N.9372/12 – Spese straordinarie forfettarie? No, sono troppo imprevedibili
Le spese straordinarie sono quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli: la quantificazione forfettaria può contrastare con il principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento.
Il caso. Due coniugi si separano e lei, l’ex moglie, si trasferisce dal Trentino alla Sicilia insieme alla figlia. Il motivo per cui la vicenda arriva avanti alla Corte di Cassazione è la liquidazione in via forfettaria delle spese straordinarie decisa dalla Corte d’appello. Secondo la donna, ricorrente per cassazione, la liquidazione in via forfettaria di tali spese determina una situazione di incertezza per la madre, «ponendo la stessa in condizione di dover affrontare, attesa l’imprevedibilità delle spese stesse, costi superiori alle proprie possibilità economiche, in violazione del principio di proporzionalità».
Le spese straordinarie sono imprevedibili. La donna chiede, oltre all’aumento del contributo mensile posto a carico dell’ex marito, che venga imposto «l’obbligo di corrispondere le spese straordinarie nella misura del 100%, ovvero in quell’altra misura ritenuta di giustizia».
Solo ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato. La S.C. ritiene fondata la richiesta della ricorrente e motiva la sua decisione sottolineando che per spese straordinarie si intendono quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Pertanto, la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori «può rilevarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento».
L’esempio della Cassazione. Un esempio lampante lo fa la stessa Corte di legittimità, che annovera tra le spese imprevedibili e imponderabili una sopravvenuta esigenza sanitaria.
Il provvedimento impugnato viene quindi cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Trento.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 febbraio – 8 giugno 2012, n. 9372
Presidente Carnevale – Relatore Campanile
Svolgimento del processo
1 – Con sentenza depositata in data 19 febbraio 2009 il Tribunale di Trento pronunciava la separazione personale dei coniugi G.C. e A..Z. , disponendo l’affidamento condiviso della figlia minore Isabel, che collocava presso il padre per i primi tre mesi dell’anno e per il restante periodo presso la madre; regolava i rapporti fra il padre e la figlia, determinando in Euro 500,00 mensili la somma, comprensiva delle spese straordinarie, posta a carico dello Z. a titolo di contributo per il mantenimento della predetta minore.
La Corte d’appello di Trento, con la decisione indicata in epigrafe, pronunciando sulle impugnazioni proposte da entrambe le parti, disponeva, in parziale riforma della sentenza impugnata – confermata nel resto – che nei primi tre mesi dell’anno il pa-dre potesse visitare e tenere con sé la minore per cinque giorni alla settimana nel luogo di residenza abituale della stessa.
Alla base di tale statuizione, ribadita la necessità di mantenere il ruolo fondamentale della madre nei rapporti con la figlia, veniva posta l’esigenza di non sottoporre la stessa a spostamenti, con esiti traumatici, dal luogo di residenza per lunghi periodi, anche in considerazione della continuità degli studi e del mantenimento dei rapporti con il proprio ambiente e le proprie amicizie.
Veniva per altro confermata l’entità del contributo posto a carico dello Z. , pari ad Euro 500,00, comprensivo delle spese straordinarie. Propone ricorso la G. , con unico motivo, cui lo Z. resiste con controricorso, con ricorso incidentale, affidato ad un motivo.
Motivi della decisione 2 – Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dallo Z. e fondate sia sull’omessa indicazione, in tale atto, del codice fiscale del difensore, sia sulla violazione del principio di autosufficienza.
2.1 – Quanto al primo profilo, deve richiamarsi il principio già affermato da questa Corte, e condiviso dal Collegio, secondo cui la previsione contenuta nell’art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 4, comma 8, lett. a, d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2010 n. 24, secondo la quale “il difensore indica il proprio codice fiscale”, non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all’atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto (Cass., 23 novembre 2011, n. 24717).
2.2 – Deve altresì rilevarsi che il ricorso contiene una congrua esposizione dei fatti della causa, indicando adeguatamente, come si vedrà, i motivi con i quali si censura la decisione impugnata.
3 – La G. deduce violazione delle norme contenute negli artt. 155, 147 e 148 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., assumendo che la liquidazione in via forfetaria delle spese straordinarie, ricomprese nel contributo determinato a carico dello Z. , determina, senza che sia stata fornita al riguardo alcuna giustificazione, una situazione di incertezza per la madre, ponendo la stessa in condizione di dover affrontare, attesa l’imprevedibilità delle spese stesse, costi superiori alle proprie possibilità economiche, in violazione del principio di proporzionalità.
3.1 – Con il ricorso incidentale lo Z. denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., assumendo che la corte territoriale non avrebbe considerato l’entità dei propri redditi, quali risultanti dalla documentazione fiscale prodotta, né avrebbe tenuto conto delle spese necessarie per spostarsi dal Trentino in Sicilia, dove la moglie si è trasferita con la figlia.
4 – Il ricorso principale è fondato. Il giudice di primo grado aveva determinato il contributo a carico dello Z. nella somma di Euro 500,00, comprensiva delle spese straordinarie.
La G. , proponendo appello avverso tale decisione, aveva chiesto, fra l’altro, che l’ammontare del contributo mensile posto a carico del padre fosse aumentato, e, in ogni caso, che allo stesso fosse imposto “l’obbligo di corrispondere le spese straordinarie nella misura del 100 per cento, ovvero in quell’altra misura ritenuta di giustizia”.
La Corte di appello di Trento ha ritenuto che la doglianza fosse infondata “per i medesimi motivi esposti al precedente punto 3”. Tale parte della motivazione è specificamente dedicata al rigetto della domanda della G. di un assegno per il proprio mantenimento, ed è sostanzialmente fondata su due aspetti: l’insussistenza dei maggiori redditi attribuiti dall’appellante al marito e gli oneri economici che costui avrebbe dovuto sopportare per raggiungere la figlia.
4.1 – Il rinvio operato nell’impugnata decisione per giustificare l’inclusione delle spese straordinarie nell’assegno di mantenimento per la prole, e, soprattutto, la congruità dello stesso rispetto alle esigenze della figlia minore, appare all’evidenza del tutto inadeguato, ove solo si considerino i diversi presupposti posti alla base dei contributi per il coniuge e per la prole, con riferimento, quanto a quest’ultima, al principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e i criteri in esso indicati.
Dovendosi intendere per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti, deve rilevarsi che la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il suddetto principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento: nel caso della sopravvenuta esigenza di una spesa rilevante (ad esempio, per ragioni sanitarie), tale da assorbire non solo il contributo mensile, ma anche quello annuale, potrebbe verificarsi un grave nocumento non solo nei confronti del coniuge presso il quale il figlio è collocato, ma soprattutto nei riguardi della prole, che potrebbe essere privata – non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo” – di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
4.2 – Pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una specifica disciplina nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che ogni determinazione al riguardo deve avvenire, pur nell’ambito della discrezionalità del giudice, nel rigoroso rispetto dei principi sopra indicati. Per altro questa Corte ha già posto in evidenza come, al di là del principio della concertazione, che nell’affidamento condiviso deve permeare, nell’interesse del minore, i comportamenti e le scelte di entrambi i genitori, non vi sia piena corrispondenza tra “spese straordinarie” e “scelte straordinarie” (Cass., 5 maggio 1999, n. 4459). Mentre sulla base di tale distinzione si pongono delicati problemi in tema di informazione e di consenso preventivo, soprattutto quando gli esborsi non coinvolgano “scelte straordinarie”, la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che, come sopra evidenziato, è imponderabile e imprevedibile, oltre a apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce nell’individuazione del contributo in favore della prole una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.
5 – L’accoglimento del motivo in esame, assorbente rispetto a quello posto alla base del ricorso incidentale, che per altro sembra proporre una questione nuova rispetto ai temi posti alla base dell’appello incidentale già proposto dallo Z. , comporta la cassazione della decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trento, che, in diversa composizione, esaminerà la questione alla luce dei principi sopra enunciati e senza incorrere nel vizio motivazionale rilevato, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il principale, assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione.