N.17594/13 – La madre che viola il diritto di visita dell`ex marito va condannata ai sensi dell`art. 388 del codice penale
E’ propri vero: ‘I figli sò piezz’e core’. Sono quasi sempre frutto di un amore e del suo tormento. Sono la nostra eredità che lasciamo al tempo, sono la proiezione delle nostre aspettative e la realizzazione di un sogno che ci ha atteso, per anni, in un cassetto.
I figli ci somigliano e ci emulano e questo ci rende orgogliosi e fieri. Ci sono figli felici e figli che non lo saranno mai, perché divenuti frangibili ,come vetro, a causa di infinite conflittualità tra i genitori.
Quando l’equilibrio di una famiglia si frattura, se i genitori non gestiscono la separazione in modo intelligente e pacifico, quelli che ne escono maggiormente malconci sono i figli.
Questo accade ,soprattutto, quando uno dei genitori assume atteggiamenti ostruzionistici nei confronti dell’ex coniuge.
Può accadere che alcune mamme, che in genere sono il genitore collocatario dei figli, ostacolino il diritto di visita dei padri.
In merito a ciò si è recentemente espressa la Cassazione con la sentenza n. 17594 del 17 aprile 2013 che ha ritenuto penalmente responsabile, ai sensi dell’art. 388 codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) una mamma che aveva violato il diritto di visita dell’ex, sostenendo che fosse stato il figlio a rifiutare l’incontro con il padre al punto tale da aver avuto una crisi isterica.
Nel caso di specie, la Corte d’appello, richiamando anche, per relationem, la motivazione della sentenza del Tribunale, aveva evidenziato come dalle dichiarazioni rese dai testi era emersa la mancata consegna del minore al padre, in violazione del diritto di quest’ultimo di vedere il figlio, nel giorno stabilito dal giudice.
La difesa della donna sosteneva, sic et simpliciter, che il bambino aveva opposto resistenza all’ incontro con il padre ma questa circostanza non trovava riscontro in atti, né nelle deposizioni testimoniali.
Dunque, questa tesi, non supportata da prove, veniva respinta dai giudici di merito e poi anche dagli Ermellini secondo i quali: “senza testimoni, il rifiuto del bambino non poteva essere dimostrato”.
In casi come questo, oltre a riconoscere una responsabilità del genitore ostruzionista (in questo caso la madre) sarebbe saggio anche o l’inversione dell’affido o addirittura il cambiamento dell’affido da condiviso in esclusivo quando il genitore si manifesti inidoneo a preservare il diritto del minore ad un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore.
Fonte: StudioCataldi.it
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