N,44629/13 – SCATTA LA RECLUSIONE SE IL MANCATO VERSAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE SI RIPERCUOTE SUI FIGLI
Omette di versare l’assegno di mantenimento alla moglie, ma la cosa grave è che allo stesso tempo ha fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri figli minori: confermata la pena di 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa. È quanto emerge dalla sentenza 44629/13 della CassazioneIl caso
Un uomo non versa l’assegno di mantenimento alla moglie, pari a 400 euro mensili, facendo venir meno i mezzi di sussistenza ai propri 2 figli minori. Per tale condotta, viene condannato, in primo e secondo grado, alla pena di 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa. Concorso apparente di reati? Inutile si rivela, inoltre, il ricorso presentato in Cassazione. Infatti, i Supremi Giudici spiegano che l’omesso adempimento all’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento e di avere in tal modo fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, «determinano un concorso apparente di reati, in quanto, in situazioni siffatte, il delitto di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori implica l’omissione del versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile». Sono venuti a mancare i mezzi di sussistenza nei confronti dei figli minori. In sostanza, «mentre può essere realizzata la violazione dell’art. 12 sexies della legge n. 898/1970 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) o dell’art. 3 l. n. 54/2006 (disposizioni penali in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) senza che siano fatti mancare i mezzi di sussistenza alle parti offese indicate nell’art. 570, comma 2 n. 2, c.p., il genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, commette unico reato, quello previsto dall’art. 570, comma 2 n. 2, c.p.» (per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza nei confronti del beneficiario dell’assegno di mantenimento), in quanto la violazione meno grave – cioè l’omissione di versamento dell’assegno di mantenimento – perde la sua autonomia per il principio di assorbimento.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it