N.16664/12 – Libri scolastici e farmaci da banco sono spese ordinarie rientranti nell’assegno di mantenimento
Il coniuge obbligato non è tenuto a versare altro denaro a titolo di esborsi straordinari.
Le spese per l’acquisto dei libri scolastici e i farmaci da banco rientrano nell’assegno di mantenimento: quindi il coniuge obbligato non è tenuto a versare delle somme di denaro in più, perché tali spese sono prevedibile e quindi ordinarie.
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza numero 16664 del 1° ottobre 2012.
In poche parole, ad avviso dei giudici della prima sezione civile, chi deve versare l’assegno di mantenimento non è tenuto a corrispondere altre spese (al di là degli accordi presi in sede di separazione) che siano in qualche modo prevedibili, come i farmaci da banco – e quindi non collegati a una particolare patologia – ed i libri di scuola.
Sul punto il Collegio ha confermato la decisione del Tribunale di Massa che aveva bocciato il decreto ingiuntivo, ottenuto da una ex moglie, per la metà delle spese sostenute per l’acquisto di farmaci da banco e i libri scolatici della figlia.
Con specifico riferimento alle spese oggetto d’ingiunzione – rispetto alle quali soltanto le censure si rivelano dotate di un interesse giuridicamente apprezzabile e, quindi, ammissibili – giova premettere che il Tribunale ha ritenuto la spesa di € 5,50 , sostenuta per l’acquisto del farmaco “da banco”, spesa ordinaria, e perciò compresa nell’assegno di mantenimento; la spesa di euro 160,00 relativa all’acquisto di occhiali non riconducibile neppure a spesa medica, a fronte della mancata produzione della correlata certificazione specialistica, la sola in grado di rivelarne la natura medica e straordinaria; ed ancora che le spese di euro 278,00 e di euro 350,24, inerenti all’acquisto di libri scolastici, essendo prevedibili in un determinato assetto di vita, non potevano ricondursi alle spese straordinarie.
Fonte: www.cassazione.net