N.19326/13 – Costituzione di un nuovo nucleo familiare deve essere valutata ai fini dell’importo dell’assegno divorzile
Con la sentenza del 21/08/2013, n. 19326, è stato stabilito che “la costituzione di un nuovo nucleo familiare deve essere valutata ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno divorzile dovuto all’ex coniuge. In particolare, inoltre, ove, a sostegno della richiesta di.. … diminuzione dell’assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri“.
Dunque, se l’obbligato alla corresponsione della somma in favore dell’ex coniuge formi un nuovo nucleo familiare, per poter ottenere una diminuzione della somma da corrispondere, deve dimostrare che, in virtù della formazione del nuovo nucleo, la sua capacità reddituale sia diminuta (ad es. per la nascita di un nuovo figlio).
In difetto di ciò, il giudice molto probabilmente non accorderà alcuna diminuzione dell’importo dovuto all’ex coniuge.