Quando la sindrome da alienazione genitoriale determina il cambio di affido dei figli
un interessante provvedimento del Tribunale di Matera in cui la figlia di una coppia separata, una volta accertati da parte del giudice alcuni profili di alienazione genitoriale (o PAS), determinati a quanto pare dalla madre collocataria, è stata affidata esclusivamente al padre, con incontri settimanali regolati con la madre. Come nostra abitudine, torneremo presto su questo provvedimento con un nostro più ampio commento.
Tribunale Matera 11/2/2010; Pres. Attimonelli, Rel. Lisco
Separazione coniugi – Affidamento figlio minore alla madre – Rifiuto della figura paterna – Responsabilità anche dell’affidataria – Ricostruzione del rapporto bigenitoriale – Affidamento esclusivo al padre – Motivi
(Omissis)
Rilevato che con provvedimento in data 15 gennaio 2009 questo Tribunale, esaminata la complessa vicenda che vede coinvolte le odierne parti in causa e la minore …, ravvisava nell’inadeguato comportamento della …, la prevalente ragione del rifiuto della minore nei confronti del padre, evidenziando le condotte dalla stessa tenute nel corso degli anni, che avevano avuto l’effetto di rafforzare nella bambina il convincimento circa la negatività dell’altra figura genitoriale;
osservato che con il medesimo decreto si provvide, quale ulteriore ed estremo tentativo per superare le difficoltà di relazione tra lo … e la minore, ad affidare la piccola … al Servizio Sociale del Comune di …, perché gestisse il rapporto padre-figlia, adottando le misure che sarebbero state ritenute adeguate, se del caso individuando strutture idonee a favorire gli incontri fra il Sig. … (previo contatto con l’ente o il soggetto che le gestiva), anche opportunamente in assenza della madre, e facendo pervenire una relazione semestrale che riferisse sulla evoluzione del rapporto e degli incontri e sul comportamento tenuto da entrambi i genitori pure in termini di attiva collaborazione al superamento delle difficoltà emerse;
rilevato che il Servizio sociale del Comune di …, con relazione pervenuta il 19 giugno 2009 ha delineato un quadro non diverso da quello finora conosciuto di rifiuto della figura paterna da parte della piccola …;
rilevato, pertanto, che anche tale ulteriore tentativo non ha portato ad alcun miglioramento della situazione in atto, persistendo la mancanza di fattiva ed efficace collaborazione attiva della … che, nell’interesse superiore della minore, agevoli il riavvicinamento fra il padre e la figlia, come ripetutamente auspicato nel corso dei diversi procedimenti che hanno coinvolto la coppia e da ultimo nel citato decreto del 15 gennaio 2009;
ritenuto che tale comportamento della … reca in sé il pericolo di un grave danno per la minore, che, seppure probabilmente allo stato non manifestatosi in termini di concreto ed effettivo pregiudizio, possa determinare un rilevante stato di disagio per la crescita futura della piccola … costituendo un dovere primario del genitore, non quello di assistere passivamente ai desideri ed alle decisioni di una bambina dell’età attuale di dieci anni, anche quando siano manifestamente dannosi per il suo benessere presente e futuro, ma anche quello di intervenire attivamente, pur nella considerazione delle inclinazioni della fanciulla, correggendo se del caso eventuali errori e comportamenti sbagliati, anche in un clima conflittuale quale quello della separazione fra i coniugi, dal quale la prole deve essere tenuta il più possibile lontana;
osservato che, come evidenziato con il più volte citato decreto del 15 gennaio 2009, la … non è mai intervenuta efficacemente e con convinzione nelle occasioni in cui la piccola … manifestava atteggiamenti ostili nei confronti del padre (si leggano gli stralci delle relazioni redatte il 14 ottobre 2002 dalla D.ssa B. e il 1 giugno 2006 dal Servizio sociale presso il Tribunale per i minorenni ed il 26 ottobre 2007 dal Servizio sociale presso questo Tribunale, qui da intendersi richiamati), pericolosamente avallando, piuttosto, in modo esplicito o implicito il comportamento della minore, così sostanzialmente rafforzando il giudizio negativo maturato dalla figlia nei confronti del padre, emergendo, quindi, l’inadeguatezza della condotta materna;
ribadito che in tale contesto, seppure in alcune circostanze sarebbe stata più opportuna l’adozione di un comportamento più morbido e paziente da parte dell’odierno ricorrente, lo stesso comportamento appare più che altro la conseguenza e la reazione (non giustificata, deve sottolinearsi) di una situazione decisamente stressante, che ha visto la … non certo preoccupata di tenere lontana, anche con un comportamento attivo, la bambina dal conflitto coniugale in corso;
osservato che dagli esiti dell’ultimo tentativo del Servizio sociale non è emerso alcuno sforzo da parte della … di positiva persuasione della minore, che nel suo esclusivo interesse, la inducesse a rivalutare la figura paterna e ad accettarla, ma, anzi, dopo l’incontro della bambina con il padre presso l’istituto scolastico dalla stessa frequentato, finalizzato appunto a riavvicinare le due figure in un luogo familiare per la piccola, ma diverso da quelli fino ad allora senza esito sperimentati, è stata depositata una nota con la quale ci si doleva del fatto che non era stata data alla madre la possibilità di preparare la minore all’incontro e che non era stata prevista la presenza di persona della quale la minore avesse piena fiducia;
osservato che in diverse occasioni è stato evidenziato dai Servizi sociali che la difficoltà della minore di staccarsi dalla figura materna (e, si aggiunga, il comportamento di non collaborazione attiva tenuto in precedenti occasioni dalla …) giustificavano il tentativo di organizzare un incontro in un luogo, come detto, familiare per la piccola, ma in assenza della madre; si fa rilevare, inoltre, che dalla relazione del Servizio pervenuta il 19 giugno 2009 emerge la presenza all’incontro di personale tecnico specializzato in grado di intervenire nel caso in cui … avesse manifestato uno stato di preoccupante disagio;
ritenuto che la misura in atto dell’affidamento della minore alla madre abbia, per le ragioni evidenziate e più dettagliatamente esposte nel decreto 15 gennaio 2009, la cui motivazione qui integralmente si richiama, determinato con responsabilità prevalente della … il pericoloso atteggiamento di rifiuto del padre da parte della minore;
osservato che i numerosi, diversi tentativi posti in essere per superare la difficile situazione non hanno avuto esito positivo; ritenuto, in conseguenza di tanto, che la convivenza della bambina con la madre rappresenti un insuperabile impedimento al riavvicinamento di … all’altra figura genitoriale, stante il più volte evidenziato comportamento di diretta o indiretta suggestione e di indottrinamento della piccola, che ha fatto nascere in … un pregiudizio negativo circa la figura paterna;
ritenuto che sforzo di un padre che non vede regolarmente la propria figlia da diversi anni, in alcuni casi, inesistente, sia pure inopportuno in qualche occasione, non possa giustificare il totale rifiuto e la sostanziale negazione del rapporto con la figlia, che secondo la visione della … sarebbe finalizzato alla protezione della bambina da un padre pericoloso ed inadeguato e che non avrebbe alcuna competenza e capacità di relazionarsi con la piccola (cfr. relazione del Servizio sociale del 26 ottobre 2007);
osservato che molti dei comportamenti negativi addebitati allo … sono risultati sforniti di adeguati riscontri oggettivi ed altri, come detto, hanno rappresentato una reazione alle condotte di sostanziale negazione di un rapporto con la figlia;
ritenuto, pertanto, che l’unica misura che il Collegio reputa adeguata per ricostruire un normale rapporto fra padre e figlia sia, all’esito del fallimento dei precedenti diversi tentativi, quella dell’affidamento esclusivo della piccola al padre, regolamentando gli incontri con la figura materna per tre giorni alla settimana della durata di due ore ciascuno presso i Servizi sociali del Comune di … e disponendo che gli stessi servizi assistano la bambina ed i genitori sia durante la fase iniziale del trasferimento della bambina presso la residenza paterna, sia durante le successive fasi di adattamento alla nuova situazione;
rilevato che in considerazione della modifica delle condizioni di affidamento della minore deve essere eliminato il contributo che lo … versava alla … per il mantenimento della minore, così permanendo il solo contributo al mantenimento del coniuge, che il Tribunale, in considerazione degli esiti degli accertamenti patrimoniali svolti, stima congruo stabilire in € 200,00 mensili, somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
rilevato che debba essere posto a carico della madre l’obbligo di versare allo … entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore, emergendo dagli accertamenti patrimoniali svolti una sia pur minima capacità reddituale della …
ritenuto che le ragioni della decisione ed i rapporti fra le parti giustifichino la compensazione delle spese di lite; ritenuto che debba disporsi la trasmissione di copia degli atti del procedimento al Tribunale per i minorenni di Potenza per le determinazioni di competenza in merito al comportamento della … (Omissis)
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