N.2178/2010 – “Sanzioni ai genitori che ostacolano i rapporti”
Il caso finiva in cassazione dove i supremi Giudici hanno respinto il ricorso della madre ricordando che l’articolo 709 introdotto dalla legge 54 del 2006 sull’affido condiviso ha l’obiettivo di “fornire uno strumento per la soluzione dei conflitti tra genitori, riguardo ai figli, che, a seguito della nuova normativa, potrebbero presentarsi piu’ frequentemente”. Per questo se i genitori continuano a litigare su chi deve tenere il figlio il giudice deve intervenire e fare da arbitro. In caso di gravi inadempienze o di “atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalita’ di affidamento” il Giudice può “modificare i provvedimenti in vigore”. E ove occorra “puo’ ammonire il genitore inadempiente o condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa, nonche’ disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore o dell’altro genitore”.
Sulla sentenza è intervenuto anche l’Associazione Avvocati Matrimonialisti:
“Con la sentenza numero 21718 la Suprema Corte di Cassazione ha finalmente posto un freno alle migliaia di ricorsi ad essa inoltrati per contestare le decisioni dei giudici di merito in ordine ai provvedimenti riguardanti l’affidamento dei minori”, commenta il presidente nazionale dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, l’avv. Gian Ettore Gassani. “E’ arrivato il momento di comprendere – continua – che l’affidamento condiviso non può più essere messo in discussione dovendo, tale istituto, essere considerato la regola e non l’eccezione. Ancora oggi nel 40% dei casi di separazione e divorzio i coniugi configgono sulla legittimità dell’affidamento condiviso. Oggi per molti genitori i figli restano ancora un ‘bottino di guerra’; alla base di almeno il 70% dei fatti gravi che si consumano in famiglia vi è la loro contesa quale causa scatenante. La legge sull’affidamento condiviso 54/2006 probabilmente stenta a decollare nel nostro Paese perché non è stato recepito da gran parte degli italiani il principio sacrosanto della bigenitorialità che, di contro, da anni ha preso piede in tutta Europa. Occorre altresì contemplare sanzioni significative e non soltanto simboliche a carico di tutti i genitori che, con l’alibi di tutelare i figli, frappongono ostacoli al naturale rapporto dei bambini con l’altro genitore.
Sebbene nell’80% dei casi i Tribunali diano attuazione alla legge sull’affidamento condiviso, si può affermare che nei fatti, tale legge resta una ‘scatola vuota’, priva di qualsivoglia contenuto, perché allo stato attuale i tempi concessi al genitore ‘non collocatario’ restano del tutto residuali e sovrapponibili ai tempi in cui vigeva l’affidamento esclusivo. E’ evidente che anche tra molti addetti ai lavori, avvocati e magistrati in primis, probabilmente non risultano chiari il significato e le finalità della legge 54/2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso in Italia”.
”Bene la sentenza della Cassazione sull’affido condiviso. Ora si diano sanzioni significative per i genitori che ostacolano il rapporto tra l’ex coniuge ed i figli”. E’ il commento degli avvocati matrimonialisti, secondo i quali ”con la sentenza numero 21718 la Suprema Corte ha finalmente posto un freno alle migliaia di ricorsi ad essa inoltrati per contestare le decisioni dei giudici di merito in ordine ai provvedimenti riguardanti l’affidamento dei minori”.
Secondo il presidente nazionale dell’Ami, Gian Ettore Gassani, ”è arrivato il momento di comprendere che l’affidamento condiviso non può più essere messo in discussione, dal momento che tale istituto dev’essere considerato la regola e non l’eccezione. Ancora oggi nel 40% dei casi di separazione e divorzio i coniugi configgono sulla legittimità dell’affidamento condiviso. Oggi per molti genitori i figli restano ancora un ‘bottino di guerra’; alla base di almeno il 70% dei fatti gravi che si consumano in famiglia vi è la loro contesa quale causa scatenante”.
”La legge sull’affidamento condiviso 54/2006 probabilmente stenta a decollare nel nostro Paese perché non è stato recepito da gran parte degli italiani il principio sacrosanto della bigenitorialità che, di contro, da anni ha preso piede in tutta Europa. Occorre altresì contemplare sanzioni significative e non soltanto simboliche a carico di tutti i genitori che, con l’alibi di tutelare i figli, frappongono ostacoli al naturale rapporto dei bambini con l’altro genitore”.
“Sebbene nell’80% dei casi i Tribunali diano attuazione alla legge sull’affidamento condiviso, continua Gassani, si può affermare che nei fatti tale legge resta una ‘scatola vuota’, priva di qualsivoglia contenuto, perché allo stato attuale i tempi concessi al genitore ‘non collocatario’ restano del tutto residuali e sovrapponibili ai tempi in cui vigeva l’affidamento esclusivo. E’ evidente che anche tra molti addetti ai lavori, avvocati e magistrati in primis, probabilmente non risultano chiari il significato e le finalitaàdella legge 54/2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso in Italia”, conclude la nota.