N.27377/14 – Figlia ultratrentenne non ha diritto di essere mantenuta agli studi fuori sede
Il Tribunale di Foggia, in via provvisoria e urgente, aveva disposto assegno di mantenimento per la moglie e per i due figli maggiorenni, addebitando la separazione al marito, reo di aver intrattenuto una relazione extra coniugale con una donna ucraina, in piccolo paese della provincia di Foggia.
Nella sentenza definitiva era stato revocato l’assegno di mantenimento per i figli. La figlia maggiore di oltre trenta anni di età era ancora iscritta all’Università e viveva lontano dalla residenza familiare.
La Corte d’Appello, adita dal marito, conferma l’assegno di mantenimento alla moglie negandole però il diritto all’assegnazione della casa familiare, sul presupposto che i figli maggiorenni non erano ormai stabilmente conviventi con la madre.
Si arriva in Cassazione, dove la donna, insiste per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento anche in favore dei figli, e sul riconoscimento del diritto di abitare la casa coniugale.
In particolare, secondo la difesa della ricorrente, il genitore che voglia ottenere la cessazione dell’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, deve provare la colpa di quest’ultimo nel procurarsi un reddito o dimostrare l’autosufficienza economica.
Al contrario il Giudice di Appello avrebbe escluso il diritto della figlia al mantenimento paterno per non avere, la stessa, ottenuto il titolo di studio né essersi procurata un qualunque reddito, senza aver tenuto conto dello stato di avanzamento degli studi della figlia e della riconducibilità del ritardo nel completamento degli studi, ai disagi sofferti a causa della crisi familiare.
La sentenza della Cassazione ribadisce i principi ormai consolidati, in tema di assegno di mantenimento ai figli maggiorenni e assegnazione della casa in relazione alla stabile convivenza con i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Secondo la Corte, la sentenza di secondo grado è ineccepibile e perfettamente allineata con i principi normativi e giurisprudenziali in tema di mantenimento dei figli maggiorenni (Cass. Civ. ord. n. 7970/2013, Cass. Civ. n. 4555/2012).
Deve essere confermata quindi la cessazione dell’obbligo paterno di mantenimento nei confronti dei figli e in particolare, in ragione del fatto che la figlia trentenne non abbia ancora conseguito alcun titolo di studio né trovato, al pari del fratello, una pur possibile attività remunerativa.
In conclusione, è vero che i genitori devono continuare a contribuire al mantenimento dei figli finché non raggiungano l’autosufficienza, ma occorre valutare se il ritardo nel conseguimento di un titolo di studio o lo svolgimento di un’attività economica dipenda da un atteggiamento d’inerzia o di rifiuto ingiustificato di avvalersi di opportunità lavorative.
Fonte: http://www.altalex.com