La Corte di Cassazione con una recente e innovativa sentenza ha posto un freno al mantenimento dei figli maggiorenni, ad ora ritenuto sussistente finché gli stessi non siano in grado di occuparsi in modo autonomo del loro sostentamento, per mezzo di un impiego “stabile ed..… adeguato alle capacità ed alle prospettive di crescita professionale correlate al percorso di studi effettuato” (in tal senso Cass.n. 1772/2012; n.11020/2013; n. 2171/2012, Cass. n. 5174/2012).
Tutto ciò posti alcuni limiti, cioè che qualora il maggiorenne perda lo stabile impiego, l’obbligo di mantenimento non risorge in capo ai genitori oppure se lo stesso scientemente rifiuta (o semplicemente non ricerca) lo svolgimento di un’ attività lavorativa, consona ai parametri suesposti, perde definitivamente il diritto stesso.
Gli ermellini con la decisione in commento cambiano rotta, e vanno in assoluta controtendenza rispetto al proprio orientamento consolidato, espresso in precedenza e consacrato in molteplici sentenze, pertanto i figli maggiorenni e disoccupati non vantano più un diritto al mantenimento “de plano”.
Risulterà ora sufficiente che il figlio percepisca un compenso, seppur contraddistinto dalla precarietà, come ad es. quello relativo a un “contratto di formazione” previsto durante il periodo di specializzazione dei medici, a far venir meno l’obbligo di mantenimento gravante sui genitori dello stesso specializzando.
Per stoppare il mantenimento sarà sufficiente anche la sottoscrizione di un contratto di specializzazione, contraddistinto da una preventiva determinazione della durata.
I genitori pertanto, non saranno più tenuti al mantenimento del figlio maggiorenne finchè le aspirazioni dello stesso non siano totalmente soddisfatte, specialmente se tali aspirazioni risultano particolarmente ambiziose, rispetto alla capacità di reddito dei genitori stessi.
Fonte:www.StudioCataldi.it