N.18974/13 – Il figlio maggiorenne è senza lavoro, assegno di mantenimento non dovuto
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Con una sentenza recente e alquanto innovativa la Corte di Cassazione pone dei limiti più stringenti al mantenimento dei figli che abbiano raggiunto la maggiore età. Si tratta della sentenza numero 18974/2013, con la quale la Corte Suprema capovolge il precedente orientamento posto a tutela dei figli ormai adulti che garantiva per lungo tempo contributi economici a carico dei genitori.Cos’è l’assegno di mantenimento
E’ un assegno che trova fondamento in un obbligo gravante sui genitori, previsto dall’art. 147 codice civile, ai sensi del quale i genitori sono tenuti a mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle loro inclinazioni e delle aspirazioni.
L’assegno è dovuto in proporzione al reddito percepito, alla capacità di lavoro professionale e casalingo, senza che si preveda una cessazione automatica con il raggiungimento della maggiore età.
Il d.lgs. 154/2013 ribadisce tale obbligo, stabilendo che il “giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
L’obbligo suddetto grava in maniera solidale su entrambi i genitori.
Nei confronti della prole, l’obbligo dei genitori ha un contenuto ampio in quanto va dallespese ordinarie relative alla vita quotidiana a quelle relative alle vacanze, svago e istruzione.
Fino a quando è dovuto l’assegno di mantenimento
E’ su questo punto che intervengono molte pronunce della Cassazione. Se la maggiore età pacificamente non costituisce un’esenzione dall’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, lo è sicuramente il raggiungimento dell’indipendenza economica.
E’ assodato, infatti che, qualora il figlio si divenuto economicamente indipendente ed autosufficiente, sussistono i presupposti affinché i genitori obbligati possano domandare la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno.
Fino ad oggi la Corte ha sempre ritenuto che il dovere del genitore di sostenere il figlio adulto permane fino a quando la prole non sia in condizioni di mantenersi per mezzo di un impiego stabile ed adeguato alle capacità e prospettive di crescita professionale. Il tutto a meno che il figlio non abbia rifiutato un’attività lavorativa a lui adeguata o non abbia provveduto in alcun modo alla sua ricerca.
La sentenza in esame
La novità emersa dalla sentenza in esame sta nell’evidente cambiamento di rotta rispetto ai quei precedenti in base ai quali la condizione di indipendenza economica non veniva raggiunta per aver ottenuto borse di studio per dottorati di ricerca, a fronte della temporaneità e della irrisorietà delle entrate (si veda Cass. sent. n. 2171/2012).
Sulla base della decisione in commento, basterà che il figlio percepisca una qualche forma di compenso, sia pure esso contraddistinto dalla precarietà, quale può essere la retribuzione connessa ad un contratto di formazione previsto durante il periodo del corso di specializzazione del medico. La percezione del suddetto compenso, sia pure non correlato con lo svolgimento di un lavoro stabile, è sufficiente per far cessare l’obbligo di mantenimento gravante sul genitore.
Ne consegue che i figli maggiorenni privi di un impiego fisso e adeguatamente retribuito non hanno diritto automaticamente all’assegno di mantenimento.
I genitori non saranno più tenuti al sostentamento della prole fino a quando le aspirazioni professionali non vengano totalmente soddisfatte, essendo sufficiente un contratto di specializzazione in qualche modo retribuito.