N.11438/14 – Assegno di mantenimento ridotto se l’obbligato vive in affitto con una nuova famiglia
L’assegno di mantenimento del figlio può essere ridotto se il genitore obbligato vive in affitto con la nuova famiglia, considerato il diritto dello stesso a mantenere un tenore di vita adeguato al proprio reddito. È quanto ha affermato la Cassazione con ordinanza n. 11438 del 22 maggio 2014, in una vicenda riguardante un padre divorziato che, pagando un canone di affitto nell’appartamento dove viveva con la nuova famiglia, chiedeva la riduzione dell’assegno di mantenimento nei confronti del figlio, convivente con l’ex moglie.
Per i giudici di Piazza Cavour, non può sottovalutarsi nella determinazione del quantum dell’assegno il “peso del canone di locazione” gravante sull’onerato, il quale è fatto sopravvenuto idoneo a considerare legittima la riduzione della somma dovuta per il mantenimento, considerato altresì il diritto del coniuge obbligato a mantenere un tenore di vita corrispondente alla propria situazione economica.
La Corte coglie, in tal modo, l’occasione per ribadire, il principio di “equità” sotteso all’istituto del mantenimento, che mira, appunto, a riequilibrare la situazione economica della famiglia di fronte alla disgregazione causata dalla cessazione del rapporto coniugale, garantendo al nucleo familiare preesistente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nei limiti delle possibilità economiche dell’obbligato, al quale dovrà essere assicurata la possibilità di provvedere adeguatamente sia al proprio mantenimento che a quello della famiglia successivamente creata.
Insomma se da un lato l’assegno di mantenimento deve garantire a chi lo percepire il diritto a conservare il “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, non si può negare tale diritto spetta anche a chi paga il mantenimento e che occorre pertanto prestare attenzione a non creare squilibri nella determinazione dell’assegno.
Occorre in altri termini considerare che la separazione comporta generalmente un aumento di spese e che, nella maggior parte dei casi, risulta difficile garantire lo stesso tenore di vita a entrambi i coniugi (si veda in proposito: Corte d’Appello di Ancona: con separazione spese aumentano.
Fonte: www.StudioCataldi.it