Condiviso anche alle coppie di fatto. Padre naturale può opporsi all’adozione
La Corte di Cassazione ha detto un deciso no ai padri surrogati spiegando che i figli debbono stare con il loro padre naturale. In sostanza un padre naturale può negare al figlio di avere un “secondo padre” e impedirne così l’adozione.
Nella parte motiva della sentenza gli Ermellini fanno peraltro notare che l’affidocondiviso può essere applicato anche le coppie di fatto. E così i giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso di un ragazzo di Roma che si era unito in matrimonio con la madre di una bimba di sette anni nata da una precedente relazione. L’uomo aveva chiesto di poter adottare la minorenne dato che “aveva sostanzialmente svolto le funzioni di padre” della bambina “assistendola moralmente e materialmente”.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso facendo notare che i giudici di merito hanno giustamente attribuito “efficacia preclusiva al dissenso manifestato dal genitore naturale, impedendo alla minore, nell’ambito di una vicenda, nella sua genesi e nel suo esplicarsi, dai contorni indistinti, di avere un secondo padre”.
·Il caso
·La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un uomo che da 22 anni si è unito in matrimonio con la madre di una bambina di 7 anni avuta da una precedente relazione e che chiedeva l’adozione della minorenne. La richiesta era basata sul fatto che l’uomo «aveva sostanzialmente svolto le funzioni di padre» della bambina «assistendola moralmente e materialmente». Piazza Cavour ha bocciato il ricorso osservato che la Corte d’appello di Roma «ha attribuito efficacia preclusiva al dissenso manifestato dal genitore naturale, impedendo alla minore, nell’ambito di una vicenda, nella sua genesi e nel suo esplicarsi, dai contorni indistinti, di avere un secondo padre».
In primo grado il Tribunale dei minorenni di Roma aveva autorizzato l’adozione della minore ritenendo fosse anche nell’interesse della bambina. La Cassazione però ha ricordato che il padre naturale della bambina «pur non avendo mai convissuto con la minore, non aveva mai perduto l’esercizio della potestà genitoriale sulla stessa». Non importa se non si era mai sposato con la madre della bimba.
·L’affidamento condiviso si applica anche «ai genitori non coniugati» e «consente di considerare l’istituto della potestà genitoriale non più come un esercizio di un diritto-dovere in una posizione di supremazia, bensì di una comune e costante assunzione di responsabilità nell’interesse esclusivo della prole».