N.13630/2011 – Assegno mantenimento figli
Per i figli di un professionista non rileva il parametro dell’età Cassazione, sentenza n. 13630 del 21.06.2011. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13630 del 21 giugno 2011, ha fissato un importante principio in materia di obbligo di mantenimento dei figli, sostenendo che i figli di un professionista hanno diritto a un assegno di mantenimento pari al tenore di vita agiato del genitore a prescindere dal fatto che sono ancora piccoli.
Secondo gli Ermellini, in tali casi, infatti, non rileva il parametro dell’età. Il caso. Nel caso di specie, l’ex moglie di un dentista aveva fatto ricorso in Cassazione avverso la sentenza con la quale era stato ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento a favore del figlio di sette anni, da € 700 ad € 500. La Corte territoriale aveva ritenuto che in considerazione dell’età del minore (sette anni) la somma di € 700 apparisse eccessiva, tanto da procedere a una riduzione del contributo sulla base di un mero riferimento all’età del minore. Assegno di mantenimento. La prole ha diritto a continuare a mantenere il tenore di vita corrispondente, ove possibile, non solo alla condizione economica della famiglia, ma anche a quello precedentemente goduto. L’assegno di mantenimento va quantificato tenendo conto, innanzitutto, delle «attuali esigenze del figlio». È, infatti, necessario stabilire la somma in concreto dovuta per garantire al minore il soddisfacimento delle specifiche esigenze economiche che aveva prima della separazione o del divorzio dei propri genitori. Esigenze del figlio e parametro dell’età. Le esigenze del figlio, anche se correlate all’età, non possono prescindere – nel rispetto del principio di proporzionalità – dalle risorse economiche dei genitori, dal tenore di vita già goduto e dalle aspettative che derivano o possono derivare dalla collocazione sociale della famiglia. Pertanto, l’interesse dei figli, sotto il profilo economico non può essere individuato sulla base di un dato come l’età, a prescindere dalle aspirazioni, dalle capacità del minore e dal contesto socio-economico della famiglia. Autore:·Eleonora Orlando