N.153333/10 – Ridotto il mantenimento se lui paga il mutuo
L’assegno di mantenimento è contemplato dall’art. 156 c.c., ai sensi del quale, “il giudice,, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La ratio dell’istituto è pacifica; in primo luogo, avendo la separazione carattere temporaneo, è ben possibile che i coniugi possano decidere di riconciliarsi e ricostituire il nucleo familiare. Tale temporaneità non fa venire meno quel vincolo di solidarietà, sia morale che materiale, che incombe sull’ex marito e l’ex moglie, sebbene separati.
Per quanto attiene alla determinazione dell’assegno di mantenimento, piuttosto che cercare di assicurare il mantenimento delle medesime condizioni economiche vissute durante il matrimonio, occorre porre in equilibrio le effettive capacità economiche dei coniugi.
Come ha avuto modo di precisare, in un recente passato, il giudice nomofilattico, il magistrato, una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento ed al contributo per la prole minorenne, deve prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione della congruità dello stesso, il concreto contesto sociale nel quale coniugi e prole avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti a cui le contribuzioni devono fare fronte, nonché accertare le disponibilità economiche del coniuge a cui carico l’assegno va posto, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento, con riguardo pure all’aumento delle esigenze economiche del figlio, che è notoriamente legato alla crescita ([i]).
Ciò brevemente precisato, appare congrua la valutazione operata dai giudici della Prima Sezione Civile della Cassazione, laddove hanno chiarito la legittimità della riduzione dell’assegno di mantenimento nel caso in cui uno dei due coniugi continui a sobbarcarsi l’onere del mutuo della casa coniugale. In tal caso è evidente la sproporzione “economica” che, altrimenti, porrebbe costoro su due piani assolutamente differenti e, per ciò, in contrasto con il volere del nostro legislatore.
(Altalex, 22 luglio 2010. Nota di Simone Marani)