N.43292/13 – Mancata esecuzione del provvedimento giudiziale: punito chi ostacola ed impedisce l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione dei figli
Mancata esecuzione del provvedimento giudiziale: punito chi ostacola ed impedisce l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione dei figli. Il reato di elusione dell’esecuzione di un provvedimento giudiziale. È punito chi attua condotte, anche omissive e poco collaborative, finalizzate ad ostacolare ed impedire l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione dei figli, nonostante tale diritto sia riconosciuto da una sentenza
La madre di un minore non può trasferirsi in Sicilia se la casa coniugale si trova a Trento e l’ex marito vive a Trento. Con la sentenza n. 43292, depositata ieri, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per la mancata esecuzione dolosa degli obblighi del giudice nei confronti della ricorrente, madre di una bambina di otto mesi, che aveva pensato di trasferirsi al Sud Italia, mentre il padre della piccola viveva al Nord. Questo malgrado l’esistenza di un provvedimento presidenziale in cui veniva specificato che la bambina doveva vivere nella casa coniugale in provincia di Trento, presso la madre, mentre il padre aveva il diritto di farle visita anche durante la settimana.
Viola le disposizioni del giudice la madre separata di una bambina di otto mesi che si trasferisce in Sicilia in cerca di un lavoro mentre un provvedimento del tribunale di Trento aveva collocato la minore presso l’ex abitazione coniugale a Capriana (Tn) stabilendo il diritto di visita anche infrasettimanale del padre. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 43292/2013, dichiarando inammissibile il ricorso della madre.
Per la Suprema corte, infatti, “l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la ‘frustrazione’ delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole (cfr. in termini: cass. pen. sez. 6, 33719/2010, fattispecie in cui vi erano stati frequenti e non comunicati spostamenti dei luogo di dimora senza preavviso al marito separato non affidatario)”.