N.14214/2009 – assegno di divorzio non deve incidere su esigenze primarie di chi lo paga
La Corte di Cassazione, con sentenza 14214/2009 ha ricordato che “l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio va effettuato verificando l’adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio”.
E’ anche vero però che la liquidazione in concreto dell’assegno “va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”. Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che quand’anche in astratto l’ammontare dell’assegno per assicurare “lo stesso tenore di vita” potrebbe raggiungere importi elevati, bisogna considerare che detto assegno non può finre con l’incidere “sul reddito dell’onerato in misura tale da impedire a quest’ultimo di far fronte alle esigenze di vita di carattere primario”.
(Data: 26/07/2009 9.24.00 – Autore: Roberto Cataldi)