Detrazioni fiscali possibili
Detrazioni fiscali possibili, una serie di indicazioni che possono essere utili
DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
il decreto legge 5/09 ha introdotto, insieme agli incentivi auto, delle agevolazioni aggiuntive riservate a coloro che usufruiscono della detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unita’ immobiliari con inizio a partire dal 1/7/08 (con detrazione calcolata quindi sulle spese sostenute da tale data).
Attenzione! Per il momento la ulteriore detrazione del 20% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer, quando gli stessi siano destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione che segue NON E’ STATA PROROGATA al 2010 (piu’ precisamente agli acquisti effettuati nel 2010) ma E’ PRESUMIBILE CHE PRESTO LO SARA’. Forniremo aggiornamenti in questa sezione.
DETRAZIONE RETTE ASILI NIDO
Sono detraibili le spese sostenute nel corso di ciascun anno dai genitori, documentate, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (sia comunali che privati) di bambini di eta’ compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il meccanismo e’ lo stesso dello scorso anno (l’agevolazione e’ stata prorogata), ovvero potranno beneficiare della detrazione solo i genitori, per ogni figlio naturale od adottato, affiliato o affidato.
Nota sull’applicazione
La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno per una quota del 19% delle spese per un massimo di 632 euro annui per ogni figlio (quota detraibile 120 euro).
Fonte normativa
Finanziaria 2006 (legge 266/05) art.1 comma 335, la cui validita’ e’ stata prorogata dalla Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.1 comma 201) per il 2007 e poi, definitivamente, dalla Finanziaria 2009 (legge 203/08 art.2 comma 6).
DETRAZIONE INTERESSI MUTUI
Detrazione interessi su mutui “casa di abitazione”
E’ applicabile nei casi in cui venga acquistato un immobile che entro un anno viene adibito ad abitazione principale. L ‘acquisto deve avvenire nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (termine non preso in considerazione nei casi in cui il contratto venga estinto per stipularne uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare). Per gli immobili locati, invece, deve risultare notificato l’atto di sfratto entro tre mesi dall’acquisto (stante la condizione ulteriore che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dal rilascio).
Nota sull’applicazione
La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri. Dal 2008 (quindi dalle dichiarazioni presentate nel 2009) il nuovo tetto massimo di interessi e oneri su cui calcolare la detrazione e’ di 4.000 euro, per un massimo detraibile di 760 euro annui (19% di 4.000).
Detrazione interessi mutui per costruzione “casa di abitazione”
La detrazione e’ possibile quando il contratto di mutuo -stipulato dopo il 1998 ed intestato al proprietario dell’immobile- sia stato stipulato nei sei mesi antecedenti -o nei diciotto mesi successivi- all’inizio dei lavori di costruzione della casa di abitazione.
Nota sull’applicazione
La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri per un massimo detraibile di 491 euro annui (19% di 2.582,28).
Ci pare opportuno aggiungere che ambedue le suddette detrazioni si applicano anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto (la cosiddetta “surrogazione”). Cio’ e’ stato ribadito da una recente risoluzione dell’agenzia delle entrate (n.390/E del 21/12/07) scaricabile qui: clicca qui
Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera b e comma 1 ter
DETRAZIONI CANONI AFFITTO
Detrazioni per inquilini di case adibite ad abitazione principale:
Agli inquilini di qualsiasi tipo di contratto di affitto stipulato o rinnovato per la casa adibita ad abitazione principale ai sensi della legge 431/98 spettano queste detrazioni:
– euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
– euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
(introdotto dalla Finanziaria 2008)
Detrazioni per i giovani inquilini
Ai giovani di eta’ compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 per una casa da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori o di coloro a cui sono affidati, spetta una detrazione per i primi tre anni di locazione di euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71.
(introdotto dalla Finanziaria 2008)
Detrazione per i contratti di affitto a canone convenzionato, con esclusione dei contratti stipulati con gli enti pubblici:
– euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
– euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Detrazione per i contratti di affitto di case adibite ad abitazione principale da parte di lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l’abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. A questi spetta una detrazione per i primi tre anni di:
– euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71;
– euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Detrazione per studenti fuori sede
E’ riconosciuta agli studenti che frequentano universita’ in un comune diverso da quello di residenza (distante da quest’ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa) relativamente ai canoni di locazione di abitazioni poste nel comune ove ha sede l’universita’ stessa, derivanti da contratti di affitto stipulati ai sensi della legge 431/98 oppure da contratti di ospitalita’ o dagli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, universita’, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Entita’ della detrazione:
– 19% dei canoni per un massimo di 2.633 euro: massimo detraibile dall’imposta lorda: 500 euro l’anno.
(introdotta dalla Finanziaria 2007 e integrata dalla Finanziaria 2008)
Note sull’applicazione
– le detrazioni suddette non sono cumulabili (chi avesse diritto a piu’ di una deve scegliere quella piu’ favorevole) e devono essere ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto se gli stessi sono piu’ di uno;
– tutte le detrazioni suddette debbono essere rapportate al periodo dell’anno durante il quale la casa e’ adibita ad abitazione principale, intendendo con essa quella nel quale il soggetto titolare del contratto di locazione (e i suoi familiari) dimorano abitualmente;
– le detrazioni si applicano all’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni previste dalla legge (carichi di famiglia, lavoro dipendente, etc.) Se l’imposta lorda non e’ sufficiente perche’ piu’ bassa, la parte eccedente rimane a credito del soggetto;
– la detrazione dei canoni di affitto per l’abitazione principale puo’ essere goduta anche se il contratto e’ stato stipulato precedentemente all’entrata in vigore della legge 431/98, se su di esso non vi sono riferimenti alla stessa o se i riferimenti riguardano leggi precedenti (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 200 del 16/5/08);
– le detrazioni di cui sopra, spettanti a favore di lavoratori dipendenti o assimilati, pensionati, liberi professionisti, etc., devono essere usufruite evidenziandole sulle dichiarazione dei redditi (Decreto Min.Finanze 11/2/08);
– le detrazioni di cui sopra, spettanti dal 2008 in poi a favore di pensionati e lavoratori dipendenti o assimilati, possono essere erogate dai sostituti d’imposta in sede di liquidazione del conguaglio, ovvero dai datori di lavoro o dall’ente erogatore della pensione nel momento in cui questi liquidano le imposte per conto del dipendente o del pensionato. Cio’ dietro presentazione di una specifica richiesta dove viene dichiarato il possesso dei requisiti, gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il numero di mesi per i quali l’immobile e’ adibito ad abitazione principale. Per i percettori di altri redditi (liberi professionisti, etc.) la sede di detrazione rimane la dichiarazione dei redditi, anche in compensazione (Decreto Min.Finanze 11/2/08).
Fonte normativa
Dpr 917/86 art.16 e art.15 comma 1 lettera i-sexies (detrazioni studenti fuori sede)
DETRAZIONE PALESTRA RAGAZZI
Sono detraibili le spese sostenute per l’iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione e’ del 19% delle spese per un importo non superiore a 210 euro.
Le modalita’ per usufruire di questa detrazione sono state fissate da un Decreto del Ministero per le politiche giovanili: clicca qui
Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera i-quinquies
DETRAZIONE ACQUISTO FARMACI
Sono detraibili le spese di acquisto di:
– medicinali con obbligo di prescrizione (ricetta da conservare insieme allo scontrino “parlante”) oppure di fascia C (quelli detti “da banco”, per i quali puo’ bastare, oltre allo scontrino, un’autocertificazione);
– prodotti omeopatici (equiparati ai medicinali dal Ministero della sanita’ ai sensi del d.lgs.178/81);
– occhiali da vista, lenti a contatto e relativi liquidi;
– attrezzature sanitarie (aerosol, macchine per misurare la pressione, aghi, siringhe, etc.);
– apparecchi acustici, apparecchi ortopedici;
– prodotti veterinari;
– specialita’ elencate nel decreto del Ministero della sanita’ n. 332/1999 relative a mezzi ausiliari di un organo carente o menomato (esempio: pannoloni per incontinenti).
E’ detraibile il 19% della spesa che eccede la franchigia di 129,11.
Per i farmaci veterinari, stante la suddetta franchigia, il massimo detraibile e’ 387,34 euro.
Scontrino “parlante”
La novita’ in vigore dal 2008 e’ che per usufruire di questa detrazione ci si deve munire di una fattura o di uno scontrino riportanti la la natura, qualita’ e quantita’ dei medicinali acquistati, oltre che il codice fiscale dell’acquirente (il cosiddetto “scontrino parlante” che dovra’ essere specificatamente richiesto al farmacista fornendogli il proprio codice fiscale).
Da sapere che dal 2010, grazie ad un intervento del garante della Privacy, gli scontrini non dovranno piu’ menzionare il nome del farmaco ma il suo numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).
Fino al 31/12/09 sono ammessi alla detrazione ambedue i tipi di scontrini.
Fonte normativa
D.p.r. 917/86 Art.15 comma 1 lettere c e c bis e Circolare Agenzia delle entrate 40 del 30/7/09