N.16450/14 – Niente mantenimento per moglie e figlia: nessuna giustificazione per un marito povero a giorni alterni
L’incapacità economica, intesa come impossibilità dell’obbligato di far fronte agli adempimento sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta, nel senso di estendersi a tutto il periodo dell’inadempimento, e deve concretizzarsi in una persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità di introiti. Inoltre, tale condizione non momentanea deve essere documentata con rigore da chi la prospetta. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 16450/14.
Il caso
La Corte d’Appello di Bari condannava un uomo per il reato di violazione continuata degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata, mediante il mancato versamento dell’assegno di mantenimento fissato giudizialmente. Tale condotta non poteva trovare giustificazione a meno che la dedotta incapacità economica non fosse stata assoluta e non ascrivibile a sua colpa. L’uomo ricorre per cassazione, lamentando la mancata verifica, da parte dei Giudici, di un reale stato di bisogno della moglie che, comunque, disponeva di capacità economiche per la propria sussistenza, grazie anche all’aiuto dei sui genitori con cui viveva. Inoltre, la Corte territoriale aveva posto a suo carico, in modo illogico e contraddittorio, l’onere di provare un’assoluta impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa. Il ricorso è privo di pregio: l’incapacità economica, intesa come impossibilità dell’obbligato di far fronte agli adempimento sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta, nel senso di estendersi a tutto il periodo dell’inadempimento, e deve concretizzarsi in una persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità di introiti. Inoltre, tale condizione non momentanea deve essere documentata con rigore da chi la prospetta in termini di forza maggiore o, comunque, essere oggetto di precisa e circostanziata allegazione. Nessuna attenuante. La condotta dell’imputato non può quindi essere in alcun modo giustificata, considerati anche il modestissimo ammontare dell’assegno e la personalità dell’obbligato, gravato da precedenti penali e non incline a nessuna dimostrazione di resipiscenza. Conclusivamente, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it