N.8876/14 – Legittimo disconoscere il figlio nato da una relazione extraconiugale
La Cassazione , con la sentenza che si riporta al link in fondo alla pagina, ha esaminato un caso che ha visto come protagonisti da una parte un uomo, separato consensualmente, e dall’altra la ex moglie e un avvocato nella veste di curatrice speciale del figlio minore.
L’uomo propose il disconoscimento di paternità, avendo verificato attraverso alcuni esami ematologici la fondatezza del sospetto dell’adulterio della moglie ma la domanda venne rigettata dal Tribunale in quanto rimase senza effetto l’indagine genetico-ematologica, per il rifiuto della donna di sottoporre sè ed il minore ai necessari prelievi.
La sentenza venne confermata anche in sede d’appello.
Con sentenza n. 4175 del 2007 la Corte di cassazione accolse il ricorso proposto dall’uomo rilevando che la Corte Costituzionale con sentenza del 6.7.2006 n. 266 aveva dichiarato illegittimo l’art. 235 c.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordinava l’esame delle prove tecniche da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie.
La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 7.5.2010, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto la domanda di disconoscimento proposta dal marito ordinando all’Ufficiale dello Stato civile di attribuire a minore il cognome della madre.
Viene quindi riproposta la questione innanzi alla Corte di Cassazione ma questa volta è la madre che lamenta la violazione dell’art. 95 DPR n. 396/2000. Secondo la ricorrente infatti prima della sentenza della Corte costituzionale del 2006 nessuna indagine ematologica sarebbe stata possibile e la domanda di disconoscimento non avrebbe potuto superare la fase preliminare rivolta all’accertamento dell’adulterio.
Con altro motivo la donna lamenta anche la violazione dell’art. 394 C.P.C. nonché vizio di motivazione. Deduce che l’art. 394 c.p.c. consente in sede di conclusioni le modifiche rese necessarie dalla sentenza della Cassazione e che solo a seguito della sentenza della Corte costituzionale e delle modifiche apportate dal Legislatore gli era consentito proporre la domanda di mantenimento del cognome.
Per la Cassazione i due motivi di ricorso sono infondati.
Infatti, rilavano i giudici di Piazza Cavour che “la Corte costituzionale, sin dal 1994 (Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13) ha osservato che, posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, ove si accerti che il cognome già attribuito ad un soggetto non è quello spettantegli per legge in base allo ‘status familiae’, l’interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto mediante la rettifica dell’atto riconosciuto non veritiero, ma non può condurre a sacrificare l’interesse individuale a conservare il cognome mantenuto fino a quel momento nella vita di relazione e divenuto ormai segno distintivo dell’identità personale, tutelata dall’art. 2 Cost.; tanto più che, nel caso in cui la rettifica riguardi persona in età avanzata con discendenti, la negazione dell’interesse individuale finirebbe col pregiudicare lo stesso interesse generale alla certa e costante identificazione delle persone. Pertanto, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l’art. 2 Cost. – l’art. 165 del r. d. 9 luglio 1939 n. 1238, nella parte in cui non prevedeva che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comportava il cambiamento del cognome, il soggetto stesso potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo fosse ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale.
L’art. 95, comma 3, del DPR 3 novembre 2000, n. 396 ha codificato il principio enunciato con la pronuncia della Corte costituzionale, prevedendo che nell’ipotesi di rettificazione di atti dello stato civile «l’interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale».
Pertanto, sin dal 1994, nel corso del giudizio di primo grado, invocando lo jus superveniens costituito dalla pronuncia della Corte costituzionale, il figlio (costituito a mezzo di curatore speciale) avrebbe potuto formulare la domanda diretta al mantenimento del cognome”.
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Fonte : http://www.sentenze-cassazione.com