empi difficili per i bamboccioni. D’ora in avanti, infatti, se si rifiuta ingiustificatamente un lavoro offerto dal padre si rischia di perdere il diritto al mantenimento. È quanto stabilisce la Corte di Cassazione secondo cui chi è maggiorenne, se rifiuta un lavoro compatibile con il suo titolo di studio non può più pretendere di essere mantenuto da papà. In base a questo principio la suprema Corte ha detto stop al mantenimento di una ragazza di 36 anni laureata in architettura che aveva rifiutato un’offerta di lavoro fattale dal padre che era occupato nel settore dell’edilizia.
Secondo i giudici di piazza Cavour quel rifiuto deve considerarsi ingiustificato e quindi il padre può sospendere il mantenimento. La decisione è della sesta sezione civile della corte (sentenza 610/2012) ed è restata se è resa a seguito del ricorso di una ex moglie che chiedeva all’ex marito di continuare a versare il mantenimento per una delle tre figlie. La ragazza però aveva 36 anni e pur convivendo con la madre non era economicamente autonoma. La ragazza però, a differenza degli altri figli, aveva rifiutato un lavoro offertole dal padre. A fronte di tale rifiuto la ragazza si era vista revocare il mantenimento dalla Corte di Appello sulla base del fatto che senza dubbio la ragazza poteva procurarsi da sola i mezzi di sussistenza. Anche la Suprema Corte ha condiviso la motivazione dei giudici di merito ed ha chiarito che il no all’
assegno di mantenimento “si rivela irreprensibilmente e attendibilmente fondato sulla puntuale verifica delle condizioni personali ed economiche della figlia, ormai trentaseienne e titolare di rendita immobiliare nonche’ di titolo di studio universitario, e, dunque, in grado di attendere ad occupazioni lucrative ingiustificatamente, invece, da lei rifiutate”.
Fonte: Cassazione: figli bamboccioni? Stop al mantenimento se rifiutano il lavoro
(StudioCataldi.it)