Provvedimento che dispone il pagamento delle spese mediche e scolastiche
Mantenimento figli il provvedimento che dispone il pagamento delle spese mediche e scolastiche è titolo esecutivo
La Suprema Corte di Cassazione ha di recente affermato che “il provvedimento con cui in sede di separazione (non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale o meno) si stabilisca, ai sensi dell’art. 155 secondo comma c.c., quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell’ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell’obbligato ed al fine di legittimare l’esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità; ed impregiudicato beninteso il diritto dell’altro genitore di contestare – ex post ed in sede di opposizione all’esecuzione, dopo l’intimazione del precetto o l’inizio dell’espropriazione – la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore” (Cass. Civ. n. 11316/11).
La Suprema Corte è giunta ad affermare tale principio svolgendo il seguente ragionamento giuridico:
1)·· per principio generale, il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo (quale il decreto ingiuntivo) contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, benché all’imprescindibile condizione che l’oggetto della condanna sia idoneamente delimitato e quantificato (tra le altre, in ordine agli obblighi idoneamente identificati in un simile provvedimento: Cass. 10 settembre 2004, n. 18248; Cass. 30 giugno 2006, n. 15084), o, a tutto concedere, delimitabile o quantificabile in forza di elementi idoneamente indicati nel titolo stesso ed all’esito di operazioni meramente materiali o aritmetiche (tra le molte: Cass. 8 luglio 1977, n. 3050; Cass. 1 giugno 2005, n. 11677; Cass. 2 aprile 2009, n. 8067; Cass. 30 novembre 2010, n. 24242; Cass. 5 febbraio 2011, n. 2816)
2)·· è pur vero che il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, ai sensi dell’art. 155 secondo comma cod. civ., quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie (senza altra specificazione) relative ai figli, richiede, nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbligato ed al fine di legittimare l’esecuzione forzata, stante il disposto dell’art. 474, primo comma, cod. proc. civ., un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758);
3)·· tuttavia evidenti minimali esigenze di effettività della tutela del titolare del particolare credito alimentare di cui sì discute impongono, ad avviso del collegio e se non altro con riferimento allo specifico caso esaminato dalla Suprema Corte, di escludere l’applicazione di tale rigorosa conclusione alle spese mediche e scolastiche ordinarie, in sé sole considerate (quali quelle per cui pacificamente è causa nel caso di specie e con esclusione quindi di spese “straordinarie” intese in senso residuale ed onnicomprensivo) e se opportunamente documentate, perché il titolo esecutivo originario riguarda un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi;
4)·· può infatti dirsi che la contribuzione alle (sole) spese mediche e scolastiche ordinarie non si riferisca a fatti meramente eventuali, né a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici; rientra infatti nel novero degli eventi classificabili quali statisticamente ordinari o frequenti pure la necessità di esborsi, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura e l’entità in rapporto alla perturbazione dello stato di piena salute, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche, attesa la normalità del ricorso a queste ultime, anche solo per controlli periodici o di routine;
5)·· la contribuzione del genitore è quindi riferita, per le spese meramente mediche e scolastiche (e non anche per quelle genericamente indicate come straordinarie e comunque diverse ed ulteriori), ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum;
6)·· la determinazione del quantum di tali spese mediche e scolastiche è poi oggettivamente agevole, una volta conseguita la loro prova con documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi;
Ad ogni modo, chiarisce la Corte di Cassazione, resta del tutto impregiudicato il diritto del genitore obbligato di contestare la riferibilità dell’esborso alla categoria delle spese alla cui contribuzione egli è assoggettato
Tuttavia, tale diritto può bene estrinsecarsi quale contestazione del diritto del creditore ad agire in via esecutiva e quindi nelle forme dell’opposizione all’esecuzione, a precetto o a pignoramento. Si rende così meramente eventuale la fase di contestazione giudiziale e la si riserva alle effettive ipotesi di oggettiva controvertibilità, scongiurando l’ineluttabilità di un ricorso preventivo ed obbligatorio al giudice della cognizione per la formazione di altro titolo esecutivo; del resto, dal rischio di abuso da parte del genitore affidatario l’altro è adeguatamente tutelato, sia pure a prezzo di dispiegare l’opposizione, dalla responsabilità aggravata del creditore che abbia agito in via esecutiva senza la normale prudenza, già prevista dall’attuale formulazione dell’art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. (e salva pure l’applicabilità del terzo comma di tale norma, come introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69).
Fonte diritto.net