N.26810/11 – Il figlio si visita anche se non vuole
Non si può eludere il diritto dell’ex coniuge facendo leva sul “no” del minoreCoppia separata. Il figlio entra in crisi e decide di rompere il legame con “l’altro” genitore. L’affidatario, dal canto suo, non fa niente per favorire gli incontri tra i due strumentalizzando di fatto il “rifiuto” del bambino.
Con sentenza 26810/2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che va condannata la madre affidataria che abbia ripetutamente violato il diritto di visita spettante all’ex marito. “Riconoscere che in talune occasioni la madre abbia approfittato dei rifiuti della minore equivale a una sostanziale ammissione di un profilo doloso, seppur attenuato, della sua condotta, in quanto si riscontra la mancanza di una attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affidatario alla riuscita delle visite e degli incontri dell’altro genitore stabiliti con provvedimento del giudice civile, collaborazione essenziale soprattutto nel caso di un minore in tenera età, nel cui interesse si prevede che entrambi i genitori debbano mantenere e coltivare un rapporto affettivo con il proprio figlio”. Poiché nel caso in esame non è stata dimostrata la necessità da parte del genitore affidatario la necessità di tutelare un interesse morale e materiale del minore, la Cassazione ha dato ragione all’ex coniuge.