N. /2011 – Niente affido condiviso se il figlio rifiuta rapporto col genitore
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 15 settembre 2011, ha respinto il ricorso di una mamma che chiedeva l’affidamento condiviso della figlia minore. Ma i giudici di merito avevano respinto l’istanza dato il rifiuto categorico della bambina di avere qualunque tipo di rapporto con lei.
Respinto il ricorso di una mamma condannata a mantenere ex marito e bambina Non può essere disposto l’affidamento condiviso dei figli nel caso in cui questi si rifiutino categoricamente di avere rapporti con i genitori.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 15 settembre 2011, ha respinto il ricorso di una mamma che chiedeva l’affidamento condiviso della figlia minore. Ma i giudici di merito avevano respinto l’istanza dato il rifiuto categorico della bambina di avere qualunque tipo di rapporto con lei.
Inutile a questo punto il ricorso in Cassazione. La prima sezione civile della Suprema corte ha respinto tutti i motivi precisando che «i giudici di merito, attenendosi al dettato normativo di cui agli ara 155, 155 bis e 155 sexies cod.civ., hanno, infatti, disposto l’affidamento esclusivo al padre della figlia minorenne delle parti, in luogo del suo affidamento condiviso ai genitori, non già per carenze materne, ma ineccepibilmente, argomentatamente ed attendibilmente ritenendo che l’affidamento soltanto o anche alla donna della minore, la quale a tanto si era recisamente opposta in sede di sua doverosa audizione, fosse contrario all’interesse superiore della figlia stessa, e, dunque, correttamente privilegiando il prescritto criterio legale». Debora Alberici ww.cassazione.net