con questi,
formare dei nuovi nuclei familiari. Nuovi nuclei familiari che, però, vengono considerati “di serie B” in
tutto e per tutto (A.N.F., calcolo reddituale, I.S.E.E., agevolazioni e sovvenzioni, diritti dei figli, etc.).
Inoltre, senza ipocrisia, bisogna ammettere che molte nuove compagne / seconde mogli, spesso, sono la
fonte primaria di sostentamento del proprio uomo “ex marito / padre separato” in quanto, sovente, sono
anche quelle donne che hanno messo un tetto sulla testa del malcapitato, rimasto senza casa e senza reddito
disponibile. Infatti, solo le ex mogli ed i loro figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita che avevano
in costanza di matrimonio; le nuove compagne non hanno alcun diritto di costruirsi una famiglia con i loro
nuovi partner, a differenza delle ex mogli le quali possono, invece, accogliere in casa loro i loro nuovi
compagni e godere delle sostanze dell’ex marito. Ancor meno diritti hanno i figli delle nuove compagne.
Mentre, infatti, la prima compagna o moglie (perchè è sufficiente che sia arrivata “per prima”) oggi può
permettersi il lusso di non lavorare oppure di continuare a percepire denaro ad libitum anche nel caso in cui
il lavoro (che magari ha pure trovato) “non sia all’altezza delle sue aspettative o del suo precedente stile di
vita” (sic!) in quanto depositaria di un qualche “Diritto Divino”, la nuova compagna o nuova moglie deve
obbligatoriamente lavorare perché il bilancio familiare viene costantemente prosciugato dalle esigenze
(non controllabili, non sindacabili e fonte di continui litigi e/o destabilizzazioni emotive e finanziarie) di
colei che “in nome dei figli” o in nome di “una presunta debolezza reddituale” (che spesso si traduce in:
lavoro nero, stato depressivo strumentale o semplice pigrizia) ha la precedenza su tutto e su tutti. Inoltre, la
seconda compagna o nuova moglie, deve “magicamente” far quadrare il bilancio, badare alla casa, essere
in grado di allevare i figli senza aiuti, avere sempre una salute di ferro (non si può permettere crisi
psicologiche o cedimenti di sorta!)… senza però godere di alcun benefit e/o sostegno e stando altresì attenta
a non diventare troppo benestante, altrimenti rischia di subire persino la richiesta di aumento di
mantenimento da parte della “ex” di turno. Infatti, non di rado, i redditi delle nuove compagne, i loro beni
di famiglia (!), le loro proprietà e tutto ciò che hanno guadagnato in una vita di onesto e sudato lavoro,
vengono messi nero su bianco all’interno dei ricorsi di separazione dalle ex mogli che, così, cercano di
dimostrare che, automaticamente, dato che ci sono delle compagne, i loro ex ora hanno di più, ergo, per la
loro personalissima equazione patrimoniale detta anche “regola del parassitismo ambivalente”, anche loro,
ora, hanno diritto ad avere di più! Inoltre, in caso di nascita di altri bambini, figli dell’ex marito e della
nuova compagna, qualche ex moglie è arrivata al punto di chiedere lei un innalzamento del mantenimento
per i suoi figli, sostenendo che la nuova compagna dovesse essere in grado di provvedere ai propri pargoli
da sola, mentre lei… la “povera” ex… avrebbe avuto diritto di usufruire di un sostegno economico maggiore
per i suoi! Il tutto non è previsto dalla legge, ma avviene esclusivamente nel rispetto di “norme” di
creazione giurisprudenziale, non previste dalla gerarchia delle fonti del diritto italiano.
Dunque… la ex moglie o ex compagna è sempre ben felice di accantonare la sua dignità “per amore
materno” motivo assai nobile per il quale non esita a spolpare le (spesso) esigue risorse dell’ex coniuge, e
anche della di lui nuova compagna / nuova moglie. Incurante delle progettualità (figli, futuro) di questi
ultimi. Inoltre, tutte le esigenze e i cambi di programma della ex devono essere “esauditi”, altrimenti scatta
l’ignominiosa accusa di “menefreghismo nei confronti dei figli” (anche se i figli non rischiano il benché
minimo danno), senza alcun rispetto per gli impegni e i doveri che il padre, nel frattempo, si è assunto nei
confronti della sua nuova famiglia e dei suoi nuovi figli. Di fronte alla recentissima conquista di parità per
tutti i figli nati nel matrimonio o fuori da esso, anche per le donne occorrerà ri-definire una vera parità.
Va rilevato che sarebbe, inoltre, quanto mai utile e necessario prescrivere un percorso di riabilitazione
psicologica ed emotiva che liberi le persone dall’odio e le induca alla mediazione nel nome dei figli, e
ricordare loro che, nella vita, ci sono delle “regole” di convivenza civile da seguire. Magari sarebbe
auspicabile che tale messaggio fosse veicolato con adeguate campagne di comunicazione sociale alla
stregua dell’eliminazione della dipendenza dal tabacco o dell’incentivazione a fare la raccolta differenziata.
Necessario sarebbe pure prevedere un innalzamento, a fini di deterrenza, delle soglie edittali di pena
previste per coloro che non rispettano i diritti alla bigenitorialità dei minori. Nessun giudice ad oggi, si è
11
mai espresso con provvedimenti disciplinari atti a limitare atteggiamenti persecutori e vessatori (al limite
dello stalking), nonostante l’introduzione dell’art. 709ter c.p.c. Tali atteggiamenti impuniti mettono a dura
prova non solo la stabilità emotiva dei figli di una sola unione, bensì quella dei figli di due o di più unioni!
Di fatto, il Diritto Familiare odierno, con la sua impronta reazionaria, ha gettato le basi di una sorta di “Jus
Primae Mulieris” traducibile in un più prosaico “Colei che prima arriva meglio si accomoda”. E comanda
a bacchetta tutti gli altri, gettando nel panico e nello sconforto intere famiglie (parenti compresi).
Ancora più grave è che le condotte conflittuali poste in essere in nome di tale “Diritto Divino” di “Colei
che è arrivata per prima” si estendano al “Compagno di Colei” che, magari disoccupato o semplicemente
mero approfittatore, presto si abitua all’andazzo imperante e va a costituire un ulteriore soggetto che,
indirettamente, pure concorre a farsi mantenere (ad esempio: vivendo gratis nella casa dell’ex marito il cui
mutuo è pagato dall’ex marito; usufruendo, per il vitto, e non solo, dei soldi versati dall’ex marito, etc.).
Di conseguenza, oggi abbiamo: il nucleo familiare numero UNO (ex moglie o ex compagna collocataria
dei figli + nuovo compagno dal quale, magari, ha avuto altri figli) che può tranquillamente andare a
gravare economicamente sul nucleo familiare numero DUE (ex marito o ex compagno + nuova moglie o
compagna, magari con figli loro). Va da sé che nel 99% dei casi l’ex moglie non si risposerà mai in quanto,
così, perderebbe i lauti privilegi legati alla sua presunta (e non sufficientemente accertata) “debolezza”
finanziaria. E per tutto questo dobbiamo proprio ringraziare la reintroduzione surrettizia dell’assegno di
mantenimento, la mancata doppia residenza dei figli e la frequentazione non equilibrata e continuativa dei
minori con entrambi i genitori, resa possibile da coloro che, in questi cinque anni, hanno lasciato che
l’affido condiviso si trasformasse nel vecchio affido esclusivo antecedente la riforma del 2006.
Eccoli qui i due fronti: quello delle ex, detentrici di affido, denaro, casa, benefici… e quello delle nuove
compagne che, reincollando i frammenti emotivi delle relazioni con tutti i figli, rappresentano una nuova
progettualità familiare volta a salvare la psiche dal trauma del divorzio / della separazione. Non
dimentichiamo che, quanto illustrato sopra, è altamente penalizzante soprattutto per quelle madri, ex mogli
o ex compagne “oneste” che, non solo non si sono mai approfittate in modo così disdicevole dei loro ex,
ma che, anzi, hanno lavorato duramente e si sono sacrificate davvero per il benessere dei propri figli,
dimostrando, loro sì, di avere una Dignità e di essere vere Donne e ottime Madri.
Ci preme altresì aggiungere che il rapporto asimmetrico tra i genitori circa i compiti di cura verso i loro
bambini si ripercuote negativamente sulla crescita e sulla loro educazione, non di rado dando luogo a tutta
una serie di gravi patologie e/o manipolazioni psicologiche configurabili come “maltrattamento del
minore” (ad esempio: la PAS ovvero la “sindrome di alienazione genitoriale”)4.. Si veda anche come la
mancata previsione della doppia residenza porti ad uno sbilanciamento (sempre a favore del genitore
affidatario, nel 99% dei casi la madre) nella destinazione dell’importo degli assegni familiari (l’INPS, in
proposito, è bizantino: “[…] in teoria, in caso di affidamento condiviso, gli A.N.F. vanno suddivisi al 50%
tra padre e madre ma poi, in pratica, vanno al genitore con cui il minore ha la residenza”. Ma siccome la
residenza è una sola…!) nonché di tutta una serie di agevolazioni (vedi il calcolo I.S.E.E.5 da cui
conseguono: accesso al contributo per l’affitto, abbassamento retta per asilo-nido comunale, buono libri
scuola, misure di sostegno al reddito, etc.) che, di fatto, diventano ulteriori “benefits” per il genitore
“collocatario” o “prevalente”. Anche i carichi / le detrazioni / le deduzioni fiscali dovrebbero essere
ricalcolate tutte al 50% e sull’argomento “genitori separati e/o divorziati” persino l’Agenzia delle Entrate è
carente: non riesce sempre a fornire direttive precise e, soprattutto, univoche.
In netta crescita, poi, è anche il fenomeno dello stalking ovvero quell’insieme di fenomeni tendenti a
disturbare, spaventare e intimidire uno o più soggetti. Sempre in virtù di quanto detto sopra (e del potere
goduto da una certa categoria di donne), i fenomeni di stalking “donna vs uomo” o “donna vs donna”6
4
La sindrome di alienazione genitoriale (o PAS, dall’acronimo di Parental Alienation Syndrome) è una dinamica psicologica disfunzionale che, secondo
le teorie dello psichiatra statunitense Richard A. Gardner, si attiverebbe in alcune situazioni di separazione e divorzio conflittuali non adeguatamente
mediate. La PAS è oggetto di dibattito e ricerca, in ambito scientifico e giuridico, da quando è stata originariamente proposta da Gardner nel 1985.
5
Maurilio Pavese, “L’ISEE e la convenienza di separarsi”, 2011
6
Fabio Nestola, Gaetano Giordano,“Stalking al femminile”, report 8/2009
12
vengono perlopiù sottovalutati e comunque non adeguatamente supportati da strutture territoriali in grado
di risolvere queste criticità. Se è vero che il numero gratuito messo a disposizione dal Ministero delle Pari
Opportunità risponde in maniera abbastanza solerte a questo genere di richiesta di aiuto, è altrettanto vero
che i centri antiviolenza sembrano possedere unicamente gli strumenti per affrontare il problema della
violenza maschile. La violenza femminile (anche quella attuata da donne verso altre donne) viene
minimizzata o, alla meno peggio, si consiglia sbrigativamente di “rivolgersi ad un legale”. Nessun serio
supporto psicologico è offerto e la preparazione del personale preposto, in questo ambito, appare del tutto
insufficiente. Inoltre, non un solo operatore di genere maschile è stato assunto e/o formato per rispondere,
nemmeno telefonicamente, alle richieste d’aiuto dell’utenza maschile. Del resto, vista la necessità di
“quote rosa” nei CDA aziendali, ora sancite per legge, ci domandiamo quando saranno istituite delle
“quote azzurre” nel personale del Ministero delle Pari Opportunità e dei centri antiviolenza.
Infine, considerata la recente equiparazione tra figli legittimi e naturali, approvata alla Camera,
auspichiamo quanto prima l’equiparazione dei diritti femminili delle madri tra cui si annoverano anche le
nuove compagne o mogli perchè, se è vero che le donne sono ancora penalizzate nel mondo del lavoro e
che le politiche, a sostegno della famiglia, si riducono a un “meno male che esistono i nonni” (!?!), non può
e non deve succedere che alcune donne siano penalizzate doppiamente e cioè che siano “massacrate” anche
nell’ambito di un Diritto di Famiglia squilibrato a favore di alcune.
Segnaliamo, invece, come molto grave, una recente sentenza della Cassazione che recita all’incirca così
“[…] se un figlio ha un lavoro al di sotto delle sue aspettative ha diritto ad essere mantenuto dai genitori”.
Una breve premessa: siamo passati forse troppo rapidamente, nel giro di sole 3 generazioni, da una società
che considerava i figli come mere “braccia da lavoro” dedite a sostenere la famiglia di origine laddove
necessario (a quei tempi ai genitori si dava del “voi”) ad una società eccessivamente “bambinocentrica” in
cui il figlio viene viziato, vezzeggiato e protetto in modo esagerato e disfunzionale ad un sano processo di
crescita (grazie anche al “falso condiviso” ovvero l’affidamento monogenitoriale). Dunque, mentre in Cina
l’infanzia “termina a soli 3 anni” qui l’infanzia si protrae ben oltre i 40, con la benedizione di coloro che
sono chiamati a “jus dicere” e di mammà. Ovviamente, le condizioni al contorno (precarietà del lavoro,
disoccupazione, incertezza diffusa, crisi economica) non aiutano di certo le nuove generazioni a tagliare il
cordone ombelicale per rendersi indipendenti; il problema è strutturale, la sua risoluzione spetta ai governi
legittimi, non ai privati cittadini. L’assenza di una seria politica di welfare (basterebbe confrontarsi con la
Francia) non deve ricadere ancora una volta sui padri separati o, più in generale, non può nuovamente
allungare le mani nelle tasche delle famiglie. Forse sarebbe meglio scegliere un’univoca linea di condotta, e
seguirla, senza più nascondersi dietro il paravento del “sacro mammismo italico”.
Infine, per contrastare con un’ultima “leggera” argomentazione i denigratori del condiviso ovvero i
sostenitori accaniti della già sopracitata teoria del “pacco postale”, segnaliamo una curiosità: sul canale Rai
yo-yo sono quotidianamente trasmessi un paio cartoni animati destinati ai più piccoli: Bali e Milo. In una
puntata un personaggio “bambino” dice ad un suo compagno: “Sai, i miei genitori sono divorziati. Ora
però mi viziano di più e poi, pensa: ho due case, due camerette, doppi vestiti, doppi giocattoli e due
lettini!”. E così, in ogni puntata, si affrontano, col sorriso, temi scottanti come i litigi tra i genitori, il
divorzio, il nuovo fidanzato di mamma e l’amica di papà. Insomma, i nostri piccoli semplicemente
guardando la TV… apprendono qual è la verità. TV privata presente, informazione sociale assente?
Ricordiamo, infine, al Legislatore che i provvedimenti presi non possono basarsi sul “buon senso” delle
persone. Non crediamo che, ad esempio, il Legislatore, renderebbe libero il possesso di armi augurandosi
che “il buon senso” prevalga e che nessuno pensi di usare la sua arma impropriamente.
Il Legislatore deve essere lungimirante, prevedere le conseguenze.
Perchè nel Diritto di Famiglia questo non avviene?
Adriana Tisselli, Antonella Flati, Sara Paolini
fondatrici e rappresentanti del Movimento Femminile per la Parità Genitoriale